Concluse
24. luglio 2012 - 17. agosto 2012

Rapporto concernente la conclusione di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni

La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività. <br> La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio. <br> Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.