La modifica di legge in questione ha l’obiettivo di completare il capoverso 8 dell’articolo 89° del Codice civile svizzero (CC) con un nuovo numero 4. Da un lato, questo complemento precisa in modo esplicito che i fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali possono contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale. Dall’altro, il nuovo numero 4 precisa inoltre che i fondi padronali di previdenza possono anche fornire prestazioni in situazioni di bisogno, di malattia, d’infortunio, d’invalidità e di disoccupazione non coperte dalle assicurazioni sociali, nonché finanziare misure di formazione e perfezionamento, di conciliabilità tra la vita famigliare e la vita professionale, di promozione della salute e di prevenzione.