Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen. L'attuazione di questa direttiva richiede una modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi). Le modifiche interessano i settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità è sostituito da una procedura formale. Un'ulteriore modifica concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione secondo l'articolo 79 LStr. Secondo il diritto vigente, la durata massima di tutti i tipi di carcerazione è di al massimo 24 mesi. Secondo le modifiche previste, sarà possibile prorogare la carcerazione fino a una durata massima di 18 mesi.