Concluse
28. gennaio 2009 - 30. aprile 2009

Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220)

L'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero mantiene l'autorità parentale congiunta dopo il divorzio. Il giudice può tuttavia, d'ufficio o su richiesta di uno dei genitori o entrambi, attribuire l'autorità parentale esclusiva al padre o alla madre. La decisione deve essere presa in funzione del bene del bambino. Per i genitori non sposati, la soluzione è diversa se la filiazione paterna è stabilita tramite riconoscimento o tramite azione di paternità.

L'avamprogetto di revisione dell'art. 220 del Codice penale svizzero punisce ormai il genitore che rifiuta di affidare il bambino al titolare del diritto di visita.

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