Il 27 settembre 2013, il Parlamento federale ha approvato l'adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus. Per gli impianti menzionati nell'allegato I, la convenzione stabilisce che la domanda di autorizzazione contempli una descrizione degli impatti rilevanti sull'ambiente e delle misure volte a prevenirli o attenuarli. Secondo il diritto svizzero tali disposizioni equivalgono a un esame dell'impatto sull'ambiente. Di conseguenza occorre ampliare e adeguare l'elenco degli impianti soggetti all'EIA nell'allegato dell'OEIA.