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Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
La legge federale sugli stranieri (legge sugli stranieri, LStr) viene modificata in modo da permettere l'accesso al mercato del lavoro anche a persone con un diploma universitario svizzero provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS, se la loro attività lucrativa comporta un elevato interesse scientifico o economico. Inoltre per quel che riguarda l'ammissione ad una formazione o un perfezionamento terziari non si applica la condizione secondo la quale la partenza dalla Svizzera deve apparire garantita. Infine, in determinati casi, i soggiorni formativi devono essere presi in considerazione retroattivamente al momento di concedere il permesso di domicilio.
Il regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di titoli di soggiorno. Stabilisce i nuovi elementi di sicurezza e le caratteristiche biometriche che gli Stati membri devono utilizzare nell'allestire il titolo di soggiorno unitario per cittadini di Stati terzi. Per l'attuazione del regolamento è necessario adeguare la LStr, la LSISA e le pertinenti disposizioni d'esecuzione cantonali.
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen. L'attuazione di questa direttiva richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi). Le modifiche interessano i settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità è sostituito da una procedura formale. Un'ulteriore modifica concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione secondo l'articolo 79 LStr. Secondo il diritto vigente, la durata massima di tutti i tipi di carcerazione è di al massimo 24 mesi. Secondo le modifiche previste, sarà possibile prorogare la carcerazione fino a una durata massima di 18 mesi.
Negli ultimi tre anni sono sorti nuovi problemi nel settore della procedura d'asilo. Tali problemi vanno ricondotti segnatamente al numero di domande d'asilo crescente. La revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri proposta persegue procedure più celeri ed efficienti. Essa è inoltre tesa a combattere sistematicamente gli abusi.
In virtù della modifica della legge federale sugli stranieri, il permesso di domicilio, di durata indeterminata e non vincolato a condizioni, può essere rilasciato in maniera generale solo in caso di integrazione riuscita. In presenza di reati gravi è inoltre prevista la revoca sistematica dei permessi del diritto in materia di stranieri.
La Svizzera deve recepire due sviluppi dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione sui visti. Si tratta del regolamento CE n. 767/2008 e della decisione GAI 2008/633. Il recepimento di questi due atti europei necessita adeguamenti della legge federale sugli stranieri (LStr).
L'entrata in vigore di Schengen in Svizzera e nel Liechtenstein necessita un adeguamento della cooperazione bilaterale nel settore degli stranieri e in materia di attuazione delle mansioni di polizia da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nella zona di frontiera tra il Liechtenstein e l'Austria.
Gli accordi conclusi nell'ambito dei Bilaterali I sono stati stipulati per una durata iniziale di 7 anni e saranno automaticamente rinnovati a tempo indeterminato se la Svizzera non notificherà all'UE una decisione contraria al più tardi entre il 31 maggio 2009. Questa decisione dovrà fare l'oggetto di un decreto federale che sottostà a referendum. Un'eventuale votazione a questo riguardo dovrebbe aver luogo prima della fine di maggio 2009.
Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, l'UE ha ultimato la quinta tappa d'allargamento. Come per gli Stati che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ai due nuovi Stati ha necessiatato negoziati con la Commissione europea vertenti anzitutto sull'inizio e sui termini del regime transitorio nonché sulla durata della clausola di salvaguardia specifica che consente alla Svizzera di reintrodurre dei contingenti dopo lo scadere del periodo transitorio. Dai negoziati è scaturita la conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo all'ALCP sottostante all'approvazione del Parlamento e al referendum facoltativo.
Lo sviluppo di Schengen (Codice frontiere Schengen) deve essere approvato dal Parlamento. La sua attuazione esige un adeguamento della legge sugli stranieri. In vista della completa trasposizione dell'acquis di Schengen e di Dublino occorre modificare il diritto in materia di stranieri e di asilo.
Il 24 settembre 2006 in sede di votazione popolare sono state accettate la nuova legge sugli stranieri (LStr) e la revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi). Un primo pacchetto della LAsi riveduta è stato posto in vigore il 1° gennaio 2007. Le restanti disposizioni della LAsi e la nuova LStr come pure le relative disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce FRONTEX (sviluppo dell'acquis di Schengen). A tal fine devono essere adattate la legge federale del 18 marzo 2005 (LD).
La base per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è costituita dall'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Contrariamente alla vecchia Cost., tale disposizione è stata formulata in modo meno particolareggiato al fine di poter disciplinare i dettagli a livello di legge. Il presente progetto di legge si adegua a tale esigenza e sostituisce le disposizioni transitorie della Cost. nonché l'ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale. Esso disciplina ad esempio il sistema di riscossione (contrassegno) o l'importo della tassa, che costa, come sinora, 40 franchi. In tal modo la legge sul contrassegno stradale riprende perlopiù le odierne disposizioni. Per combattere maggiormente gli abusi, l'importo della multa in caso di infrazione verrà raddoppiato a 200 franchi.
La struttura fiscale di tutti i manufatti di tabacco diversi dalle sigarette (sigari, cigarillos, tabacco trinciato) sarà resa eurocompatibile e l'onere fiscale leggermente aumentato. L'onere sul tabacco trinciato a taglio fino verrà aumentato in modo massiccio e si rinuncerà nel contempo all'imposizione della carta da sigarette. Tale modifica richiede inoltre l'introduzione di depositi fiscali autorizzati, armonizza le condizioni per la restituzione dell'imposta sul tabacco per i manufatti di tabacco fabbricati in Svizzera e per quelli importati, crea la possibilità del condono dell'imposta sul tabacco e mette in discussione la determinazione dei prezzi di vendita minimi per le sigarette.
Le presenti modifiche sono in correlazione con l'adeguamento, effettuato contemporaneamente, della legge sul traffico pesante. Le modifiche dell'ordinanza hanno principalmente lo scopo di ridurre le distorsioni concorrenziali causate dal comportamento di imprese di trasporto svizzere non disposte a pagare la tassa.
Il Consiglio federale ha proposto il 24 maggio 2006 una modifica delle chiavi di ripartizione dei contingenti per dimoranti annuali e per dimoranti temporanei cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS. I contingenti massimi resteranno ai livelli stabiliti sinora. Il Consiglio federale invita i Cantoni a pronunciarsi.
La modifica comprende il trasferimento della competenza di tutte le infrazioni delle cantone all'Amministrazione federale delle dogane, al fine di garantire una procedura uniforme e razionale dal punto di vista amministrativo. Con l'introduzione di una procedura d'opposizione si tenta inoltre di ottenere il rafforzamento della procedura d'imposizione e il miglioramento della riscossione delle tasse.
In futuro agli stranieri sarà permesso acquisitare fondi in Svizzera senza una complicata procedura di autorizzazione. Secondo il Consiglio federale, oggi la Lex Koller non appare piu indispensabile e va pertanto abrogata, il che potrebbe dare importanti impulsi all'economia. Par evitare ripercussioni negative sulla costruzione delle abitazioni di vacanza, in particolare nelle zone turistiche, il Consiglio federale prevede misure accompagnatorie di pianificazione del territorio.
Il forte calo delle domande d'asilo presuppone adeguamenti strutturali e organizzativi da realizzare a breve termine nel contesto del diritto vigente, mediante modifica delle pertinenti ordinanze.
Abrogazione dell'ordinanza esecutiva del 20 giugno 1930 della legge federale per la lotta contro la tubercolosi: Il contenuto essenziale dell'ordinanza, per quanto attuale rispetto alla situazione odierna, è sufficientemente coperto dalla legislazione in vigore. Revisione dell'ordinanza concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine: Le misure d'economia della Confederazione comportano un riorientamento delle attività del Servizio sanitario di confine.
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, sistema in cui vengono trattati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale della protezione dei dati. L'ordinanza definisce in particolare le categorie di dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo, gli accessi al sistema, la durata di conservazione dei dati personali, i diritti degli interessati, nonché la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione.
Per quanto concerne le decisioni sulle naturalizzazioni nei Comuni per il tramite di votazioni, la CIP-S presenta una soluzione che lascia ai Cantoni il compito di stabilire la procedura e che introduce l'obbligo della motivazione per le decisioni di rifiuto della naturalizzazione, senza tuttavia designare un organo decisionale. Nemmeno è prevista una speciale procedura per le modalità e i requisiti giuridici della motivazione richiesta. L'avamprogetto di legge prevede la creazione, a livello cantonale, di un diritto di ricorso contro le decisioni sulla naturalizzazione ordinaria.
A partire dal 2007 i carburanti "puliti• fruiranno di agevolazioni fiscali. Con l'auspicata modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali il Consiglio federale intende promuovere i carburanti "puliti" mediante incentivi fiscali al fine di ridurre le emissioni di CO2 nel traffico stradale. La modifica prevede l'esonero dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti derivati da materie prime rinnovabili. Nel contempo l'imposizione del gas naturale e di quello liquido utilizzati come carburanti è ridotta di 40 centesimi al litro equivalente di benzina. La diminuzione delle entrate sarà integralmente compensata da un'imposta più elevata sulla benzina. L'imposizione fiscale della benzina subirà probabilmente un aumento di 1-2 centesimi nel 2007 e di circa 6 centesimi al litro nel 2010.