Concluse
7. settembre 2006 - 7. dicembre 2006

Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP

All'articolo 17a LSUP, il legislatore prevede che il DFE emani direttive per l'accreditamento e possa concordare con i Cantoni la delega a terzi della valutazione delle richieste di accreditamento. In un'ordinanza separata del DFE sull'accreditamento vengono disciplinati sia le condizioni per il riconoscimento di agenzie esterne di accreditamento sia i loro diritti e doveri. Ciò implica una revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (art. 25a OSUP) con una norma di subdelega che autorizza il DFE a emanare prescrizioni nel campo del riconoscimento di agenzie di accreditamento. L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) ha elaborato i presenti progetti congiuntamente con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Su questa base, Confederazione ed enti responsabili possono riconoscere sovranamente istituti di formazione e cicli di studio qualitativamente elevati e incaricare terzi (agenzie esterne con provate competenze) di svolgere la valutazione di richieste. Con l'accreditamento vengono inoltre create le basi per il riconoscimento di diplomi da parte del Dipartimento competente.

Questa consultazione è chiusa.