Nel presente rapporto, elaborato in risposta alla mozione Hess 11.3925, il Consiglio federale propone diverse modifiche puntuali del diritto dell'esecuzione ed il fallimento. Queste modifiche mirano in primo luogo a sopprimere o ridurre gli ostacoli pratici e giuridici che incontrano i creditori lesi nei loro procedimenti contro i debitori. Le modifiche ridurranno il rischio di abusi senza criminalizzare il fallimento per sé.
Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione dell'articolo 293 CP.
Attualmente, i giochi in denaro sono disciplinati dalla legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco e dalla legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L'avamprogetto mette in atto il nuovo articolo 106 Cost., approvato dal Popolo e dai Cantoni l'11 marzo 2012, e riunisce le suddette leggi federali in un solo atto normativo. L'obiettivo è di creare un disciplinamento dei giochi in denaro efficace e al passo con i tempi.
Questa modifica si basa sulla mozione 08.3790 Aubert del 9 dicembre 2008 (Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali). Questa chiede che i professionisti che lavorano con minori siano tenuti a segnalare all'autorità di protezione dei minori eventuali casi di maltrattamenti o abusi sessuali di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività.
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto della protezione degli adulti, le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali cantonali. Per avere informazioni sull'esistenza di una misura i terzi devono pertanto rivolgersi, per ogni singolo caso, all'autorità competente in materia di protezione degli adulti, rendendo verosimile il loro interesse a esserne informati. Questa nuova modalità è senz'altro positiva, dato che la pubblicazione di tali misure comporta il rischio di stigmatizzare la persona interessata. La Commissione ritiene tuttavia che il diritto vigente sia troppo restrittivo per quanto concerne l'accesso di terzi ai dati relativi all'esercizio dei diritti civili di una persona che sono importanti per stipulare contratti. Propone dunque di comunicare all'ufficio di esecuzione l'adozione di una misura di protezione affinché quest'ultimo possa informarne i terzi che ne fanno domanda. Gli eventuali partner contrattuali possono così prenderne conoscenza in modo relativamente facile. La revisione si prefigge inoltre di determinare chiaramente le altre autorità cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l'esistenza di una misura.
In adempimento della mozione Rutschmann 10.3780 «Modifica e integrazione della LEF. Professione di rappresentante dei creditori» dev'essere introdotta una modifica dell'articolo 27 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), che garantisca il libero accesso al mercato svizzero ai rappresentanti dei creditori.
La legge in merito ai documenti d'identità (RS 143.1) prevede che le carte d'identità potranno essere richieste anche in futuro nei comuni, se questi ultimi sono abilitati a farlo. La procedura elettronica deve ancora essere regolamentata nell'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11) e nell'ordinanza del dipartimento.
Per lungo tempo, in Svizzera, si è imposta tra le autorità tutorie la pratica di disporre il collocamento in istituti allo scopo di punire fattispecie quali «il vagabondaggio/l'ozio», «la condotta dissoluta» o «la vita sregolata», un provvedimento, questo, applicato soprattutto nel caso di giovani. Questi casi sono stati etichettati come «internamenti amministrativi», perché il collocamento era di norma deciso da un'autorità amministrativa. Nell'ottica odierna si può affermare che la situazione giuridica e la prassi del tempo si tradussero in torti enormi a spese di coloro che ne furono vittima. La Commissione raccomanda al proprio Consiglio di riconoscere questi torti in quanto tali e di contribuire alla loro riparazione morale emanando una legge federale.
Per attuare l'iniziativa parlamentare la Commissione propone l'introduzione di disposizioni generali sul diritto di revoca per i consumatori nell'ambito dei contratti conclusi a distanza, in particolare via Internet o per telefono, ispirandosi al vigente diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio (art. 40a segg. CO), il quale dovrebbe essere mantenuto. Il termine di revoca dovrebbe comunque essere prolungato a 14 giorni.
Per attuare l'iniziativa parlamentare, la Commissione propone l'abrogazione degli articoli 227a-228 CO.
La Commissione propone di definire nel CPP il concetto di inchiesta mascherata. La definizione deve essere più stretta di quella della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. soprattutto DTF 134 IV 266). Per inchiesta mascherata s'intende esclusivamente un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi di un'identità fittizia. Allo stesso tempo si deve creare una base legale nel CPP per la forma meno radicale di inchiesta mascherata, ossia l'indagine in incognito.
L'interesse moratorio per le vendite commerciali verrà aumentato al 10 per cento per incentivare i debitore a saldare più tempestivamente le loro obbligazioni.
Da un lato - nell'ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori - la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall'altro, essa vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d'uso previste per un'opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d'una costruzione immobiliare nei confronti dell'appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall'iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
Devono essere rivedute le disposizioni concernenti la compensazione previdenziale nel Codice civile (art. 122-124 CC), nella Legge sul libero passaggio (LFLP) e nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Lo scopo è quello di raggiungere una protezione migliore dei coniugi che divorziano solo dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza.
La Commissione propone l'introduzione di una nuova fattispecie specifica: la mutilazione di organi genitali femminili. La nuova fattispecie permetterà di risolvere i problemi di delimitazione e di superare le difficoltà probatorie che derivano dalla situazione giuridica attuale, che non prevede norme applicabili in modo unitario a ogni forma di mutilazione di organi genitali. L'introduzione della nuova disposizione dimostrerà inoltre chiaramente la volontà di proscrivere queste gravi violazioni dei diritti umani. Oltre a ciò, la mutilazione di organi genitali femminili commessa all'estero potrà essere sanzionata in Svizzera, anche se tale reato non è punibile nello Stato in cui è stato perpetrato.
Revisione degli articoli 82 e 83 OCG ; aliquota della tassa per le case da gioco con concessione A.
La Commissione propone di modificare la LEF in modo da limitare i crediti privilegiati in prima classe dei lavoratori all'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (che ammonta attualmente a 126 000 franchi). Nel caso in cui il credito salariale eccedesse questo importo, la differenza verrebbe considerata un credito di terza classe, come quelli degli altri creditori.
Il testo esiste soltanto in tedesco e francese. Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Il progetto in consultazione illustra, in via globale, la questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico.
La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli addizionali il 2 aprile 2002.
La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. Il vigente diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione che disciplini la questione della trasparenza delle retribuzioni. Attualmente è di norma il consiglio d'amministrazione stesso a stabilire l'entità delle retribuzioni percepite dai suoi membri, il che può produrre dei conflitti d'interesse, in quanto gli amministratori rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società. Le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) si propongono di creare trasparenza nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. La società deve infatti indicare le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure le partecipazioni alla società detenute da tali persone.
L'avamprogetto, elaborato in risposta all'iniziativa parlamentare intende proteggere le vittime di violenze domestiche adottando le seguenti misure: le persone violente possono essere espulse immediatamente dall'abitazione in cui vivono o vivevano con la vittima e non possono più farvi ritorno per un determinato periodo. In tal modo alla vittima è offerta un'alternativa alla fuga dalla sua abitazione. Il giudice può inoltre tutelare la vittima vietando all'autore di entrare nell'ambiente circostante l'abitazione o di contattare la vittima per telefono, per scritto, in via elettronica o in qualsiasi altro modo. La misura può essere ordinata per un periodo massimo di due anni. Il nuovo articolo 28b del Codice civile dispone inoltre che i Cantoni istituiscano centri d'informazione e di consulenza incaricati della prevenzione allo scopo di evitare la violenza domestica e prevenire la recidiva.
Dal 1912, anno della sua entrata in vigore, il vigente diritto tutorio è rimasto praticamente immutato. L'avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), elaborato da una commissione peritale interdisciplinare, si prefigge in particolare di promuovere l'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di assistenza. Unitamente alla revisione del CC, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale avamprogetto accresce la protezione giuridica e alleggerisce il Codice civile delle disposizioni relative alla competenza per territorio e alla procedura.
La procedura civile, attualmente disciplinata in 26 codici cantonali, va uniformata. Il Consiglio federale ha autorizzato il DFGP a porre in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero.