Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.