L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
La base per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è costituita dall'articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Contrariamente alla vecchia Cost., tale disposizione è stata formulata in modo meno particolareggiato al fine di poter disciplinare i dettagli a livello di legge. Il presente progetto di legge si adegua a tale esigenza e sostituisce le disposizioni transitorie della Cost. nonché l'ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale. Esso disciplina ad esempio il sistema di riscossione (contrassegno) o l'importo della tassa, che costa, come sinora, 40 franchi. In tal modo la legge sul contrassegno stradale riprende perlopiù le odierne disposizioni. Per combattere maggiormente gli abusi, l'importo della multa in caso di infrazione verrà raddoppiato a 200 franchi.