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Introducendo nell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) delle esigenze relative all'immissione nelle acque di sostanze organiche selezionate presenti in tracce nelle acque di scarico comunali, la presente modifica riduce l'immissione di sostanze organiche in tracce nelle acque.
Per la valutazione del rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione militari sono stati definiti dei valori limite d'esposizione al rumore in un nuovo allegato dell'OIF. Inoltre il termine di risanamento per gli aerodromi militari è stato prolungato di 10 anni fino al 31 luglio 2020, e sono proposti altri piccoli cambiamenti d'ordine formale e complementi dell'OIF e dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI).
La Svizzera è chiamata ad aderire alla Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). Ciò implica piccole modifiche alla legge sulla protezione dell'ambiente. I Cantoni dovrebbero inoltre garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Introduzione delle prescrizioni sui gas di scarico degli apparecchi di lavoro con motore a benzina con una potenza ≤ 19 kW (motoseghe, tosaerba ecc.). In futuro, in Svizzera saranno venduti solo apparecchi di lavoro che soddisfano i requisiti della direttiva 2002/88/CE per i motori a combustione interna ≤ 19 kW destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Le misure decise dalla POP COP4 su nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.
Il 12 giugno 2009, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2 e ha deciso di destinare una parte dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli edifici. A partire dal 2010 sarà disponibile a tal fine un importo annuo massimo di 200 milioni di franchi. Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole rendere concreta la decisione del Parlamento.
L'attuale etichettaEnergia per le automobili nuove sarà sostituita con una etichetta ambientale a partire dal agosto 2010. Le informazioni sono completate da indicazioni sull'impatto ambientale dei veicoli.
Nel Messaggio concernente la modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) quale misura di accompagnamento all'abrogazione della Lex Koller , e nel Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» , il Consiglio federale attirava l'attenzione sulla necessità di introdurre nella pianificazione direttrice, in maniera coordinata a livello intercomunale, una serie di misure volte a disciplinare l'evoluzione sul mercato delle abitazioni secondarie. La guida alla pianificazione illustra come, attraverso la pianificazione direttrice cantonale, sia possibile creare delle basi atte a disciplinare l'evoluzione delle abitazioni secondarie.
In virtù della mozione CAPTE-CN (07.3004), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) propone una revisione della legge sul CO2 per stabilire obiettivi vincolanti in materia di valori di emissioni di CO2 delle nuove automobili immatricolate in Svizzera. Il progetto si orienta agli obiettivi definiti dall'Unione europea.
Lo scopo della revisione della legge sul CO2 è quello di sviluppare ulteriormente la politica climatica per il periodo successivo al 2012. Al riguardo, il Consiglio federale propone due varianti: - la variante obiettivi «climatici vincolanti». pone l'accento sulle misure di riduzione nazionali e si allinea agli obiettivi climatici dell'Unione europea; - la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» pone l'accento sulle misure di riduzione delle emissioni all'estero e prevede la compensazione integrale delle emissioni svizzere con l'acquisizione di certificati all'estero al più presto a partire dal 2030. Il Consiglio federale contrappone la revisione della legge sul CO2 come progetto indiretto all'iniziativa popolare «per un clima sano».
A seguito della prima modifica dell'ORRPChim decisa dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006, nel diritto svizzero sono state integrate, sostanzialmente immutate, le modifiche del diritto CE decise nella UE fino al giugno 2006. Nel frattempo, la CE ha deciso altre otto modifiche di direttive non ancora considerate nell'ORRPChim in vigore. Si tratta della riformulazione della direttiva CE 2006/66/CE relativa alle pile, di quattro decisioni relative alla direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, una decisione per la modifica della direttiva sui veicoli 2000/53/CE e di due direttive sulla modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano sulfonati e strumenti di misurazione contenenti mercurio). Inoltre, nel regolamento (CE) numero 1494/2007 si stabiliscono i requisiti di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Infine, sono scaduti i periodi di transizione per il lindano prescritti nel regolamento (CE) relativo agli inquinanti organici persistenti. Per prevenire l'insorgere sia di divergenze fra il diritto svizzero e quello in vigore nell'UE sia di ostacoli al commercio è pertanto necessario adeguare l'ORRPChim alle nuove disposizioni della CE. La seconda revisione dell'ORRPChim offre inoltre l'opportunità di introdurre nuove prescrizioni con cui gestire i prodotti contenenti catrame. Per il tenore di catrame ovvero di PAH dell'asfalto di demolizione che può essere permesso per la lavorazione a caldo vengono proposte due varianti. Desideriamo sapere dagli interessati a quale normativa si dovrebbe dare la preferenza.
In una sua sentenza del novembre 2007, il Tribunale federale ha evidenziato una lacuna nella valutazione delle radiazioni emesse dalle antenne per la telefonia mobile. Concretamente si trattava della questione se due impianti d'antenna in prossimità devono essere valutati insieme o separatamente. Sarebbe quindi necessario modificare la prassi in vigore o modificare l'ORNI affinché sancisca esplicitamente questa fattispecie. Con la presente modifica dell'ORNI si segue la seconda via. Questa revisione crea le basi giuridiche per poter continuare ad applicare la prassi attuale - introducendo tuttavia determinati adattamenti. Il processo di modifica serve inoltre da spunto per integrare nell'ORNI alcune precisazioni (già presenti sotto forma di raccomandazioni) o effettuare alcuni adattamenti di ordine redazionale concernenti, oltre agli impianti di antenna per la telefonia mobile, anche e principalmente le linee ad alta tensione e le stazioni di trasformazione.
Per sostenere la politica energetica, climatica e ambientale della Confederazione, si auspica l'istituzione di incentivi finanziari a favore dell'acquisto di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. Come strumento viene proposto un modello fondato su un bonus. Il modello andrà finanziato con un aumento dell'imposta federale sugli autoveicoli.
Negli ultimi anni, molti aspetti fondamentali sono cambiati a livello nazionale e internazionale per quanto attiene al traffico di rifiuti. La relativa ordinanza deve quindi essere rivista. Parallelamente è necessario procedere a un adattamento dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, in particolare per quanto concerne il deposito dei rifiuti in discarica.
Per concretizzare la Mozione Wyss (05.692), che chiede al Consiglio federale di introdurre un sistema d'allerta meteorologico a due livelli, è necessario adattare le basi legali a livello di ordinanza. Per questo motivo occorre modificare sia l'Ordinanza sull'allarme (OAll, RS 520.12), sia l'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401).
Con una nuova disposizione transitoria della LIG si vuole prorogare di tre anni, fino al 27 novembre 2013, la moratoria per gli organismi geneticamente modificati (OGM) attualmente in vigore nell'agricoltura. Inoltre, la modifica della LIG si vuole disciplinare a livello legislativo il diritto d'opposizione e il diritto di ricorso nell'ambito della procedura di autorizzazione relativa all'immissione sperimentale nell'ambiente d'OGM e alla messa in commercio d'OGM, destinati all'impiego nell'ambiente secondo le disposizioni.
Ordinanza in applicazione dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali, OIOm, RS 641.611). La Svizzera è l'unico Stato al mondo a prevedere dei requisiti ecologici e sociali minimi e vincolanti per i carburanti biogeni. Se le condizioni stabilite sono rispettate, questi carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili possono beneficiare di un'agevolazione fiscale per quanto riguarda l'imposta sugli oli minerali. È quanto deciso dal Parlamento con la modifica del 23 marzo 2007 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali. Le disposizioni dettagliate sono contenute nella relativa ordinanza sull'imposizione degli oli minerali, che il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza a decorrere dal 1º luglio 2008. Tale modifica prevede tra l'altro l'obbligo, per il produttore o l'importatore, di provare che il bilancio ecologico globale dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili è positivo.
Con il progetto preliminare di modifica della legge sulla protezione dell'ambiente si dà seguito a un'iniziativa parlamentare che chiede di prorogare fino al 2012 il termine per accordare i contributi federali per il risanamento degli stand di tiro. Il progetto di legge prevede la proroga del termine per la concessione di contributi e opera una distinzione tra i parapalle situati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, dove l'antimonio comporta rischi considerevoli per la salute, e i parapalle in zone che presentano rischi ambientali minori. Nelle zone di protezione delle acque, il termine è prorogato fino al 2012; nelle altre, fino al 2020.
Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione. Modifica della legge sul CO2 Progetto di legge destinato a sostituire il decreto federale sulla compensazione delle emissioni di CO2 da parte delle centrali a gas a ciclo combinato. Questo progetto disciplinerà in particolare: a. la procedura di autorizzazione per le centrali elettriche a combustibili fossili; b. l'obbligo di compensare integralmente le emissioni di CO2 da parte delle centrali elettriche a combustibili fossili; c. la quota di emissioni da compensare sul territorio nazionale e la quota da compensare all'estero; d. ulteriori requisiti, condizioni e vincoli a cui deve essere soggetta l'autorizzazione.
In un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» la Commissione dell'ambiente, della protezione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati propone l'adozione di disposizioni legali volte a disciplinare la rivitalizzazione delle acque, l'attenuazione degli effetti nocivi del flusso discontinuo a valle delle centrali ad accumulazione e il riequilibrio del bilancio del materiale detritico. Il controprogetto contiene inoltre nuove deroghe relative ai deflussi residuali minimi per i segmenti di corsi d'acqua con potenziale ecologico ridotto e una regolamentazione particolare del risanamento dei deflussi residuali per le piccole centrali idroelettriche degne di protezione in virtù del loro interesse per il patrimonio storico. La Commissione propone che la Confederazione partecipi al finanziamento dei provvedimenti proposti per le rivitalizzazioni e che attraverso un supplemento massimo di 0,1 centesimo per chilowattora la società nazionale della rete di trasporto versi ai proprietari di impianti idrici contributi per finanziare i risanamenti legati all'utilizzazione delle forze idriche.
L'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) devono essere adeguate alla nuova disposizione introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e in quella sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
Le modifiche legislative, dettate dall'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Hans Hofmann e adottate dal Parlamento nel dicembre del 2006, sono entrate in vigore il 1º luglio 2007. Il loro obiettivo è quello di semplificare la procedura relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente e di limitare il diritto di ricorso delle associazioni.
Nel caso dell'ODO, la modifica concretizza innanzitutto le nuove disposizioni di legge riguardanti le attività economiche consentite per le organizzazioni ambientaliste, ovvero le attività che servono a conseguire gli scopi ideali delle organizzazioni stesse, e obbliga inoltre queste ultime a informare il pubblico in merito alle opposizioni e ai ricorsi presentati.