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La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.
Occorre adeguare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) per accrescerne la precisione e la comprensibilità, da un lato, e per sancire la volontà della Svizzera di liberare i cittadini di determinati Stati terzi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 dall'obbligo del visto per l'entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa della durata massima di tre mesi, dall'altro.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
Trasferimento di quote di contingente doganale sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile. È prevista l'esenzione dalla classificazione obbligatoria della qualità per le macellazioni contro retribuzione e per i vitelli vivi presentati ai mercati pubblici.
Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dal profilo del contenuto la convenzione si ispira alle esistenti convenzioni internazionali nel settore dei diritti umani. La Convenzione vieta la discriminazione dei disabili in tutti i settori della vita e garantisce loro i diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali. Le leggi e i costumi che svantaggiano i disabili devono essere eliminati e i pregiudizi contro i disabili devono essere combattuti. Accanto alle numerose disposizioni materiali, la convenzione è corredata di importanti strumenti di attuazione. Ad esempio, verrà istituito un organo di controllo del trattato (il comitato per i diritti delle persone disabili) , il quale si riunirà a Ginevra, come gli organi delle altre convenzioni dell'ONU, e avrà quale missione di sorvegliare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati parte, in particolare mediante l'esame dei rapporti periodici che gli saranno presentati.
La legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) contiene le disposizioni procedurali per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Con l'entrata in vigore della LAAF viene abrogata l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.
Allo scopo di limitare i rischi economici dovuti a banche di rilevanza sistemica, la vigente legge dell'8 novembre 1934 sulle banche deve essere completata con nuovi articoli concernenti le banche di rilevanza sistemica e il capitale sociale supplementare. Nel quadro della regolamentazione è inoltre necessario adeguare le seguenti leggi federali: - Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; - legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; - legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva; - legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.
Qualora acquisti almeno un terzo dei diritti di voto di una società quotata in borsa, l'azionista deve presentare un'offerta pubblica di acquisto relativa a tutti i titoli rimanenti. Secondo la legge sulle borse (LBVM), il prezzo pubblico offerto può essere inferiore al prezzo per i titoli convenuto precedentemente con gli azionisti principali. In base alla proposta della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) questo cosiddetto premio di controllo deve essere abrogato poiché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento degli azionisti e nel confronto europeo costituisce un fatto unico. Al fine di valutare se un'eventuale modifica della LBVM (art. 32 cpv. 4) è di interesse pubblico e se debba essere inserita nella revisione in corso della legge sulle borse, la SFI sta effettuando presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva che si concluderà il 24 febbraio 2011.
l paesaggio riveste un ruolo sempre più importante in quanto parte dell'ambiente, spazio vitale e risorsa economica per il turismo. La Convenzione europea sul paesaggio è il primo strumento di diritto internazionale finalizzato a una gestione accurata del paesaggio. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.
Una revisione dell'OASA e degli allegati 1 e 2 è prevista. L'obiettivo è di dividere il contingente dei permessi destinati ai cittadini di Stati terzi onde stabilire dei contingenti separati per i cittadini di Stati terzi da una parte e per i prestatori di servizi dell'UE e dell'AELS ammessi per una durata superiore a 90 giorni dall'altra. Inoltre, nell'ambito della decisione del Consiglio federale concernente il pacchetto di misure del 24 febbraio 2010 nell'ambito della revisione parziale della LStr e della LAsi, viene creato un nuovo capoverso 6 nell'art. 82 OASA (obbligo di comunicare). Questa modifica dell'art. 82 OASA mira a regolamentare l'applicazione delle nuove disposizioni della LStr e della LADI. In particolare, delimita le situazioni nelle quali il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione trasmette all'UFM dati dei cittadini UE/AELS interessati.
Le basi legali necessarie all'entrata in funzione del sistema d'informazione sui visti Schengen (VIS) sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 2009 e dal Parlamento nel dicembre 2009. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenute nel sistema centrale al fine di assicurare un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Occorre concretizzare le basi legali del VIS mediante una nuova ordinanza nonché disciplinare la procedura di utilizzo del sistema europeo e del futuro sistema nazionale visti. Il nuovo sistema visti Schengen entrerà in funzione verosimilmente nel dicembre 2010.
Considerato lo sviluppo dell'effettivo di equini, la crescente domanda e il modesto influsso delle importazioni di questi animali sull'allevamento equino agricolo a livello svizzero, è necessario procedere autonomamente a un aumento permanente del contingente doganale OMC di animali vivi della specie equina. Con effetto al 1° settembre 2010 il contingente doganale di animali vivi della specie equina sarà aumentato permanentemente di 500 capi e ammonterà pertanto a 3'822 capi.
Il presente progetto legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d'assistenza giudiziaria in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica. Tale legge concretizza chiaramente la politica che il Consiglio federale conduce da più di venti anni in quest'ambito, con lo scopo di evitare che la Svizzera serva da rifugio al denaro di dittatori o di politici corrotti.
1.) Modificazione dell'art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI): base legale mirante a meglio ancorare nella legge il principio di limitazione del rischio di responsabilità, nonché a servire di base a du ordinanze di dipartimento concernenti l'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai cantoni (cf. art. 82, al. 5 i 85g, al. 5, LADI; RS 837.0). 2.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo. 3.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo.
Il recepimento del codice dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) implica un adattamento della procedura svizzera in materia di rilascio del visto. Sul piano esecutivo occorre modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Oemol-LStr).
Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
La Svizzera deve recepire due sviluppi dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione sui visti. Si tratta del regolamento CE n. 767/2008 e della decisione GAI 2008/633. Il recepimento di questi due atti europei necessita adeguamenti della legge federale sugli stranieri (LStr).
Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, l'UE ha ultimato la quinta tappa d'allargamento. Come per gli Stati che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ai due nuovi Stati ha necessiatato negoziati con la Commissione europea vertenti anzitutto sull'inizio e sui termini del regime transitorio nonché sulla durata della clausola di salvaguardia specifica che consente alla Svizzera di reintrodurre dei contingenti dopo lo scadere del periodo transitorio. Dai negoziati è scaturita la conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo all'ALCP sottostante all'approvazione del Parlamento e al referendum facoltativo.
Il testo esiste soltante in francese e tedesco.En Suisse, les réflexions sur l'opportunité de créer une institution nationale des droits de l'homme ont été engagées il y a plus de 6 ans. A la suite de deux interventions parlementaires, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mené de larges consultations préliminaires en 2003. Le 24 janvier 2007, le Conseil fédéral a demandé à un groupe de travail composés de représentants de la Confédération et des cantons d'évaluer l'opportunité et les besoins de créer une telle institution. Dans le cadre de ces travaux, le DFAE souhaite connaître le point de vue du secteur privé.
Nel 2005, le Nazioni Unite e due sue organizzazioni specializzate - l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) - hanno adottato una convenzione, una modifica di una convenzione e due protocolli d'emendamento per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima. Lo scopo di questa convenzione e dei protocolli d'emendamento è di adattare alle nuove forme di minaccia terrorista le esistenti norme internazionali dell'ONU per la protezione del materiale e degli impianti nucleari, della navigazione marittima e delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. In particolare, verrà rafforzata la cooperazione internazionale per impedire e perseguire penalmente le azioni terroristiche contro la sicurezza nucleare e marittima.