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diritto
Cancelleria federale, Sezione del diritto, Segreteria
Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Recht, Sekretariat
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Chancellerie fédérale, Section du droit, Secrétariat
Gurtengasse 5, Segretariato, 3003 Berna
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Procedure di consultazione
19. giugno 2020
-
10. luglio 2020
Concluse
Confederazione
diritto
Legge federale concernente le basi legali per le ordinanze che il Consiglio federale ha emanato per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
Dal 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze per far fronte alla crisi causata dal coronavirus. Queste ordinanze sono costituzionalmente limitate nel tempo. Secondo l'articolo 7d capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) decadono se entro sei mesi dalla loro entrata in vigore il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un corrispondente progetto di base legale. La legge COVID-19 è volta a istituire la base legale per permettere al Consiglio federale di portare avanti le misure che sono già state adottate nel quadro delle ordinanze di necessità fondate direttamente sulla Costituzione e che continuano a essere necessarie per far fronte all'epidemia di coronavirus.
21. novembre 2012
-
8. aprile 2013
Concluse
Confederazione
diritto
Modifica della legge sulla consultazione (LCo)
Il Consiglio federale intende migliorare alcuni aspetti della legge federale sulla procedura di consultazione. Per chiarire le norme procedurali applicabili ed evitare incertezze sarà abolita l'attuale distinzione terminologica tra «consultazioni» e «indagini conoscitive». In futuro le consultazioni saranno indette sistematicamente dal Consiglio federale, fatta eccezione per i progetti di portata minore che saranno di competenza dei dipartimenti. Secondo l'avamprogetto di legge, tra questi ultimi rientrano segnatamente i progetti con uno spiccato contenuto tecnico o amministrativo, per i quali la consultazione serve in primo luogo ad acquisire conoscenze specialistiche e informazioni di base al di fuori dell'Amministrazione federale. Il nuovo disciplinamento permette di meglio delimitare nella pratica le procedure di consultazione il cui avvio spetta ai dipartimenti o alla Cancelleria federale e, di conseguenza, di distinguerle più facilmente da quelle di competenza del Consiglio federale. Per quanto concerne la procedura, ai due tipi di consultazione si applicano regole in gran parte identiche.