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Sin dal luglio 2003, la Svizzera ha condotto negoziati con la Commissione dell'UE in merito all'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Ne è scaturito un protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (1999) che disciplina la circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati aderenti. La parafa è prevista per il 2 luglio prossimo in Svizzera. In occasione dei negoziati, la Svizzera ha chiesto un regime transitorio, per l'accesso al mercato del lavoro, equivalente a quello convenuto tra l'UE e gli Stati aderenti.
Con la modifica della legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 si perseguono i seguenti obiettivi principali: La revisione deve consentire di migliorare il funzionamento del mercato sopprimendo le restrizioni cantonali e comunali di accesso al mercato. Dal punto di vista del diritto individuale si intende rafforzare la libertà dell'esercizio professionale e impedire la possibile discriminazione dei cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE a causa dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore nel giugno 2002. Sul piano istituzionale la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza dev'essere infine rafforzata.
Le misure di sgravio prevedono di escludere dall'aiuto sociale i richiedenti l'asilo, la cui decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato.
Una maggiore integrazione delle persone straniere figura tra gli obiettivi del Consiglio federale per il piano di legislatura 1999-2003. L'OIntS definisce gli obiettivi dell'integrazione, disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (CFS) e il suo rapporto con l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES, ufficio federale) nonché l'attribuzione dei sussidi federali per i progetti relativi all'integrazione. Il ruolo più attivo della Confederazione, dei Cantoni e di numerosi Comuni come pure la creazione di nuove strutture di coordinamento rendono necessaria una revisione dell'OIntS per quel che concerne il coordinamento e la concessione di contributi finanziari nonché una formulazione esplicita del contributo delle persone straniere all'integrazione. Ordinanza che limita l'effetivo degli stranieri: La nuova legge federale sulla formazione professionale entrerà verosimilmente in vigore il 1° gennaio 2004. Essa contiene una modifica della LDDS (art. 17 cpv. 2bis) mirante a migliorare l'integrazione professionale dei giovani stranieri.
In primo piano si prospetta una soluzione secondo la quale i Cantoni continuano ad essere competenti in materia di naturalizzazione. La stessa sarà tuttavia concessa secondo criteri unitari di diritto federale.
L'attuale legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), che risale al 1931, va sostituita mediante una moderna legge in materia di stranieri. In seguito alla votazione del 21 maggio 2000 sugli Accordi bilaterali esiste ora una chiara situazione con l'UE per quel che riguarda la circolazione delle persone: infatti uno degli accordi la disciplina in modo circostanziato. La nuova legge sarà valida quasi esclusivamente per gli stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE o dell'AELS.
La prevista modifica dell'OLS è direttamente legata all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nonché dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione con l'UE (OLC). Essa entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo e all'OLC.
Sia i contingenti dei permessi annuali sia quello dei permessi per dimoranti temporanei dovrebbero rimanere nuovamente invariati a 17'000 (12'000 per i Cantoni; 5'000 per la Confederazione) rispettivamente a 18'000 (11'000 per i Cantoni; 7'000 per la Confederazione) unità.
Il Consiglio federale si limita a riproporre gli stessi effettivi massimi per il prossimo periodo di contingentamento.
Il presente disegno riguarda due modificazioni essenziali: l'introduzione di un nuovo statuto per dimoranti temporanei per attività limitate nel tempo, in sostituzione dello statuto di stagionale, e un rafforzamento delle disposizioni di ammissione per gli artisti di cabaret. In oltre devono essere fissati i nuovi contingenti per il prossimo anno di contingentamento che si estende dal 1° ottobre 1995 al 30 novembre 1996.
Modificazione parziale dell'ordinanza del Consiglio federale che limita l'effetivo degli stranieri