Concluse
28. dicembre 2007 - 21. marzo 2008

Modifica dell'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO)

L'ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO) devono essere adeguate alla nuova disposizione introdotta nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e in quella sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Le modifiche legislative, dettate dall'iniziativa parlamentare del Consigliere agli Stati Hans Hofmann e adottate dal Parlamento nel dicembre del 2006, sono entrate in vigore il 1º luglio 2007. Il loro obiettivo è quello di semplificare la procedura relativa all'esame dell'impatto sull'ambiente e di limitare il diritto di ricorso delle associazioni. Nel caso dell'ODO, la modifica concretizza innanzitutto le nuove disposizioni di legge riguardanti le attività economiche consentite per le organizzazioni ambientaliste, ovvero le attività che servono a conseguire gli scopi ideali delle organizzazioni stesse, e obbliga inoltre queste ultime a informare il pubblico in merito alle opposizioni e ai ricorsi presentati.