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Il presente avamprogetto, elaborato in adempimento a diversi interventi parlamentari e alle decisioni sul programma di legislatura 2007-2011, propone una revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) che tiene conto delle modifiche intervenute nella legislazione (tra cui la recente revisione parziale della legge sulla ricerca).
Der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen kommt für eine qualitativ hochstehende und finanziell tragbare Gesundheitsversorgung eine zentrale Bedeutung zu. In den letzten eineinhalb Jahren wurde im Rahmen eines Pilotprojektes im Kanton Zürich ein Gremium – das sogenannte „Medical Board“ – aufgebaut, dessen Aufgabe es sein soll, ausgewählte medizinische Leistungen auf diese Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Während der Pilotphase wurde das erforderliche Regelwerk bestehend aus Organisations- und Prozessreglement und methodischem Ansatz erstellt und anhand zweier konkreter Fragestellungen überprüft. Als Ergebnis des Pilotprojektes liegen folgenden vier Berichte vor, welche wir Ihnen hiermit gerne zur Vernehmlassung unterbreiten.
L'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (ordinanza sugli emolumenti di verificazione) (RS 941.298.1) stabilisce gli emolumenti riscossi dagli organi cantonali d'esecuzione competenti in materia di metrologia e dai laboratori di verificazione autorizzati a verificare gli strumenti di misurazione, come anche le devoluzioni ai cantoni e al METAS per i loro disborsi. Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione e i servizi cantonali versano al METAS un importo a titolo di rimborso dei servizi resi per l'assistenza ordinaria. Nell'interesse di una regolamentazione trasparente e uniforma a livello nazionale per i prezzi degli emolumenti, le tariffe degli emolumenti sono stabilite dal Consiglio federale. L'indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato come anche gli emolumenti corrispondenti per i singoli strumenti di verificazione non sono più stati adattati al rincaro dal 1999. La revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione prevede dunque una nuova clausola d'indicizzazione. Inoltre, le devoluzioni versate dai laboratori di verificazione all'ufficio federale sono indicate in modo uniformo in percentuale, rispettivamente in importo per cento.
Ordinanza dell'UFV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale): Lo scopo dell'ordinanza è di specificare le disposizioni formulate in termini generici dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'ambito della detenzione di animali da laboratorio e della sperimentazione animale.
Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA): L'ordinanza disciplina il funzionamento del sistema d'informazione elettronico per l'autorizzazione e la sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio. Questo sistema consente di rendere migliore e più efficiente la procedura di autorizzazione e di sorvegliare in modo più agevole gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio.
Ordinanza sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale: La disposizione transitoria B cpv. 1 lett. c relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della legge sulle scuole universitarie professionali stabilisce che per i titoli conseguiti secondo il diritto anteriore il Dipartimento disciplina le modalità per il conseguimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici di sanità, lavoro sociale, musica, teatro e altre arti e in quello della psicologia applicata e della linguistica applicata. Le condizioni per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale sono già determinate per tutti i campi specifici ad eccezione della sanità. La presente revisione parziale ha lo scopo di disciplinare l'ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità per le professioni nel campo della fisioterapia, ergoterapia, consulenza alimentare e per la professione di levatrice (ostetrico). Ordinanza concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali: La legge sulle scuole universitarie professionali ha delegato al DFE la competenza di determinare i cicli di studio e la loro designazione. Il passaggio al sistema a due livelli bachelor/master richiede in particolare nel campo musica, teatro e altre arti un adeguamento della nomenclatura, cui si intende provvedere con la presente revisione parziale. Ordinanza dell'11 settembre 1996 sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali: In seguito all'aggiunta del nuovo ciclo di studio in diritto economico nell'allegato dell'ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali, le disposizioni transitorie dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali devono essere modificate.
La revisione mira principalmente a una regolamentazione moderna ed esaustiva del promovimento dell'innovazione da parte della Confederazione. La Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI subirà una riorganizzazione e otterrà maggiore competenza decisionale.
Secondo le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione, la gestione strategica comune e uniforme della Confederazione e dei Cantoni comprende ormai l'intero settore delle scuole universitarie. La Confederazione e i Cantoni si impegnano ad attuare una pianificazione strategica nazionale a livello del paese e una ripartizione dei compiti ottimale in settori con costi particolarmente onerosi. I sussidi versati a titolo di partecipazione alle spese di esercizio delle scuole universitarie tengono meglio conto delle prestazioni e dei risultati. La Confederazione e i Cantoni garantiscono che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie tramite la determinazione di principi di garanzia della qualità e la creazione di un sistema di accreditamento indipendente.
Il 20 ottobre 2005 l'Unione europea ha adottato una nuova direttiva concernente il riconoscimento dei diplomi all'interno dell'UE. La Svizzera ha ripreso in buona parte il sistema europeo di riconoscimento dei diplomi nell'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALCP); si pone quindi ora la questione della ripresa della direttiva 2005/36/CE.
All'articolo 17a LSUP, il legislatore prevede che il DFE emani direttive per l'accreditamento e possa concordare con i Cantoni la delega a terzi della valutazione delle richieste di accreditamento. In un'ordinanza separata del DFE sull'accreditamento vengono disciplinati sia le condizioni per il riconoscimento di agenzie esterne di accreditamento sia i loro diritti e doveri. Ciò implica una revisione parziale dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (art. 25a OSUP) con una norma di subdelega che autorizza il DFE a emanare prescrizioni nel campo del riconoscimento di agenzie di accreditamento. L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) ha elaborato i presenti progetti congiuntamente con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Su questa base, Confederazione ed enti responsabili possono riconoscere sovranamente istituti di formazione e cicli di studio qualitativamente elevati e incaricare terzi (agenzie esterne con provate competenze) di svolgere la valutazione di richieste. Con l'accreditamento vengono inoltre create le basi per il riconoscimento di diplomi da parte del Dipartimento competente.
Con la nuova disposizione costituzionale si intende attribuire alla Confederazione un'estesa competenza per quanto attiene al disciplinamento della ricerca sull'essere umano nel campo della salute. Una tale regolamentazione mira innanzitutto alla tutela della dignità e della personalità dell'essere umano nell'ambito della ricerca. La nuova legge federale sulla ricerca sull'essere umano, che poggia sulla nuova disposizione costituzionale, consentirà l'elaborazione di un disciplinamento unitario, completo ed esaustivo nonché la messa in atto dei principi sanciti a livello costituzionale.
Con la legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, il Parlamento ha fissato le condizioni per l'autorizzazione e l'impiego di organismi geneticamente modificati. Le procedure di autorizzazione di organismi geneticamente modificati quali derrate alimentari, alimenti per animali e per l'impianto sono già disciplinate. Per garantire la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati nei casi in cui vengono coltivate contemporaneamente piante geneticamente modificate viene proposta la presente ordinanza sulla coesistenza.
La nuova legge ha lo scopo di creare una base legale unitaria per la misurazione nazionale, la misurazione ufficiale e tutte le altre informazioni sui beni fondiari rilevate sulla base di differenti atti legislativi federali. Essa garantirà segnatamente, che, in maniera duratura e aggiornata, nella qualità richiesta e a costi adeguati, siano messi a disposizione delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dell'economia, della società e della ricerca, ai fini di un ampio impiego, geodati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera.
L'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) si trasforma in istituto universitario. L'attività del nuovo Istituto dovrebbe iniziare nell'autunno 2006 a Zollikofen, Losanna e Lugano. Questo istituto costituirà il centro di competenza della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della formazione professionale, della pedagogia per la formazione professionale e dello sviluppo professionale. Uno dei suoi compiti principali è la formazione dei docenti e di altri responsabili della formazione - ad esempio i periti d'esame - ma anche lo sviluppo della ricerca in materia di formazione professionale. Inoltre l'IUFFP svolgerà, a pagamento, prestazioni per terzi. Il Consiglio federale ha incaricato il DFE di avviare la procedura di consultazione dell'ordinanza sull'IUFFP.
Il progetto comprende sei diversi punti: l'obiettivo principale è di garantire un'adeguata protezione delle invenzioni nel campo della biotecnologia.
La nuova legislazione in materia di formazione professionale entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno (legge e ordinanza sulla formazione professionale) impone la revisione delle ordinanze che disciplinano il riconoscimento delle scuole specializzate superiori. In conformità alla nuova legge le nove ordinanze concernenti le scuole dei vari settori vengono sostituite da un'unica ordinanza quadro dalla regolamentazione aperta e flessibile, corredata degli allegati contenenti le disposizioni specifiche a ciascun ramo professionale. La nuova ordinanza sulle SSS disciplina anche i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori nel settore sociosanitario e in quello artistico.
Nell'ordinanza posta ora in consultazione sono enunciati i requisiti tecnici essenziali che devono essere adempiti per poter autorizzare la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari umani e la realizzazione di progetti di ricerca volti a migliorare la procedura di derivazione nonché quelli svolti con cellule staminali embrionali.
Scopi principali della revisione della LSUP sono l'ampliamento del campo d'applicazione della legge alle formazioni sociosanitarie ed artistiche (SSA), la realizzazione della dichiarazione di Bologna, l'adattamento delle condizioni d'ammissione, la creazione delle basi per un sistema d'accreditamento e di garanzia della qualità, il rafforzamento dell'autonomia dei responsabili delle Scuole universitarie professionali e della collaborazione, il finanziamento sempre più orientato sulle prestazioni delle SUP e il rafforzamento della ricerca applicata e dello sviluppo.
Il presente disegno di legge disciplina la produzione di cellule staminali embrionali a partire da embrioni soprannumerari destinati alla ricerca, la ricerca su cellule staminali embrionali e la ricerca su embrioni soprannumerari. Scopo della legge è quello di evitare abusi nell'utilizzazione di embrioni soprannumerari umani e di cellule staminali embrionali umane nella ricerca, e di proteggere la dignità umana.
Dal 1° gennaio 2000 il settore dei PF è gestito mediante mandato di prestazioni del Consiglio federale e preventivo globale. L'ordinanza sul settore dei PF è stata oggetto di un corrispondente adeguamento. La legge attualmente in vigore risale invece al 1991 ed è pertanto priva di un'esplicita e durevole base legale in vista del nuovo sistema di gestione, ragione per la quale se ne impone una revisione parziale.
Das Wallis hat entschlossen auf Wissen gesetzt, indem es sich stark in mehreren Hochschul- und Forschungsbereichen engagierte, denen in Zukunft eine Schlüsselstellung zukommt. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Bildung und Forschung sind die bedeutendsten Ressourcen unseres Landes; es geht darum, in diese zukunftsträchtigen Bereiche zu investieren.
I diversi progetti legislativi prevedono di integrare le principali disposizioni nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Le nuove disposizioni proposte riguardano anzitutto i principi etici da rispettare in caso di utilizzazione di organismi.
Il Consiglio federale presenta in un rapporto dettagliato il mandato d'informazione del censimento. Indica quali sono gli obiettivi, l'utilità, i contenuti e la necessità del censimento della popolazione. Il rapporto tratta delle funzioni del censimento per i poteri pubblici, l'economia, la scienza e la statistica. In esso vengono valutate le caratteristiche finora rilevate e la loro utilizzazione sotto il profilo dei costi e benefici. Sulla base di questa analisi vengono formulati i principi contenutistici e metodologici del censimento della popolazione del 2000 per poi stabilire il catalogo dei dati da rilevare.
Memorandum d'accordo tra taluni Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Europea relativo all'esecuzione del progetto MERCURE