Concluse
30. novembre 2010 - 10. gennaio 2011

Modifica dell'ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (ordinanza sugli effettivi massimi OEmax; RS 916.344)

916.344: In seguito al divieto di somministrare sottoprodotti della macellazione e dei macelli, nonché resti alimentari, decade l'autorizzazione eccezionale finora vigente concernente gli effettivi massimi e la protezione delle acque. Per le aziende coinvolte sono previste disposizioni transitorie. Per ragioni di carattere fisiologico-nutrizionale e sanitario, inoltre, in caso di utilizzo combinato di sottoprodotti si dovrà effettuare una riduzione corrispondente al 40 per cento del fabbisogno energetico dei maiali. D'ora in poi, per l'esecuzione delle deroghe di cui all'ordinanza concernente gli effettivi massimi e a quella sulla protezione delle acque saranno determinanti gli stessi sottoprodotti. Per aziende che forniscono la prova secondo cui le esigenze ecologiche sono rispettate senza la cessione di concime aziendale si dovrà procedere alla registrazione dell'effettivo autorizzato per 15 anni a tutela degli investimenti effettuati.
Fonte
fedlex.admin.ch

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