1.) Modificazione dell'art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI): base legale mirante a meglio ancorare nella legge il principio di limitazione del rischio di responsabilità, nonché a servire di base a du ordinanze di dipartimento concernenti l'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai cantoni (cf. art. 82, al. 5 i 85g, al. 5, LADI; RS 837.0). 2.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo. 3.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo.
Le misure proposte mirano infatti a perfezionare i meccanismi istituiti cinque anni fa e a creare certi strumenti necessari al lavoro quotidiano degli organi preposti all'esecuzione delle misure collaterali. Oltre ad alcune modifiche destinate a rafforzare l'applicazione e l'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è previsto l'impiego di ispettori cantonali, previo sostegno finanziario della Confederazione.