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Le basi legali necessarie all'entrata in funzione del sistema d'informazione sui visti Schengen (VIS) sono state approvate dal Consiglio federale il 29 maggio 2009 e dal Parlamento nel dicembre 2009. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenute nel sistema centrale al fine di assicurare un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Occorre concretizzare le basi legali del VIS mediante una nuova ordinanza nonché disciplinare la procedura di utilizzo del sistema europeo e del futuro sistema nazionale visti. Il nuovo sistema visti Schengen entrerà in funzione verosimilmente nel dicembre 2010.
Considerato lo sviluppo dell'effettivo di equini, la crescente domanda e il modesto influsso delle importazioni di questi animali sull'allevamento equino agricolo a livello svizzero, è necessario procedere autonomamente a un aumento permanente del contingente doganale OMC di animali vivi della specie equina. Con effetto al 1° settembre 2010 il contingente doganale di animali vivi della specie equina sarà aumentato permanentemente di 500 capi e ammonterà pertanto a 3'822 capi.
Il presente progetto legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d'assistenza giudiziaria in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica. Tale legge concretizza chiaramente la politica che il Consiglio federale conduce da più di venti anni in quest'ambito, con lo scopo di evitare che la Svizzera serva da rifugio al denaro di dittatori o di politici corrotti.
1.) Modificazione dell'art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI): base legale mirante a meglio ancorare nella legge il principio di limitazione del rischio di responsabilità, nonché a servire di base a du ordinanze di dipartimento concernenti l'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai cantoni (cf. art. 82, al. 5 i 85g, al. 5, LADI; RS 837.0). 2.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo. 3.) Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni: concreta applicazione dell'indennità per il rischio di responsabilità secondo l'art. 114a OADI nuovo.
Il recepimento del codice dei visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) implica un adattamento della procedura svizzera in materia di rilascio del visto. Sul piano esecutivo occorre modificare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) e l'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Oemol-LStr).
Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
Il Fondo per le frontiere esterne è un fondo di solidarietà che permette di sostenere finanziariamente in particolare gli Stati membri che devono assumersi oneri rilevanti per i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, a causa dell'estensione delle loro frontiere terrestri e marittime. Il Fondo si propone di assicurare controlli efficaci e quindi di migliorare la protezione delle frontiere esterne e di contenere le entrate illegali. Per il Fondo per le frontiere esterne è stato fissato un importo globale pari a 1'820 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Per la Svizzera tale contributo ammonta in media a 15 milioni di franchi all'anno. In compenso essa può finanziare, tramite il Fondo, progetti per 3-5 milioni di franchi all'anno.
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
La Svizzera deve recepire due sviluppi dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione sui visti. Si tratta del regolamento CE n. 767/2008 e della decisione GAI 2008/633. Il recepimento di questi due atti europei necessita adeguamenti della legge federale sugli stranieri (LStr).
Con l'adesione della Bulgaria e della Romania, il 1° gennaio 2007, l'UE ha ultimato la quinta tappa d'allargamento. Come per gli Stati che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004, l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) ai due nuovi Stati ha necessiatato negoziati con la Commissione europea vertenti anzitutto sull'inizio e sui termini del regime transitorio nonché sulla durata della clausola di salvaguardia specifica che consente alla Svizzera di reintrodurre dei contingenti dopo lo scadere del periodo transitorio. Dai negoziati è scaturita la conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo all'ALCP sottostante all'approvazione del Parlamento e al referendum facoltativo.
Il testo esiste soltante in francese e tedesco.En Suisse, les réflexions sur l'opportunité de créer une institution nationale des droits de l'homme ont été engagées il y a plus de 6 ans. A la suite de deux interventions parlementaires, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mené de larges consultations préliminaires en 2003. Le 24 janvier 2007, le Conseil fédéral a demandé à un groupe de travail composés de représentants de la Confédération et des cantons d'évaluer l'opportunité et les besoins de créer une telle institution. Dans le cadre de ces travaux, le DFAE souhaite connaître le point de vue du secteur privé.
Nel 2005, le Nazioni Unite e due sue organizzazioni specializzate - l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) - hanno adottato una convenzione, una modifica di una convenzione e due protocolli d'emendamento per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima. Lo scopo di questa convenzione e dei protocolli d'emendamento è di adattare alle nuove forme di minaccia terrorista le esistenti norme internazionali dell'ONU per la protezione del materiale e degli impianti nucleari, della navigazione marittima e delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. In particolare, verrà rafforzata la cooperazione internazionale per impedire e perseguire penalmente le azioni terroristiche contro la sicurezza nucleare e marittima.
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni mira ad istituire regole applicabili universalmente che definiscano le condizioni alle quali uno Stato e i suoi beni possono essere sottomessi alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato.
Ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005. L'accordo crea una base internazionalmente vincolante che abilita tutti gli Stati ad avere una propria politica culturale.
Ratifica da parte della Svizzera della "Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio cultu-rale immateriale", approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003. La Convenzione vincola gli Stati contraenti a prendere le misure necessarie per assicurare la salvaguardia del loro patrimonio culturale immateriale e per promuovere la cooperazione a livello regionale e internazionale.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
All'art. 16 cpv. 2 della legge sulle Scuole universitarie professionali, il legislatore federale prevede che Confederazione e Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per l'offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma". L'Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia (UFFT) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato in comune il presente avamprogetto che fissa i requisiti per l'autorizzazione dei cicli di studio master SUP. Essa permettera uno sviluppo ordinato di cicli di studio master qualitativamente elevati, concorrenziali, effettivamente corrispondenti al secondo livello, rispondenti a un bisogno, orientati verso la pratica e compatibili a livello internazionale.
Il Protocollo facoltativo è un importante complemento alla Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) a cui la Svizzera ha aderito il 27 marzo 1997. Esso prevede in questo ambito due procedure di controllo: un procedura di notifica individuale e una procedura d'inchiesta. Una volta esaurite le possibilità di ricorso alle istanze nazionali, la prima procedura consentirebbe a singoli o gruppi di cittadini di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione della convenzione CEDAW, al Comitato dell'ONU competente per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.
Il progetto di legge ha lo scopo di raccogliere le varie basi legali esistenti nell'ambito della politica sullo Stato ospite e di fornire una base legale formale ai decreti emessi finora in base alle competenze del Consiglio federale, sancite dalla Costituzione. Definisce inoltre chi può usufruire dei benefici (organizzazioni internazionali, rappresentanze straniere) e le condizioni per la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché per i contributi finanziari nel quadro stabilito dal diritto internazionale.
Modifica della legge sulla pianificazione del territorio riguardanti la costruzione di abitazioni secondarie, a titolo di misura di pianificazione del territorio nel contesto dell'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. In merito a queste misure una procedura di consultazione separata sarà avviata simultaneamente da parte del DFGP.
La commissione della scienza, dell' educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC CN )manda in consultazione il progetto di revisione delle disposizioni costituzionali sulla formazione destinate a fungere da base ad un aumento del grado di competitività internazionale del nostro sistema formativo, ad una maggiore mobilità intercantonale ed internazionale e ad un'uniformazione di singoli punti dei sistemi di formazione cantonali.
L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (OTBC) è una delle due ordinanze d'esecuzione della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC). Oltre alla OTBC si prevede di emanare una seconda ordinanza destinata a disciplinare i dettagli dell'articolo 3 LTBC (Elenco federale).
L'avamprogetto per la consultazione è composto di due elementi: 1.) La legge federale sull'approvvigionamento elettrico fissa le condizioni quadro per un approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile dei consumatori finali in tutte le regioni del Paese. Vengono anche regolamentati la concorrenza e il commercio transfrontaliero di energia elettrica. 2.) Una revisione parziale della legge sugli impianti elettrici dovrà consentire di garantire al più presto il mantenimento della funzione di cerniera svolto dalla Svizzera in questo ambito, e quindi l'approvvigionamento elettrico. Il giro di affari derivante dell'interscambio di energia elettrica fra la Svizzera e l'UE va da 500 milioni a un miliardo di franchi all'anno.
Sin dal luglio 2003, la Svizzera ha condotto negoziati con la Commissione dell'UE in merito all'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE. Ne è scaturito un protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (1999) che disciplina la circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati aderenti. La parafa è prevista per il 2 luglio prossimo in Svizzera. In occasione dei negoziati, la Svizzera ha chiesto un regime transitorio, per l'accesso al mercato del lavoro, equivalente a quello convenuto tra l'UE e gli Stati aderenti.
Le misure proposte mirano infatti a perfezionare i meccanismi istituiti cinque anni fa e a creare certi strumenti necessari al lavoro quotidiano degli organi preposti all'esecuzione delle misure collaterali. Oltre ad alcune modifiche destinate a rafforzare l'applicazione e l'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, è previsto l'impiego di ispettori cantonali, previo sostegno finanziario della Confederazione.