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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
•
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
Effingerstrasse 27, 3003 Berna
Procedure di consultazione
4. aprile 2012
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6. agosto 2012
Concluse
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Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale
Il progetto concerne una modifica parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale al fine di aumentare i contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori dall'attuale 25 per cento al 60 per cento e in casi eccezionali, per esami particolarmente onerosi, fino all'80 per cento.
15. febbraio 2012
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15. maggio 2012
Concluse
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Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
L' Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale fornisce una base giuridica al Quadro nazionale delle qualifiche svizzero (QNQ-CH) e al supplemento al diploma per i titoli della formazione professionale. Questi due strumenti puntano a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei titoli svizzeri della formazione professionale con quelli degli altri Paesi europei. Ciò agevola la mobilità professionale degli specialisti e migliora l'immagine della formazione professionale.
9. novembre 2011
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13. aprile 2012
Concluse
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Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo)
L'articolo 64a della Costituzione federale incarica la Confederazione Svizzera di stabilire principi in materia di formazione continua. Le conferisce inoltre la competenza di promuovere la formazione continua e il compito di determinare i settori e i criteri. Il disegno di legge sulla formazione continua soddisfa questi requisiti.
23. settembre 2010
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6. ottobre 2010
Concluse
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Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale
Tramite l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), il legislatore prevede l'istituzione e il mantenimento di un fondo per la formazione professionale da parte delle associazioni professionali (art. 60 cpv. 1 LFPr) e, a determinate condizioni, la dichiarazione di obbligatorietà generale dei fondi da parte del Consiglio federale (art. 60 cpv. 3 LFPr). La dichiarazione di obbligatorietà generale conferisce al responsabile del fondo il diritto di riscuotere un contributo dalle aziende del ramo e, se necessario, di rendere esecutivo il pagamento del contributo. Il Tribunale federale ha stabilito, con decisione del 4 febbraio 2010 (2C_58/2009), che la richiesta di contributi ad un fondo dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale rientra nella sfera del diritto pubblico. Nell'interesse della sicurezza giuridica ai fini della riscossione e della tutela del diritto ai contributi, la decisione del Tribunale federale rende necessario un adeguamento dell'ordinanza sulla formazione professionale.
17. marzo 2010
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31. maggio 2010
Concluse
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Revisione parziale dell'ordinanza della legge sulla ricerca (nuovo: ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)
L'ordinanza della legge sulla ricerca vigente deve essere adeguata alla revisione parziale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. Tale legge contiene le nuove disposizioni sulla Commissione per la tecnologia e l'innovazione.
21. gennaio 2010
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23. aprile 2010
Concluse
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Modifica dell'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori
Gli allegati dell'ordinanza vigente dell'11 marzo 2005 devono essere adeguati alle mutate esigenze dell'economia. Per alcuni cicli di formazione vengono istituite nuove specializzazioni e vengono modificate le denominazioni di alcune specializzazioni e di alcuni titoli legalmente protetti.
23. aprile 2008
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15. agosto 2008
Concluse
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Ordinanza sulla maturità professionale federale
L'ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale è un testo normativo emanato a livello di Ufficio federale. Secondo l'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, tuttavia, la competenza per il disciplinamento della materia spetta al Consiglio federale.Nella prospettiva di un proseguimento degli studi in una scuola universitaria professionale gli obiettivi della formazione generale approfondita devono essere adeguati, con conseguenti modifiche della struttura dell'insegnamento e dell'offerta di cicli di formazione. La maturità professionale deve essere presentata nel suo insieme, vale a dire come titolo che conferma la preparazione sia all'attività professionale sia al proseguimento degli studi con un bachelor a una scuola universitaria professionale. Anche la durata della formazione è indicata nel suo complesso. Per l'insegnamento per la maturità professionale e la ripartizione in materie e campi d'apprendimento nel programma quadro vengono dati dei valori indicativi. Il programma quadro definisce anche le forme degli esami finali e le modalità per il progetto didattico interdisciplinare. Le regole relative alla promozione e al superamento dell'esame corrispondono alle condizioni ad oggi già note.
21. dicembre 2007
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31. marzo 2008
Concluse
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Revisione parziale della legge sulla ricerca
La revisione mira principalmente a una regolamentazione moderna ed esaustiva del promovimento dell'innovazione da parte della Confederazione. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI subirà una riorganizzazione e otterrà maggiore competenza decisionale.
12. settembre 2007
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31. gennaio 2008
Concluse
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Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU)
Secondo le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, la gestione strategica comune e uniforme della Confederazione e dei Cantoni comprende ormai l'intero settore delle scuole universitarie. La Confederazione e i Cantoni si impegnano ad attuare una pianificazione strategica nazionale a livello del paese e una ripartizione dei compiti ottimale in settori con costi particolarmente onerosi. I sussidi versati a titolo di partecipazione alle spese di esercizio delle scuole universitarie tengono meglio conto delle prestazioni e dei risultati. La Confederazione e i Cantoni garantiscono che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie tramite la determinazione di principi di garanzia della qualità e la creazione di un sistema di accreditamento indipendente.
10. maggio 2007
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13. agosto 2007
Concluse
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Ripresa della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone
Il 20 ottobre 2005 l'Unione europea ha adottato una nuova direttiva concernente il riconoscimento dei diplomi all'interno dell'UE. La Svizzera ha ripreso in buona parte il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALCP); si pone quindi ora la questione della ripresa della direttiva 2005/36/CE.
7. settembre 2006
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7. dicembre 2006
Concluse
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Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP
All'articolo 17a LSUP, il legislatore prevede che il DFE emani direttive per l'accreditamento e possa concordare con i Cantoni la delega a terzi della valutazione delle richieste di accreditamento. In un'ordinanza separata del DFE sull'accreditamento vengono disciplinati sia le condizioni per il riconoscimento di agenzie esterne di accreditamento sia i loro diritti e doveri. Ciò implica una revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (art. 25a OSUP) con una norma di subdelega che autorizza il DFE a emanare prescrizioni nel campo del riconoscimento di agenzie di accreditamento. L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) ha elaborato i presenti progetti congiuntamente con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Su questa base, Confederazione ed enti responsabili possono riconoscere sovranamente istituti di formazione e cicli di studio qualitativamente elevati e incaricare terzi (agenzie esterne con provate competenze) di svolgere la valutazione di richieste. Con l'accreditamento vengono inoltre create le basi per il riconoscimento di diplomi da parte del Dipartimento competente.
24. marzo 2006
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27. giugno 2006
Concluse
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Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (convenzione per i master alle SUP)
All'art. 16 cpv. 2 della legge sulle Scuole universitarie professionali, il legislatore federale prevede che Confederazione e Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per l'offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma". L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato in comune il presente avamprogetto che fissa i requisiti per l'autorizzazione dei cicli di studio master SUP. Essa permettera uno sviluppo ordinato di cicli di studio master qualitativamente elevati, concorrenziali, effettivamente corrispondenti al secondo livello, rispondenti a un bisogno, orientati verso la pratica e compatibili a livello internazionale.
23. marzo 2005
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30. giugno 2005
Concluse
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Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale
L'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) si trasforma in istituto universitario. L'attività del nuovo Istituto dovrebbe iniziare nell'autunno 2006 a Zollikofen, Losanna e Lugano. Questo istituto costituirà il centro di competenza della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della formazione professionale, della pedagogia per la formazione professionale e dello sviluppo professionale. Uno dei suoi compiti principali è la formazione dei docenti e di altri responsabili della formazione - ad esempio i periti d'esame - ma anche lo sviluppo della ricerca in materia di formazione professionale. Inoltre l'IUFFP svolgerà, a pagamento, prestazioni per terzi. Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare la procedura di consultazione dell'ordinanza sull'IUFFP.
9. aprile 2003
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18. agosto 2003
Concluse
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Nuova Ordinanza sulla formazione professionale
Il termine per il referendum relativo alla nuova Legge federale sulla formazione professionale è decorso infruttuoso lo scorso 3 aprile 2003. La legge dovrebbe entrare in vigore nel 2004 unitamente alla relativa ordinanza. La riforma della formazione professionale verte in particolare sugli aspetti seguenti: l'integrazione di tutti i settori della formazione professionale in un'unica legge federale. Il disegno della nuova ordinanza messa in consultazione precisa questi elementi. Grazie a regolamentazioni transitorie flessibili, i termini legali saranno sfruttati in particolare per concepire in modo possibilmente favorevole gli adeguamenti strutturali dettati dal nuovo sistema di finanziamento.
18. dicembre 2002
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28. marzo 2003
Concluse
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Revisione parziale della Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)
Scopi principali della revisione della LSUP sono l'ampliamento del campo d'applicazione della legge alle formazioni sociosanitarie ed artistiche (SSA), la realizzazione della dichiarazione di Bologna, l'adattamento delle condizioni d'ammissione, la creazione delle basi per un sistema d'accreditamento e di garanzia della qualità, il rafforzamento dell'autonomia dei responsabili delle Scuole universitarie professionali e della collaborazione, il finanziamento sempre più orientato sulle prestazioni delle SUP e il rafforzamento della ricerca applicata e dello sviluppo.