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Trasferimento di quote di contingente doganale sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile. È prevista l'esenzione dalla classificazione obbligatoria della qualità per le macellazioni contro retribuzione e per i vitelli vivi presentati ai mercati pubblici.
Sulla scorta di diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale ha ricevuto l'incarico di sottoporre al Parlamento proposte di adeguamento della legge sull'agricoltura (LAgr). Esso deve presentare anche un decreto federale sui mezzi finanziari a favore dell'agricoltura (limiti di spesa) per il periodo 2014-2017. La revisione di legge e il decreto sui limiti di spesa costituiscono la Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17). Il fulcro della PA 14-17 è l'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti.
Si intende emanare una modifica della legge federale sulla pianificazione del territorio con lo scopo di estendere le possibilità di demolizione e ricostruzione, nonché di operare ampliamenti al di fuori del volume della costruzione esistente, agli edifici che il 1° luglio 1972 - ossia il giorno dell'entrata in vigore della distinzione tra zone edificabili e zone non edificabili nel diritto federale - erano abitati a scopi agricoli. Il permesso di ricostruzione è subordinato alla condizione secondo cui l'aspetto esterno deve rimanere sostanzialmente immutato. Lo scopo è di impedire la graduale scomparsa del caratteristico paesaggio rurale.
L'ordinanza sulle importazioni agricole è sottoposta a una revisione totale. Dal profilo contenutistico non sono previste modifiche sostanziali. Le disposizioni non più vigenti e quelle contenute in altri atti normativi sono state eliminate. Gli allegati dell'ordinanza si presentano con una nuova numerazione, struttura e impostazione. Tutte le modifiche delle voci di tariffa doganale sulla base della revisione del 2012 del Sistema armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci sono state tenute in considerazione nell'intera ordinanza.
Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del Piano di controllo nazionale è stato elaborato un concetto sui controlli basati sul rischio e sono state definite nuove frequenze di controllo. Sono inoltre stati valutati e chiariti diversi concetti concernenti i controlli tramite un confronto con il diritto UE sulle derrate alimentari. La OCoC attualmente in vigore viene conseguentemente modificata e sostituita dal presente disegno.
Il progetto di legge prevede la reintroduzione degli aiuti all'esportazione di bestiame dalla Svizzera. La base legale per questa tipologia di contributi è stata abrogata con effetto al 1° gennaio 2010 nel quadro della politica agricola 2011. Considerata la disparità delle condizioni concorrenziali con l'UE e le conseguenti difficoltà nello smercio di bestiame, soprattutto dopo la discesa autunnale dall'alpeggio, si devono stanziare complessivamente 4 milioni di franchi all'anno per incentivare l'esportazione di bestiame. Si prevede di garantire il finanziamento degli aiuti all'esportazione mediante un trasferimento dei fondi per i pagamenti diretti all'interno del credito per l'agricoltura.
Mediante la nuova struttura degli articoli e la revisione del concetto di certificazione s'intende agevolare l'applicazione dell'ordinanza. L'ODMA vigente è pertanto sostituita con il testo del presente disegno che prevede altresì un nuovo titolo.
916.344: In seguito al divieto di somministrare sottoprodotti della macellazione e dei macelli, nonché resti alimentari, decade l'autorizzazione eccezionale finora vigente concernente gli effettivi massimi e la protezione delle acque. Per le aziende coinvolte sono previste disposizioni transitorie. Per ragioni di carattere fisiologico-nutrizionale e sanitario, inoltre, in caso di utilizzo combinato di sottoprodotti si dovrà effettuare una riduzione corrispondente al 40 per cento del fabbisogno energetico dei maiali. D'ora in poi, per l'esecuzione delle deroghe di cui all'ordinanza concernente gli effettivi massimi e a quella sulla protezione delle acque saranno determinanti gli stessi sottoprodotti. Per aziende che forniscono la prova secondo cui le esigenze ecologiche sono rispettate senza la cessione di concime aziendale si dovrà procedere alla registrazione dell'effettivo autorizzato per 15 anni a tutela degli investimenti effettuati.
L'attuale concetto di sostegno dei miglioramenti strutturali si è dimostrato efficace. Non sono quindi necessarie modifiche sostanziali. Occorre tuttavia adeguare in alcuni punti gli strumenti disponibili a seguito di alcuni interventi parlamentari, come la risposta del Consiglio federale alla mozione Hess (Mo 10.3388) concernente la produzione di funghi, o perché si stanno facendo strada nuovi settori di produzione interessanti per l'agricoltura che vanno promossi in maniera mirata come le aziende produttrici di specialità nel campo della produzione vegetale, la pesca e la piscicoltura. Alcune disposizioni esecutive vengono, inoltre, adeguate sulla base delle esperienze maturate nell'esecuzione.
L'iniziativa propone di modificare la legge federale sulle foreste allo scopo di prevenire nelle regioni con un aumento della superficie forestale conflitti con aree agricole privilegiate, con zone dall'elevato valore ecologico o paesaggistico e con la protezione contro le piene. Tale risultato deve essere ottenuto disciplinando in maniera più flessibile l'obbligo di rimboschimento compensativo nelle regioni in cui la superficie boschiva aumenta e rinunciando parzialmente alla definizione dinamica di foresta. La superficie boschiva totale non deve tuttavia essere ridotta e il principio del divieto di dissodamento dev'essere mantenuto.
Il parlamento ha deciso nel dicembre 2009 di modificare diverse leggi federali quale controprogetto indiretto all'iniziativa parlamentare “Acqua viva•. Le ordinanze devono quindi anche essere adeguate. A) Iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (07.492): modifica delle ordinanze sulla protezione delle acque, sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sull'energia e sulla pesca. B) Infiltrazione delle acque di scarico - modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque. C)Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale.
916.344 : La modification proposée vise à établir une égalité de traitement entre communautés d'exploitation et communautés partielles d'exploitation pour ce que est de l'OEM. 919.117 : Les modifications de l'ordonnance sur les données agricoles ont lieu pour la plupart dans le contexte du programme ASA2011. Grâce à la mise sur pied d'une banque des données de contrôle, les résultats des contrôles seront disponibles et utilisables dans plusieurs secteurs de manière centralisée.
Considerato lo sviluppo dell'effettivo di equini, la crescente domanda e il modesto influsso delle importazioni di questi animali sull'allevamento equino agricolo a livello svizzero, è necessario procedere autonomamente a un aumento permanente del contingente doganale OMC di animali vivi della specie equina. Con effetto al 1° settembre 2010 il contingente doganale di animali vivi della specie equina sarà aumentato permanentemente di 500 capi e ammonterà pertanto a 3'822 capi.
Dalla loro entrata in vigore, il 1° luglio 1999, l'ordinanza sugli alimenti per animali e l'ordinanza sul libro degli alimenti per animali sono state modificate rispettivamente dieci e nove volte. Tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare le ordinanze agli sviluppi intervenuti in questo settore sul piano internazionale. Il 1° settembre 2009 l'Unione europea (UE) ha pubblicato il nuovo regolamento (CE) n. 767/2009. Esso sostituisce diverse direttive e introduce alcune novità, segnatamente per quanto concerne le indicazioni utilizzabili per la caratterizzazione e il disciplinamento congiunto con l'industria. Tali norme, che entreranno in vigore nell'UE il 1° settembre 2010, sono state integrate nella revisione totale delle due ordinanze summenzionate.
Dalla sua entrata in vigore, nel 2001, la vigente ordinanza sulla protezione dei vegetali è stata modificata a più riprese. Le esperienze fatte nella pratica hanno mostrato che in alcuni casi sono necessarie precisazioni o aggiunte. Inoltre, vi sono doppioni rispetto a quanto prescritto dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente che vanno eliminati. Con la presente revisione totale dell'ordinanza s'intende ottenere un testo normativo più coerente e comprensibile che tenga conto dei progressi compiuti.
A partire dal 1° gennaio 2011 tutti gli equidi presenti sul territorio svizzero dovranno essere registrati in una banca dati centralizzata e a quelli che non sono macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita dovrà essere impiantato un microchip. L'identificazione e il riconoscimento inequivocabili di tutti gli equidi sono necessari al fine del controllo delle disposizioni in materia di sicurezza delle derrate alimentari nonché della tracciabilità e della sorveglianza dello stato di salute degli animali. Si mira inoltre all'equivalenza con il diritto dell'UE, nella quale il 1° luglio 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 504/2008 che disciplina la registrazione e l'identificazione degli equidi.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sui dati agricoli.
Visti i vantaggi che l'allegato 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli comporta per l'economia agraria elvetica, è nell'interesse della Svizzera estenderlo, a medio termine, al materiale di moltiplicazione delle colture speciali come ortaggi, vite, frutta e piante ornamentali. Affinché una simile estensione possa essere prospettata nei colloqui bilaterali con l'UE, è necessario introdurre determinate autorizzazioni nell'ordinanza sulle sementi. La modifica consente inoltre di adeguare alcuni passi alle nuove norme UE, di colmare determinate lacune, di precisare talune formulazioni e di procedere a piccoli adattamenti di natura redazionale.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari attualmente in vigore è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, il 24 settembre 2009 il Consiglio UE ha varato una versione totalmente modificata. L'obbiettivo della revisione consiste ad adattare l'ordinanza alle disposizioni del nuovo regolamento dell'UE.
La soppressione del contingentamento lattiero al 1° maggio 2009 e degli aiuti nel settore lattiero con effetto al 1° gennaio 2009 nonché l'accessibilità ai dati di diritto pubblico sulla produzione lattiera mediante la Piattaforma di valutazione latte appositamente sviluppata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) hanno reso necessarie alcune modifiche nell'ordinanza sulle tasse UFAG.
La presente modifica d'ordinanza è finalizzata all'attuazione della mozione Moser “Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria• (08.3356), trasmessa dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.