Concluse
7. settembre 2006 - 7. dicembre 2006

Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP

All'articolo 17a LSUP, il legislatore prevede che il DFE emani direttive per l'accreditamento e possa concordare con i Cantoni la delega a terzi della valutazione delle richieste di accreditamento. In un'ordinanza separata del DFE sull'accreditamento vengono disciplinati sia le condizioni per il riconoscimento di agenzie esterne di accreditamento sia i loro diritti e doveri. Ciò implica una revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (art. 25a OSUP) con una norma di subdelega che autorizza il DFE a emanare prescrizioni nel campo del riconoscimento di agenzie di accreditamento. L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) ha elaborato i presenti progetti congiuntamente con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Su questa base, Confederazione ed enti responsabili possono riconoscere sovranamente istituti di formazione e cicli di studio qualitativamente elevati e incaricare terzi (agenzie esterne con provate competenze) di svolgere la valutazione di richieste. Con l'accreditamento vengono inoltre create le basi per il riconoscimento di diplomi da parte del Dipartimento competente.