Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia della metrologia legale
L'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (ordinanza sugli emolumenti di verificazione) (RS 941.298.1) stabilisce gli emolumenti riscossi dagli organi cantonali d'esecuzione competenti in materia di metrologia e dai laboratori di verificazione autorizzati a verificare gli strumenti di misurazione, come anche le devoluzioni ai cantoni e al METAS per i loro disborsi.
Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione e i servizi cantonali versano al METAS un importo a titolo di rimborso dei servizi resi per l'assistenza ordinaria.
Nell'interesse di una regolamentazione trasparente e uniforma a livello nazionale per i prezzi degli emolumenti, le tariffe degli emolumenti sono stabilite dal Consiglio federale.
L'indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato come anche gli emolumenti corrispondenti per i singoli strumenti di verificazione non sono più stati adattati al rincaro dal 1999. La revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione prevede dunque una nuova clausola d'indicizzazione. Inoltre, le devoluzioni versate dai laboratori di verificazione all'ufficio federale sono indicate in modo uniformo in percentuale, rispettivamente in importo per cento.