Iv.pa. 12.402 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito
La modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) permette di considerare determinati progetti cantonali nella ponderazione degli interessi fra la protezione di oggetti d'importanza nazionale e l'utilità del progetto corrispondente. Il diritto vigente sancisce che, nell'adempimento di un compito federale, una deroga alla conservazione intatta degli oggetti che presentano un'importanza nazionale può entrare in linea di conto soltanto se ad essa si contrappongono determinati interessi equivalenti o superiori parimenti d'importanza nazionale. Attenuando la formulazione dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sul piano materiale, da un lato si amplia la cerchia dei possibili progetti e dall'altro si attribuisce un peso maggiore agli interessi dei Cantoni nella ponderazione. In pari tempo devono essere mantenute le elevate esigenze poste a interventi riguardanti oggetti inseriti negli inventari federali.