Concluse
23. settembre 2010 - 6. ottobre 2010

Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale

Tramite l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), il legislatore prevede l'istituzione e il mantenimento di un fondo per la formazione professionale da parte delle associazioni professionali (art. 60 cpv. 1 LFPr) e, a determinate condizioni, la dichiarazione di obbligatorietà generale dei fondi da parte del Consiglio federale (art. 60 cpv. 3 LFPr). La dichiarazione di obbligatorietà generale conferisce al responsabile del fondo il diritto di riscuotere un contributo dalle aziende del ramo e, se necessario, di rendere esecutivo il pagamento del contributo. Il Tribunale federale ha stabilito, con decisione del 4 febbraio 2010 (2C_58/2009), che la richiesta di contributi ad un fondo dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale rientra nella sfera del diritto pubblico. Nell'interesse della sicurezza giuridica ai fini della riscossione e della tutela del diritto ai contributi, la decisione del Tribunale federale rende necessario un adeguamento dell'ordinanza sulla formazione professionale.
Fonte
fedlex.admin.ch

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