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Con la normativa «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA), gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all'estero da persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale negli USA. La Svizzera e gli Stati Uniti hanno parafato in Svizzera un Accordo per l'applicazione agevolata della normativa FATCA. Alcuni obblighi definiti nell'Accordo devono essere trasposti in una legge federale.
Il disegno rientra negli sforzi del Dipartimento federale delle finanze (DFF) volti a semplificare il sistema fiscale. I Cantoni sono investiti della competenza di giudicare tutte le domande di condono concernenti l'imposta federale diretta. La Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta (CFC) può essere soppressa. Affinché possa anche essere garantita una giurisprudenza uniforme a livello nazionale, il Tribunale federale giudicherà d'ora in poi in ultima istanza i casi di condono dell'imposta, ma solo se si tratta di «casi particolarmente importanti».
La sorveglianza delle imprese di revisione è assunta da due autorità, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e l' Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le imprese di revisione che queste sorvegliano, ognuna nel loro ambito di competenza, sono spesso le stesse imprese che però agiscono in diversi settori e con dei ruoli differenti. Il progetto vuole riunire sotto uno stesso tetto tutte le competenze in materia di sorveglianza. L'ASR eserciterà da sola questa funzione per tutte le imprese di revisione (terminologia ASR) o società di audit (terminologia FINMA).
Con la revisione dell'OICol viene attuata la modifica che è stata approvata dal parlamento il 28 settembre 2012. In quest'ambito dovranno essere concretizzati segnatamente l'estensione del campo d'applicazione della legge, il nuovo concetto di distribuzione, la definizione di investitori qualificati, il nuovo disciplinamento concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale così come le regole per i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e le banche depositarie.
Con la modifica dell'ordinanza sulle borse viene attuata la modifica della legge sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) approvata dal Parlamento a fine settembre 2012. Gli atti modificatori disciplinano in particolare le eccezioni ai nuovi divieti di insider trading e manipolazione del mercato ai sensi del diritto in materia di vigilanza. In ambito di diritto della pubblicità e delle offerte pubbliche di acquisto viene inoltre spiegato il concetto di «quotazione principale».
Lo scopo della revisione è di fissare nella legge federale sull'imposta federale diretta un'imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con la Costituzione che sia per quanto possibile neutrale nei confronti dei diversi modelli di coppia o di famiglia. Affinché in futuro i coniugi non siano gravati più dei concubini, dovrebbe essere introdotto il modello «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Per equilibrare le differenze di onere tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito, bisognerebbe prevedere una deduzione per i coniugi con reddito unico. Persone non coniugate con figli dovranno inoltre essere tassate secondo la tariffa di base. Al fine di non gravare più di oggi le famiglie monoparentali con basso e medio reddito dovrebbe essere concessa loro una nuova deduzione sociale.
(vedi francese)
La revisione della legge sugli investimenti collettivi prevede di assoggettare a vigilanza tutti (salvo qualche eccezione) i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Ne consegue che le tasse di base devono essere adattate ai costi supplementari generati dagli istituti sottoposti a vigilanza. Inoltre, poiché nella prassi sono state riscontrate manchevolezze nel calcolo degli emolumenti, si constata che è necessario adeguare la relativa ordinanza, in particolare nell'ambito delle assicurazioni e delle borse.
Con la modifica dell'ordinanza si procederà ad adeguamenti della curva di rendimento. L'attuale regola rigida sullo sconto di impegni assicurativi dovrebbe essere abrogata.
Tutte le banche svizzere devono soddisfare le esigenze internazionali. Per le banche di rilevanza sistemica la nuova ordinanza adotta l'accordo attuale con le due grandi banche.
Con il progetto «Salario standard e imposta alla fonte» (ELM/QSt) si intende offrire ai datori di lavoro, nel quadro di un ampliamento del sistema elettronico di notifica dello stipendio (ELM, «Elektronische Lohmeldeverfahren»), la possibilità di trasmettere elettronicamente alle amministrazioni delle contribuzioni i loro dati sull'imposta alla fonte. Questo progetto si iscrive nella strategia di Governo elettronico in Svizzera, che mira a introdurre processi elettronici nella relazione governo-imprese. La Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha elaborato le basi necessarie per attuare il progetto. [Documenti in solo francese]
La nuova convenzione franco-svizzera sulle successioni introduce il metodo del credito d'imposta come metodo applicato dalla Francia per eliminare la doppia imposizione. Tale metodo è seguito dalla Francia da diversi anni ed è già stato inserito nel 1997 nella convenzione franco-svizzera sul reddito e sul patrimonio. La Svizzera applica il suo metodo abituale, dell'esonero con riserva di progressività.
La nuova convenzione introduce inoltre la trasparenza fiscale delle società immobiliari: gli immobili detenuti in modo indiretto saranno ora trattati come quelli detenuti direttamente ed imposti al luogo di situazione. Tale principio della trasparenza esiste già nella convenzione con la Francia per l'imposta sul reddito e sul patrimonio.
Il commentario della convenzione modello dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di successioni e donazioni del 1982 prevede la possibilità di riservare nelle convenzioni bilaterali un diritto sussidiario di assoggettamento completo all'imposta basato su criteri diversi dal domicilio del defunto, in particolare quello del domicilio dell'erede/legatario (cfr. par. 72 ss ad art. 9A e 9B del commentario). La Francia può imporre la parte che spetta a tale erede/legatario ma deve dedurre un'eventuale imposta di successione svizzera prelevata sula stessa parte. La Svizzera conserva dunque il suo diritto primario d'imposizione e la sua sovranità fiscale non viene toccata.