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Con la presente modifica del Codice penale (CP; RS 311) s'intende creare una base legale formale che permetta alle autorità cantonali di naturalizzazione, a determinate unità dell'Ufficio federale di polizia e al Servizio di analisi e prevenzione del DDPS di accedere online a tutti i dati del casellario giudiziale per scopi ben definiti. L'avamprogetto intende trasporre nel CP le disposizioni attualmente contenute nell'ordinanza VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2-4), che giustificano soltanto un accesso a tempo determinato.
La proposta modifica del Codice delle obbligazioni adempie il mandato della mozione Gysin (03.3212). Essa definisce le condizioni di segnalazione in concordanza con l'obbligo di fedeltà del lavoratore. Il licenziamento dovuto a una segnalazione è considerato abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. d AP-CO). La segnalazione nel settore pubblico federale é contenuta nella Legge sul personale federale (LPers), in un progetto separato. I Cantoni sono liberi di regolamentare la questione nelle loro leggi sul personale.
Attualmente manca una base legale per la registrazione dei cosiddetti dati marginali (in particolare quelli concernenti l'attivazione e la disattivazione dei collegamenti elettronici). L'avamprogetto colma questa lacuna. Il trattamento dei dati registrati è permesso soltanto per gli scopi menzionati nell'avamprogetto.
Con una revisione del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato il Consiglio federale intende rafforzare la protezione dai matrimoni forzati. Non ritiene per contro necessarie nuove disposizioni penali o in materia di diritto sugli stranieri.
La Commissione propone di modificare la LEF in modo da limitare i crediti privilegiati in prima classe dei lavoratori all'importo massimo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (che ammonta attualmente a 126 000 franchi). Nel caso in cui il credito salariale eccedesse questo importo, la differenza verrebbe considerata un credito di terza classe, come quelli degli altri creditori.
La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale stabilisce le competenze internazionali dei tribunali degli Stati contraenti e garantisce che le decisioni emanate in uno degli Stati contraenti siano riconosciute ed eseguite anche negli altri Stati contraenti. La Convenzione di Lugano riveduta prevede una procedura più rapida e semplice per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale e comprende nuove disposizioni che tengono conto degli ultimi sviluppi nel commercio elettronico. Oltre ai 19 Stati che hanno aderito sinora, la Convenzione di Lugano riveduta verrà estesa anche agli 11 nuovi Stati dell'UE.
L'ordinanza prevede delle disposizioni di esecuzione della legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione che è stata adottata dal Parlamento il 20 marzo 2008.
Un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione, diretto dalla SECO, ha verificato diverse questioni legate all'attuazione di strumenti internazionali volti a impedire il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (Small Arms and Light Weapons, SALW). Il gruppo di lavoro raccomanda la firma del Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (Protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco), entrato in vigore nel luglio del 2005. Esso è finalizzato a stroncare il traffico illecito di armi da fuoco mediante, ad esempio, controlli sicuri all'esportazione e all'importazione o un inasprimento delle disposizioni penali. Il Protocollo è l'unico strumento internazionale giuridicamente vincolante che permetta di controllare il commercio delle armi leggere e di piccolo calibro; finora è stato firmato da 52 Stati membri dell'ONU, tra cui quasi tutti i Paesi dell'UE e la stessa Comunità europea. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto nel corso della sua seduta del 27 febbraio 2008. Per quanto concerne la firma del Protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco, ha deciso che occorre dapprima consultare i Cantoni.
L'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza contiene criteri più precisi per determinare la provenienza geografica di un prodotto. Per mezzo di nuovi strumenti s'intende inoltre migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero. Le indicazioni di provenienza che rinviano a un'origine geografica indice di una qualità o di una reputazione particolare oppure di un'altra caratteristica del prodotto (le cosiddette indicazioni geografiche) potranno essere registrate anche per i prodotti non-agricoli. Tali indicazioni geografiche nonché le denominazioni d'origine potranno inoltre essere iscritte, a condizioni severe, come marchi di garanzia o marchi collettivi nel registro dei marchi. L'avamprogetto di revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici prevede di riservare l'uso dello stemma svizzero (croce svizzera su uno scudo) alla Confederazione e alle sue unità. La bandiera svizzera e la croce svizzera potranno invece essere usate da tutti, se il prodotto così contrassegnato è effettivamente di origine svizzera. Ciò in futuro varrà non solo per i servizi, ma anche per le merci.
Il testo esiste soltanto in tedesco e francese. Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Secondo il progetto posto in consultazione, in futuro il perseguimento penale a livello federale, dall'avvio del procedimento fino alla promozione e al sostenimento dell'accusa, spetterà al Ministero pubblico della Confederazione. È la conseguenza del nuovo diritto processuale penale valido per Confederazione e Cantoni. Il Ministero pubblico della Confederazione sarà sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale, ma restano ipotizzabili anche altri modelli (come per esempio il tribunale federale). La forte posizione del Ministero pubblico della Confederazione sarà controbilanciata dalle competenze attribuite ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Al posto della lunga procedura a due livelli che coinvolge Ministero pubblico della Confederazione e Ufficio dei giudici istruttori federali sarà quindi prevista una procedura unica. È ciò che prevede l'avamprogetto di legge sull'organizzazione delle autorità penali, che attua a livello federale gli orientamenti della nuova procedura penale. Venerdì il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto fino al 31 dicembre 2007.
Il progetto si prefigge lo stralcio delle disposizioni costituzionali riguardanti l'introduzione dell'iniziativa popolare generica, ossia la revoca dell'introduzione di tale strumento.
L'ordinanza va adeguata alla revisione totale del 23 marzo 2007 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Contiene disposizioni relative ai redditi determinanti, al calcolo dei contributi alle spese e degli indennizzi nonché al contributo forfettario intercantonale per il rimborso delle spese di consulenza.
Il disegno di atto legislativo mira a modificare il Codice civile svizzero (CC) e la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) in modo che, durante la procedura preparatoria, i fidanzati stranieri debbano provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera e gli ufficiali dello stato civile siano tenuti a comunicare alle autorità competenti in materia di stranieri se i fidanzati soggiornano illegalmente sul territorio svizzero.
Il progetto mira a prolungare da cinque a otto anni il termine di annullamento delle naturalizzazioni.
I detentori di cani pericolosi devono essere in futuro soggetti alla responsabilità per rischio. Il progetto propone inoltre due varianti: una che concerne l'estensione della responsabilità per rischio ai detentori di cani in generale, l'altra che riguarda l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile.
Nel 2005, le Nazioni Unite e due sue organizzazioni specializzate - l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) - hanno adottato una convenzione, una modifica di una convenzione e due protocolli d'emendamento per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima. Lo scopo di questa convenzione e dei protocolli d'emendamento è di adattare alle nuove forme di minaccia terrorista le esistenti norme internazionali dell'ONU per la protezione del materiale e degli impianti nucleari, della navigazione marittima e delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. In particolare, verrà rafforzata la cooperazione internazionale per impedire e perseguire penalmente le azioni terroristiche contro la sicurezza nucleare e marittima.
Con la modifica proposta auspichiamo istituire la base che in avvenire permetta di versare i sussidi d'esercizio e di costruzione agli istituti d'educazione sotto forma di importi forfetari. La OPPM è stata dotata di una nuova struttura al fine di facilitare la leggibilità del testo.
Con questa modifica dell'ordinanza VOSTRA si prevede di creare la base che permetta alle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione (ma non a quelle comunali) di accedere on line già dalla fine del 2007 a tutti i dati del casellario giudiziale (condanne e dati concernenti procedimenti penali pendenti). Tale accesso sarebbe concesso a titolo sperimentale ai sensi dell'articolo 367 capoverso 3 CP, nella prospettiva della creazione di una base legale a livello di CP.
I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP) istituiscono una base legale generale relativa all'indennizzo e l'articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire in un'ordinanza le categorie di spese straordinarie e l'ammontare delle indennità.
Modifiche della legge sulla procedura amministrativa, entrate in vigore il 1° gennaio 2007, hanno introdotto disposizioni agevolando la trasmissione per via elettronica con le autorità amministrative federali. Il progetto di ordinanza concretizza queste disposizioni e ne regola le modalità.
Il progetto in consultazione illustra, in via globale, la questione dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Partendo dagli aspetti finora esaminati dal Consiglio federale, il progetto illustra ampiamente le possibili soluzioni e valuta le varie opzioni sotto il profilo giuridico ed economico.