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L'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC), che fa parte dell'allegato veterinario, è lievemente adeguata dal punto di vista materiale in base al rispettivo nuovo atto legislativo UE. Nel contempo, l'OIAC deve essere rielaborata integralmente nel quadro delle nuove strutturazioni degli atti per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali. Se possibile, in tale ambito tutti gli aspetti concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia devono essere disciplinati in un'ordinanza autonoma e non insieme ai requisiti fissati per l'importazione, il transito e l'esportazione a titolo professionale di animali e prodotti animali.
La Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013. L'ALC è un cosiddetto accordo «misto», pertanto la sua estensione non è automatica bensì ha richiesto pertinenti negoziati, risultati nel presente protocollo III. L'adozione del protocollo soggiace a referendum facoltativo e richiede adeguamenti di legge, pertanto occorre svolgere una pertinente procedura di consultazione.
L'avamprogetto in consultazione verte sul recepimento e la trasposizione dei nuovi regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac»). Con il nuovo regolamento Dublino III ci si propone di rendere più efficace il sistema Dublino e di migliorare la tutela giurisdizionale delle persone oggetto di una procedura Dublino. Le principali modifiche introdotte dal riveduto regolamento Eurodac concernono tra le altre cose la tra-smissione di dati complementari al sistema centrale. La pratica odierna che consiste nel bloccare i dati personali delle persone cui è stata concessa protezione o cui è stato rilasciato un permesso di dimora è sostituita mediante il contrassegno di tali dati. Infine, è inaugurata la funzione di esperto in dattilografia, chiamato a controllare le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac. Occorre inserire nella legge sugli stranieri (LStr) e nella legge sull'asilo (LAsi) le modifiche necessarie per l'attuazione dei due regolamenti.
All'inizio dell'estate 2010 si è tenuta a Kampala, Uganda, una conferenza volta ad esaminare possibili emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. La conferenza ha adottato due emendamenti in via consensuale: l'introduzione del crimine di aggressione nello Statuto e l'estensione della fattispecie esistente del crimine di guerra. Scopo del progetto è permettere la ratifica degli emendamenti dello Statuto di Roma da parte della Svizzera.
A causa di determinate situazioni a livello internazionale è necessaria una revisione della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Viene introdotto un nuovo articolo concernente l'informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere. Inoltre non viene concessa nessuna assistenza amministrativa agli Stati che si sono adoperati attivamente per acquisire dati in modo illegale. Infine occorre procedere ad adeguamenti della legge a seguito dell'autorizzazione delle domande raggruppate come deciso dal Parlamento con l'emanazione della LAAF.
Il disegno di legge aumenterà la certezza giuridica nell'ambito del blocco e della restituzione di averi patrimoniali di persone politicamente esposte. In modo particolare, esso consentirà al Consiglio federale di bloccare in via cautelativa gli averi patrimoniali di persone politicamente esposte e del loro entourage. In futuro, eventuali ordinanze di blocco di averi non saranno più basate direttamente sulla Costituzione (art. 184 cpv. 3).
Obiettivo dell'allegato progetto preliminare di legge sulle persone e le istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSE) è di riassumere in maniera chiara e coerente in un atto normativo le varie disposizioni riguardanti esclusivamente i cittadini svizzeri all'estero. In esso sono state quindi integrate, per esempio, la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (RS 852.1).
Nella LSE, non si intende tuttavia disciplinare solamente i rapporti tra il nostro Paese e i cittadini svizzeri che si sono annunciati presso una rappresentanza svizzera all'estero, bensì, in generale, quelli con persone e istituzioni svizzere all'estero. La protezione consolare e i servizi consolari per tutti i cittadini svizzeri finora erano disciplinati soltanto in un regolamento; si vuole ora inserirli anche nella nuova LSE.
È previsto di integrare nella LSE anche le disposizioni dell'avamprogetto di legge federale sulla «presenza della formazione svizzera all'estero», in merito al quale, già la scorsa estate, è stata condotta una procedura di consultazione. Non abbiamo quindi ritenuto necessario sottoporre nuovamente in questa sede le pertinenti disposizioni.
A seguito della richiesta inoltrata il 14 giugno 2013 dalla Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (Pako) all'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, il contingente doganale parziale delle uova di consumo deve essere aumentato permanentemente di 1'000 tonnellate lorde. L'entrata in vigore è prevista per il 1° dicembre 2013.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'aggiornamento alle condizioni attuali della disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
L'avamprogetto di legge che contiene le proposte necessarie alla trasposizione nel diritto svizzero della revisione parziale delle raccomandazioni del GAFI di febbraio 2012 verte segnatamente sulla qualifica dei reati fiscali gravi come reati a monte del riciclaggio di denaro, sulla trasparenza delle persone giuridiche in particolare in materia di azioni al portatore, nonché sugli obblighi di diligenza e sulle persone politicamente esposte.
L'avamprogetto di legge ha lo scopo di creare una base legale formale unitaria per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'attuale ripartizione in due leggi separate sarà soppressa. L'avamprogetto prevede in particolare per il SIC nuove misure di acquisizione di informazioni (soggette ad autorizzazione) e una nuova forma di elaborazione dei dati. Anche in considerazione dell'attuale situazione di minaccia, il SIC potrà così continuare ad assumere efficacemente il suo ruolo di organo di sicurezza preventivo della Confederazione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, per la Svizzera le disposizioni della nuova Convenzione apportano numerosi miglioramenti. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi e di interessi a istituzioni di previdenza e alle banche centrali.
Oltre a una clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE, la Svizzera e l'Australia hanno tra l'altro convenuto che entrambi gli Stati possono riscuotere un'imposta alla fonte del 5 per cento al massimo (sinora il 15 %) sull'ammontare lordo dei dividendi da partecipazioni determinanti; a certe condizioni all'interno di un gruppo quotato in borsa i dividendi sono integralmente esentati dall'imposta alla fonte. Non vengono inoltre trattenute imposte alla fonte su dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza. Anche gli interessi a istituti finanziari sono parimenti esentati dall'imposta alla fonte. Per quanto concerne i diritti di licenza, l'aliquota dell'imposta alla fonte scende dal 10 al 5 per cento. Inoltre, le indennità a titolo di leasing non sono più considerate diritti di licenza e quindi sono esentate dall'imposta alla fonte. Infine, nella nuova Convenzione è stata introdotta una clausola arbitrale.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L'idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione e l'ha firmata il 19 gennaio 2011. L'ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell'attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il Consiglio federale intende chiedere alle Camere federali un credito d'impegno di 30 milioni di franchi come sostegno finanziario alla candidatura per i Giochi olimpici invernali Svizzera 2022. La decisione in merito al contributo della Confederazione alla candidatura rappresenta una pregiudiziale politica con potenziali conseguenze finanziarie rilevanti. Per tale motivo il Consiglio federale vuole chiedere tramite il medesimo decreto un credito d'impegno pari a 1 miliardo di franchi,che, in caso di assegnazione dei Giochi da parte del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), servirà a finanziare il deficit del bilancio per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.
Questa revisione intende rafforzare il ruolo delle scuole svizzere all'estero e creare nuove possibilità di promozione. In futuro, le scuole svizzere saranno considerate maggiormente come elemento della presenza della Svizzera all'estero e otterranno una maggiore libertà gestionale.
La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività.
La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.
L'ordinanza sull'allevamento di animali disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e il versamento di contributi per misure zootecniche. Contiene altresì disposizioni concernenti l'importazione di animali vivi e l'immissione in commercio di animali da allevamento. Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito del riconoscimento e data la necessità di procedere a precisazioni e adeguamenti in relazione al versamento dei contributi e dell'importazione, vengono riviste tutte le disposizioni.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
L' Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale fornisce una base giuridica al Quadro nazionale delle qualifiche svizzero (QNQ-CH) e al supplemento al diploma per i titoli della formazione professionale. Questi due strumenti puntano a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei titoli svizzeri della formazione professionale con quelli degli altri Paesi europei. Ciò agevola la mobilità professionale degli specialisti e migliora l'immagine della formazione professionale.