Vuoi ricevere notifiche su questi argomenti via e-mail?
Scegli gli argomenti che ti interessano. Le notifiche sono gratuite.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di interessi e dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno come pure di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali nonché l'adozione di una disposizione atta a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Il Servizio delle attività informative della Confederazione tratta i dati concernenti l'estero nel sistema ISAS. Quest'ultimo si basa su un esercizio pilota conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, limitato al più tardi fino a giugno 2015. Con l'avamprogetto di legge l'esercizio pilota sarà concluso e verrà creata una base legale formale per proseguire la gestione del sistema di trattamento dei dati.
La sparizione forzata è una delle più gravi violazioni dei diritti dell'uomo, sia per le vittime dirette sia per i loro congiunti. Con la convenzione, per la prima volta un trattato vincolante sul piano internazionale affronta questa tematica adottando un approccio globale per lottare contro la sparizione forzata. L'idea cardine della convenzione rispecchia la convinzione della Svizzera che si debba fare tutto il possibile per impedire questo grave crimine. Per questo motivo, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della convenzione e l'ha firmata il 19 gennaio 2011. L'ordinamento giuridico svizzero risulta già conforme in molti punti con gli obblighi sanciti dalla convenzione. Ai fini dell'attuazione entro i confini nazionali, in alcuni settori sono però necessarie modifiche legislative.
Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il Consiglio federale intende chiedere alle Camere federali un credito d'impegno di 30 milioni di franchi come sostegno finanziario alla candidatura per i Giochi olimpici invernali Svizzera 2022. La decisione in merito al contributo della Confederazione alla candidatura rappresenta una pregiudiziale politica con potenziali conseguenze finanziarie rilevanti. Per tale motivo il Consiglio federale vuole chiedere tramite il medesimo decreto un credito d'impegno pari a 1 miliardo di franchi,che, in caso di assegnazione dei Giochi da parte del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), servirà a finanziare il deficit del bilancio per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi.
Questa revisione intende rafforzare il ruolo delle scuole svizzere all'estero e creare nuove possibilità di promozione. In futuro, le scuole svizzere saranno considerate maggiormente come elemento della presenza della Svizzera all'estero e otterranno una maggiore libertà gestionale.
La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività.
La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.
L'ordinanza sull'allevamento di animali disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e il versamento di contributi per misure zootecniche. Contiene altresì disposizioni concernenti l'importazione di animali vivi e l'immissione in commercio di animali da allevamento. Sulla scorta delle esperienze acquisite nell'ambito del riconoscimento e data la necessità di procedere a precisazioni e adeguamenti in relazione al versamento dei contributi e dell'importazione, vengono riviste tutte le disposizioni.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituti di previdenza e alle Banche centrali e l'adozione di una disposizione per impedire gli abusi. La Repubblica Ceca si è inoltre impegnata ad avviare negoziati con la Svizzera non appena avrà convenuto una clausola arbitrale con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
Oltre a convenire una diposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, il Protocollo di modifica adegua anche in parecchi altri punti la Convenzione all'attuale politica svizzera nella materia. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e di dividendi versati a istituzioni di previdenza. Sono inoltre state convenute diverse eccezioni dall'imposizione alla fonte di interessi, l'esenzione dall'imposta alla fonte per i canoni tra imprese associate, la nuova disposizione sugli utili delle imprese secondo la nuova versione del modello di convenzione dell'OCSE nonché l'adozione di una clausola arbitrale e di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione.
Oltre a convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale secondo lo standard internazionale, nella nuova Convenzione è stato possibile adeguare parecchi punti delle disposizioni all'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Occorre segnalare in particolare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenute per un periodo minimo di un anno nonché di dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali, l'ampliamento del catalogo delle eccezioni per l'imposizione alla fonte di interessi, l'adozione di un sistema di fruizione abusiva dei benefici atto a impedire un uso senza causa legittima della Convenzione, l'adozione di una clausola arbitrale che entra automaticamente in vigore tra la Svizzera e la Bulgaria e che è applicabile nel caso in cui la Bulgaria convenga una tale clausola con uno Stato terzo in una convenzione per evitare la doppia imposizione.
L' Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale fornisce una base giuridica al Quadro nazionale delle qualifiche svizzero (QNQ-CH) e al supplemento al diploma per i titoli della formazione professionale. Questi due strumenti puntano a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei titoli svizzeri della formazione professionale con quelli degli altri Paesi europei. Ciò agevola la mobilità professionale degli specialisti e migliora l'immagine della formazione professionale.
La modifica della legge sul riciclaggio di denaro ha lo scopo di precisare le competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro concernente lo scambio di informazioni con gli uffici di comunicazione esteri e con gli intermediari finanziari.
Occorre adeguare l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) per accrescerne la precisione e la comprensibilità, da un lato, e per sancire la volontà della Svizzera di liberare i cittadini di determinati Stati terzi secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 dall'obbligo del visto per l'entrata in vista di un soggiorno con attività lucrativa della durata massima di tre mesi, dall'altro.
Le modifiche principali sono: reintroduzione di motivi di viaggio per persone ammesse a titolo provvisorio che desiderano fare un viaggio; rilascio di un «passaporto biometrico per stranieri» a richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente sprovvisti di documenti di viaggio per viaggi autorizzati dall'UFM; ulteriori adeguamenti in seguito alle normative in materia di biometria per documenti di viaggio, nonché modifiche nella riscossione degli emolument.
Attualmente, la maggior parte delle merci in commercio sono preimballate (imballaggi preconfezionati). L'ordinanza sulle dichiarazioni e l'ordinanza corrispondente sulle prescrizioni tecniche regolano le modalità di misurazione e di indicazione del volume del contenuto riguardanti gli imballaggi preconfezionati. Le due ordinanze regolano anche le modalità di misurazione della vendita sfusa. Le ordinanze del 1998 devono essere completamente riviste per poter prendere in considerazione nuove possibilità tecniche (p.es. bilance con dispositivo di taratura). Occorre inoltre adattare le ordinanze all'evoluzione del diritto internazionale e cambiare il nome delle ordinanze per evitare confusioni.
La LIFI serve all'attuazione delle nuove convenzioni in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Essa contiene disposizioni sull'organizzazione, sulla procedura, sui rimedi giuridici e le disposizioni penali necessarie in virtù delle nuove convenzioni in ambito fiscale.
Trasferimento di quote di contingente doganale sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile. È prevista l'esenzione dalla classificazione obbligatoria della qualità per le macellazioni contro retribuzione e per i vitelli vivi presentati ai mercati pubblici.
Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Dal profilo del contenuto la convenzione si ispira alle esistenti convenzioni internazionali nel settore dei diritti umani. La Convenzione vieta la discriminazione dei disabili in tutti i settori della vita e garantisce loro i diritti umani civili, politici, economici, sociali e culturali. Le leggi e i costumi che svantaggiano i disabili devono essere eliminati e i pregiudizi contro i disabili devono essere combattuti. Accanto alle numerose disposizioni materiali, la convenzione è corredata di importanti strumenti di attuazione. Ad esempio, verrà istituito un organo di controllo del trattato (il comitato per i diritti delle persone disabili) , il quale si riunirà a Ginevra, come gli organi delle altre convenzioni dell'ONU, e avrà quale missione di sorvegliare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati parte, in particolare mediante l'esame dei rapporti periodici che gli saranno presentati.
La legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF) contiene le disposizioni procedurali per l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. Con l'entrata in vigore della LAAF viene abrogata l'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), posta in vigore il 1° ottobre 2010.
Allo scopo di limitare i rischi economici dovuti a banche di rilevanza sistemica, la vigente legge dell'8 novembre 1934 sulle banche deve essere completata con nuovi articoli concernenti le banche di rilevanza sistemica e il capitale sociale supplementare. Nel quadro della regolamentazione è inoltre necessario adeguare le seguenti leggi federali: - Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; - legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo; - legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva; - legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale.
Il presente rapporto concerne la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convention on Cluster Munitions, CCM), adottata il 30 maggio 2008 dalla Conferenza internazionale di Dublino e firmata dal Consiglio federale il 3 dicembre 2008 a Oslo, sulla base della sua decisione del 10 settembre 2008. La Convenzione stabilisce il principio di un divieto completo dell'impiego, dello sviluppo, della fabbricazione, dell'acquisto, del trasferimento e del deposito di munizioni a grappolo, ed esclude qualsiasi atto che faciliti o favorisca tali attività. La ratifica della Convenzione prevede inoltre una revisione della Legge federale del 13 settembre 1996 sul materiale bellico (LMB). In concreto, converrebbe includere un nuovo articolo 8bis nel capitolo 2 della LMB che espliciti un divieto delle munizioni a grappolo, nonché un articolo 35bis con le disposizioni penali. A livello nazionale, le condizioni di un'adesione della Svizzera alla Convenzione sulle munizioni a grappolo sono pertanto soddisfatte.
Qualora acquisti almeno un terzo dei diritti di voto di una società quotata in borsa, l'azionista deve presentare un'offerta pubblica di acquisto relativa a tutti i titoli rimanenti. Secondo la legge sulle borse (LBVM), il prezzo pubblico offerto può essere inferiore al prezzo per i titoli convenuto precedentemente con gli azionisti principali. In base alla proposta della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA) questo cosiddetto premio di controllo deve essere abrogato poiché viola il principio dell'uguaglianza di trattamento degli azionisti e nel confronto europeo costituisce un fatto unico. Al fine di valutare se un'eventuale modifica della LBVM (art. 32 cpv. 4) è di interesse pubblico e se debba essere inserita nella revisione in corso della legge sulle borse, la SFI sta effettuando presso gli ambienti interessati un'indagine conoscitiva che si concluderà il 24 febbraio 2011.
l paesaggio riveste un ruolo sempre più importante in quanto parte dell'ambiente, spazio vitale e risorsa economica per il turismo. La Convenzione europea sul paesaggio è il primo strumento di diritto internazionale finalizzato a una gestione accurata del paesaggio. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.
Una revisione dell'OASA e degli allegati 1 e 2 è prevista. L'obiettivo è di dividere il contingente dei permessi destinati ai cittadini di Stati terzi onde stabilire dei contingenti separati per i cittadini di Stati terzi da una parte e per i prestatori di servizi dell'UE e dell'AELS ammessi per una durata superiore a 90 giorni dall'altra. Inoltre, nell'ambito della decisione del Consiglio federale concernente il pacchetto di misure del 24 febbraio 2010 nell'ambito della revisione parziale della LStr e della LAsi, viene creato un nuovo capoverso 6 nell'art. 82 OASA (obbligo di comunicare). Questa modifica dell'art. 82 OASA mira a regolamentare l'applicazione delle nuove disposizioni della LStr e della LADI. In particolare, delimita le situazioni nelle quali il fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione trasmette all'UFM dati dei cittadini UE/AELS interessati.