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Le persone assoggettate illimitatamente alle imposte potranno in futuro dedurre dal reddito imponibile un importo massimo di 10 000 franchi annui (il doppio per i coniugi) depositati su un conto di risparmio per l'alloggio al fine di finanziare il primo acquisto a titolo oneroso di un immobile ubicato in Svizzera e adibito durevolmente a loro abitazione. La durata massima del contratto di risparmio per l'alloggio è di dieci anni. Nel caso in cui il deposito a risparmio per l'alloggio è impiegato per uno scopo diverso da quello per cui è stato costituito, l'imposta sul reddito dovuta è interamente ricuperata.
L'imposizione secondo il dispendio è un importante strumento di politica fiscale, di grande rilievo economico e di lunga tradizione. Il Consiglio federale intende migliorare questo istituto e rafforzarne l'accettazione. Un certo numero di adeguamenti mirati dovrà garantire che si tenga conto dell'attrattiva del nostro Paese e di considerazioni di equità. Nel contempo occorre accrescere la certezza del diritto e armonizzare la legislazione fiscale della Confederazione e dei Cantoni.
Si tratta di atti d'esecuzione della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN).
Il Consiglio federale in data 24 marzo 2010 ha avviato, tramite una revisione della OCG, l'adattamento di alcuni criteri distintivi tra casinò A e B alla situazione attuale; segnatamente è stato aumentato il numero massimo di apparecchi automatici da gioco autorizzati nei casinò di tipo B. Permane la differenza fondamentale ai sensi della legge sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). È stata inoltre regolata la messa in servizio di sistemi tecnici di sorveglianza ai tavoli da gioco in tutti i casinò. Sono state altresì rielaborate le disposizioni dell'ordinanza volte a garantire la buona reputazione e un'attività irreprensibile delle case da gioco nonché delle persone ad esse legate.
Secondo la mozione 07.3282 il Consiglio federale incarica il Controllo federale delle finanze (CDF) di effettuare una procedura di consultazione sulla revisione della legge sul Controllo delle finanze (LCF). Con la revisione si intende colmare l'attuale lacuna nel processo di verifica dell'imposta federale diretta. Attualmente nessun organo di vigilanza finanziaria indipendente è esplicitamente competente per la verifica nel settore dell'imposta federale diretta. La proposta adegua gli articoli 16 e 17 LCF, risalenti al 1967, alle modifiche subentrate negli scorsi anni. L'attuale collaborazione intrattenuta dal CDF con i Controlli cantonali delle finanze viene rafforzata. La proposta consente di impostare la vigilanza finanziaria in modo federativo e pertinente.
Adeguamento delle tasse e indennità alla situazione attuale (nuovi esami, cambiamento delle modalità degli esami, correzione delle imprecisioni, ecc.)
Le norme sulla copertura con fondi propri e sulla ripartizione dei rischi nell'Ordinanza sui fondi propri saranno adeguate a standard internazionali più severi.
Ai fini dell'attuazione di una mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati il Consiglio federale propone una nuova deduzione delle spese di formazione, che deve essere concepita quale deduzione generale e integrata sia nella LIFD sia nella LAID. In futuro, tutte le spese di formazione sostenute per ragioni professionali saranno deducibili a titolo di spese di formazione professionale. Solo le spese della prima formazione e quelle per gli hobby o l'autorealizzazione sono escluse.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha determinato un rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei Cantoni. L'obiettivo dichiarato di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli una dotazione minima di risorse finanziarie è stato ampiamente conseguito. Questa è la conclusione cui giunge il primo rapporto sull'efficacia della NPC. Unitamente al rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale pone in consultazione proposte per la futura dotazione dei fondi di perequazione. La consultazione dura fino al 2 luglio. Per l'imminente quadriennio 2012-2015 viene proposto l'adeguamento degli attuali contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.
Con il Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) le finanze federali dovrebbero essere sgravate di 1,5 miliardi all'anno. In tal modo, nell'ottica attuale è possibile adempiere le direttive del freno all'indebitamento negli anni di piano finanziario. Allo stesso tempo il PCon 11/13 permette di realizzare riduzioni, rinunce e riforme immediate a seguito della verifica dei compiti, che non necessitano di adeguamenti legislativi o che ne richiedono solo di lievi. Le riforme approfondite saranno portate avanti dai Dipartimenti competenti nel quadro di progetti separati. Il rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti fornisce informazioni su questi progetti e sulle loro tappe fondamentali.
esiste solo in tedesco o francese. L'OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants). L'OACDI règle en particulier l'examen préliminaire des demandes d'assistance administrative, l'obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l'utilisation à d'autres fins des renseignements fiscaux transmis, l'interdiction d'accorder l'assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d'assistance administrative de la Suisse.
Da un'analisi delle disposizioni in materia di reati borsistici e di abusi di mercato effettuata da una commissione di esperti è emerso che queste prescrizioni devono essere rielaborate dal profilo materiale e procedurale. Il progetto propone norme più maneggevoli, che sanzionano in maniera efficiente i comportamenti illeciti sul mercato e tengono conto delle regolamentazioni internazionali.
La Svizzera intrattiene con la Turchia delle strette relazioni economiche, basate sull'accordo di libero scambio concluso tra l'AELS e la Turchia e entrato in vigore nel 1992, sull'accordo del 3 marzo 1988 concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti e sulla convenzione di commercio conclusa il 13 dicembre 1930 tra i due paesi. Tenuto conto delle prospettive di crescita, il mercato turco presenta un forte potenziale per le esportazioni svizzere. La Svizzera esporta attualmente verso la Turchia beni e servizi per un valore annuale di 2 miliardi di franchi svizzeri. Circa la metà di queste esportazioni riguardano il settore chimico e farmaceutico, mentre il 30% quello dell'industria meccanica (segnatamente macchine tessili). Per ciò che concerne le importazioni effettuate dalla Turchia, la Svizzera si posiziona all'ottavo posto tra i fornitori esteri. Nel 2004, la Svizzera era al sesto posto degli investitori diretti stranieri. La convenzione riveduta contiene delle disposizioni che assicurano una solida protezione contro la doppia imposizione e comportano dei vantaggi importanti in favore di uno sviluppo delle relazioni economiche.
Con un orientamento mirato verso agli standard energetici, gli effetti di trascinamento devono essere diminuiti e di conseguenza aumentate l'effettività e l'efficienza delle de-duzioni fiscali ai fini dell'imposta federale diretta per investimenti di carattere energetico in immobili esistenti del patrimonio privato.
L'obiettivo delle modifiche è di migliorare le condizioni quadro fiscali per le attività di finanziamento interne al gruppo, come ad esempio il cash management.
I depositi bancari devono essere meglio protetti attraverso un nuovo sistema di garanzia a due fasi finanziato dalle banche. Diversi elementi dell'attuale soluzione transitoria, applicabile fino a fine 2010, saranno inoltre trasposti nel diritto permanente.
L'adozione della nuova legge sull'imposta sul valore aggiunto, il 12 giugno 2009, ha permesso di raggiungere una tappa fondamentale verso la semplificazione dell'IVA. Questo obiettivo viene perseguito con l'emanazione della relativa ordinanza. La nuova ordinanza precisa le disposizioni legali in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza giuridica e la trasparenza per i contribuenti. Inoltre, in alcuni punti essenziali, sostituisce le pubblicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC.