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L'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta necessita di una revisione. Da un lato si tratta di adeguare una serie di disposizioni della prassi attuale in materia di autorità di vigilanza, dall'altro tali disposizioni verranno rielaborate sotto il profilo redazionale oppure, per ragioni sistematiche, strutturate in modo diverso. Le principali modifiche riguardano il campo di applicazione, la prassi relativa ai lavori di manutenzione, l'adeguamento del processo di rilascio dell'autorizzazione di esercizio e l'alta vigilanza.
La modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) permette di considerare determinati progetti cantonali nella ponderazione degli interessi fra la protezione di oggetti d'importanza nazionale e l'utilità del progetto corrispondente. Il diritto vigente sancisce che, nell'adempimento di un compito federale, una deroga alla conservazione intatta degli oggetti che presentano un'importanza nazionale può entrare in linea di conto soltanto se ad essa si contrappongono determinati interessi equivalenti o superiori parimenti d'importanza nazionale. Attenuando la formulazione dell'articolo 6 capoverso 2 LPN sul piano materiale, da un lato si amplia la cerchia dei possibili progetti e dall'altro si attribuisce un peso maggiore agli interessi dei Cantoni nella ponderazione. In pari tempo devono essere mantenute le elevate esigenze poste a interventi riguardanti oggetti inseriti negli inventari federali.
Il presente progetto di revisione ha lo scopo di adeguare le disposizioni concernenti l'analisi degli incidenti e la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari contenute nell'ordinanza sull'energia nucleare e nell'ordinanza sulla messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari, nonché nell'ordinanza sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari, in modo tale che il testo di tali disposizioni sia in linea con il senso che si è inteso dare loro. Nell'ordinanza sull'energia nucleare, nell'ordinanza sulla radioprotezione e nell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare devono essere effettuate alcune puntualizzazioni e adeguamenti per disciplinare in modo più chiaro lo stoccaggio di decadimento di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori degli impianti nucleari stessi.
La selezione dei siti per i depositi in strati geologici profondi avviene in tre tappe ed è disciplinata nel «Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi». Nel 2011 il Consiglio federale ha approvato le sei aree di ubicazione proposte nella tappa 1 dalla Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra). Nella tappa 2 la selezione viene ristretta ad almeno due aree di ubicazione per ciascun tipo di impianto. Delle sei aree iniziali, nel 2015 la Nagra ha proposto di sottoporre a ulteriori analisi, nella tappa 3, le aree di ubicazione Giura est e Zurigo nord-est. Diversamente dalla Nagra, l'IFSN considera non sufficientemente fondata la proposta di scartare l'area di ubicazione Lägern. Secondo l'IFSN, quindi, in tale tappa devono essere esaminate ulteriormente le aree di ubicazione Giura est, Lägern nord e Zurigo nord-est. La Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) condivide quest'opinione. Nella tappa 2 la Nagra ha inoltre individuato i siti per gli impianti di superficie dei depositi in strati geologici profondi insieme alle regioni di ubicazione. Questi e altri risultati sono oggetto della consultazione e sono fissati nel «Progetto del Rapporto sui risultati, tappa 2: dati acquisiti e schede di coordinamento». Dopo la consultazione, il Consiglio federale deciderà quali aree di ubicazione dovranno essere sottoposte ad ulteriori analisi nella tappa 3.
La legge sulla durata del lavoro (LDL) è stata parzialmente riveduta. Il 17 giugno 2016 si è svolta la relativa votazione finale nel Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati. La revisione della LDL implica l'adeguamento della relativa ordinanza (ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL). L'ordinanza adeguata entrerà in vigore nel dicembre 2018 (entro il cambio d'orario) contestualmente alla legge riveduta. I punti essenziali della revisione sono: adeguamento alla revisione parziale della legge, adeguamento all'evoluzione socio-economica ed eccezioni in presenza di circostanze particolari.
Il canone annuo è un'imposta e rappresenta il compenso per il conferimento del diritto d'utilizzazione esclusiva della forza idrica in una determinata ubicazione. La Confederazione ne stabilisce i limiti. Il suo importo massimo è fissato nella legge sulle forze idriche (LUFI). Da ultimo nel 2010, il Parlamento ha deciso di innalzarlo, in due tappe, a 110 CHF/kWlordo, con scadenza prevista per la fine del 2019. Il Consiglio federale deve presentare all'Assemblea federale in tempo utile un progetto di atto normativo sulla fissazione del canone massimo dal 1° gennaio 2020.L'avamprogetto prevede una normativa transitoria per l'aliquota massima del canone annuo. Nella fase di transizione fino al 2022, quest'ultima sarà ridotta a 80 franchi per chilowatt lordo.
La presente revisione contiene essenzialmente adeguamenti da ricondurre alla verifica degli scenari di riferimento (in futuro il cosiddetto scenario di riferimento A4 sarà applicato anche in condizioni climatiche medie; vi sarà quindi un sostanziale inasprimento delle ipotesi di pianificazione), il disciplinamento dei principi di evacuazione (la presente revisione attribuisce maggiore importanza all'evacuazione su vasta scala), gli adeguamenti al nuovo piano di protezione d'emergenza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) come anche degli adattamenti terminologici.
Nel quadro del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, il 30 settembre 2016 il Parlamento ha deciso di sottoporre a revisione totale la legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0) e a revisione parziale diverse altre leggi federali. Come conseguenza dovranno essere adeguate alcune ordinanze: sono previste segnatamente la revisione totale dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01) e la revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711) e dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71).
Oggetto della revisione dell'ordinanza è l'adeguamento delle disposizioni vigenti per gli impianti elettrici a bassa tensione alle mutate condizioni quadro tecniche, economiche e organizzative. Si tratta di temi concernenti l'esecuzione dell'ordinanza (fra l'altro: procedura penale amministrativa, amministrazione) e di questioni derivanti dalle mutate condizioni quadro tecniche, come l'installazione di determinati impianti (p. es. impianti fotovoltaici, ascensori, impiantistica domestica), o dell'adeguamento al mutato contesto economico (produzione energetica decentrata, libera circolazione delle persone, nuovi operatori di mercato).
Nel 2017, nell'ambito della verifica periodica della sicurezza (VPS), due centrali nucleari dovranno presentare il rapporto di sicurezza per l'esercizio a lungo termine, secondo la direttiva dell'IFSN-A03 sulla verifica periodica delle centrali nucleari dell'ottobre 2014 (“Periodische Sicherheitsüberprüfung von Kernkraftwerken•, disponibile solo in lingua tedesca). In futuro i requisiti di base per il rapporto di sicurezza saranno regolati a livello di ordinanza. È perciò necessario adeguare il vigente articolo 34 dell'ordinanza sull'energia nucleare. I requisiti del rapporto di sicurezza verranno disciplinati nel nuovo articolo 34a.
Relativamente all'OEn sono previste le seguenti modifiche concernenti l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) e rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici: adeguamento dei tassi di rimunerazione, ordine di selezione degli impianti pronti per la realizzazione in cima alla lista di attesa (in tedesco i cosiddetti «Springer»), passaggio di competenza per il versamento della rimunerazione et precisazioni. Riguardo all'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) sono previste le seguenti modifiche: rimunerazione basata sul piano previsionale e modifiche riguardanti la richiesta del prezzo di mercato.
Il Consiglio federale stabilisce gradualmente l'importo del supplemento, tenendo conto dell'economicità e del potenziale delle tecnologie (art. 15b cpv. 4 ultimo periodo LEne). Un adeguamento, che deve essere ogni volta di almeno 0,05 cent./kWh, si rende necessario qualora si preveda che il supplemento non è più sufficiente a finanziare gli scopi per i quali viene impiegato secondo l'articolo 15b cpv. 1 LEne. Il fabbisogno approssimativo di mezzi per il finanziamento della RIC deve essere calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3j cpv. 3 OEn.
Scopo della modifica di legge è creare un nuovo regolamento che disciplina le priorità per lo sfruttamento della rete di trasporto transfrontaliera. Questo regolamento è risultato necessario dopo che nel 2014 per la prima volta le aziende di approvvigionamento energetico e le centrali elettriche hanno chiesto la priorità delle forniture a consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Finora in caso di congestione nella rete di trasporto transfrontaliera la priorità era concessa solo alle forniture fondate sui cosiddetti contratti a lungo termine. Concedendo ogni priorità in modo incondizionato, conformemente alla legge in vigore, potrebbero tuttavia verificarsi sovraccarichi della rete tali da compromettere la stabilità del sistema e di conseguenza la sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera. Occorre quindi sopprimere nella legge le priorità delle forniture ai consumatori finali con servizio universale e delle forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
La revisione prevede diversi adeguamenti che tengono conto sia delle raccomandazioni conclusive formulate dal Controllo federale delle finanze (CDF) nell'ambito della valutazione «Il Programma Edifici della Confederazione e dei Cantoni. Valutazione dell'organizzazione del programma» del marzo 2013 sia dell'invito della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) ad attuarle. La presente modifica dell'ordinanza attua, entro i limiti ammessi dalla legge sul CO2, le raccomandazioni del CDF. Ciò darà ai Cantoni in tempo utile e indipendentemente dalla Strategia energetica 2050 la sicurezza necessaria per definire i rispettivi programmi di incentivazione a partire dal 2017.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 2014 sull'energia (OEn) si prospettano diversi adeguamenti. Questi ultimi derivano dalle esperienze attuali, ma anche da precedenti adeguamenti dell'OEn e della normativa sul CO2. Sono interessati i settori qui di seguito elencati: Precisazione dell'etichettatura dell'elettricità, contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo, costi di esecuzione dei Cantoni, procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, apparecchi, prodotti da costruzione et indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli.