La base per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è costituita dall'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Contrariamente alla vecchia Cost., tale disposizione è stata formulata in modo meno particolareggiato al fine di poter disciplinare i dettagli a livello di legge. Il presente progetto di legge si adegua a tale esigenza e sostituisce le disposizioni transitorie della Cost. nonché l'ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale. Esso disciplina ad esempio il sistema di riscossione (contrassegno) o l'importo della tassa, che costa, come sinora, 40 franchi. In tal modo la legge sul contrassegno stradale riprende perlopiù le odierne disposizioni. Per combattere maggiormente gli abusi, l'importo della multa in caso di infrazione verrà raddoppiato a 200 franchi.