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Il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale mira a tutelare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunale. In particolare, obbliga gli Stati contraenti a prevedere diritti di partecipazione, come ad esempio il diritto al referendum abrogativo. Prescrive inoltre di disciplinare l'accesso ai documenti ufficiali e di riconoscere un diritto di ricorso agli interessati.
Il 14 gennaio 2015 il Consiglio federale ha deciso di opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa sulla riparazione, depositata in Cancelleria federale il 19 dicembre 2014. Il presente avamprogetto adempie il mandato del Consiglio federale tenendo conto delle richieste dell'iniziativa popolare.
Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che ha introdotto l'articolo 123c nella Costituzione federale. Secondo tale disposizione una persona condannata per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privata del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. Il Consiglio federale propone di attuare la nuova disposizione costituzionale adeguando le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM) concernenti l'interdizione entrate in vigore il 1° gennaio 2015. La nuova interdizione si attiene fedelmente al tenore dell'articolo 123c e tiene dunque ampiamente conto dell'automatismo prescritto dalla Costituzione federale, secondo la quale deve essere obbligatoriamente pronunciata un'interdizione a vita. Per garantire il rispetto dei vigenti principi costituzionali, è stata nondimeno prevista un'eccezione, subordinata a condizioni restrittive, che nei casi poco gravi autorizza il giudice a prescindere dalla pronuncia dell'interdizione, e sono stati operati alcuni ritocchi per quanto riguarda l'esecuzione dell'interdizione.
La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Il presente progetto crea la base legale che consente di trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. L'avamprogetto di legge definisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'organo di promozione proseguirà anche nella sua nuova forma giuridica la missione dell'attuale CTI. Con la riorganizzazione della CTI viene attuata la mozione Gutzwiller 11.4136.
Nel presente rapporto, elaborato in risposta alla mozione Hess 11.3925, il Consiglio federale propone diverse modifiche puntuali del diritto dell'esecuzione ed il fallimento. Queste modifiche mirano in primo luogo a sopprimere o ridurre gli ostacoli pratici e giuridici che incontrano i creditori lesi nei loro procedimenti contro i debitori. Le modifiche ridurranno il rischio di abusi senza criminalizzare il fallimento per sé.
Il progetto della Commissione concerne l'attuazione di cinque iniziative parlamentari e chiede che le persone straniere che vivono in unione domestica registrata siano equiparate ai coniugi stranieri nell'acquisizione della cittadinanza svizzera. Mediante una modifica della Costituzione federale (progetto preliminare 1) è attribuita alla Confederazione la competenza di disciplinare in modo uniforme, oltre alla naturalizzazione per origine, matrimonio e adozione, anche l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza in caso di registrazione di un'unione domestica. Parallelamente dev'essere modificata la legge sulla cittadinanza in modo che le disposizioni concernenti la naturalizzazione agevolata si applichino anche ai cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con cittadini svizzeri (progetto preliminare 2).
Il terzo protocollo facoltativo completa la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e i suoi primi due protocolli facoltativi. Esso prevede tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazioni individuali, une procedura di comunicazioni interstatali e una procedura d'inchiesta. La prima procedura consentirebbe a persone o a gruppi di persone di rivolgersi, per mezzo di una comunicazione relativa alla violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dei primi due protocolli facoltativi, al Comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo.
Intitolato «Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete», l'articolo 293 del Codice penale (CP) ha attualmente il seguente tenore: «Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.» La maggioranza della Commissione degli affari giuridici ritiene importante mantenere la disposizione, che protegge la formazione della volontà delle autorità, ma desidera renderla conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consentendo alle autorità giudiziarie di ponderare l'interesse a mantenere il segreto e gli interessi opposti che impongono un'informazione del pubblico. Al pari dell'autore dell'iniziativa parlamentare 11.489, la minoranza della Commissione propone la semplice abrogazione dell'articolo 293 CP.
La revisione si propone di adeguare al tasso di mercato il tasso d'interesse massimo fissato dal Consiglio federale nell'articolo 1 OLCC per i crediti che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sul credito al consumo.
1. Applicazione dell'art. 95 cpv. 3 Cost. (iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive») e trasposizione delle disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa nelle leggi federali. Altri argomenti correlati: precisare gli obblighi di diligenza del consiglio d'amministrazione e della direzione per quanto riguarda la politica di retribuzione, stabilire linee direttrici per le indennità d'assunzione o quelle connesse al divieto di concorrenza e ridurre gli ostacoli all'azione per la ripetizione dell'indebito;
2. Ripresa della revisione del diritto della società anonima del 2007 - respinta dal Parlamento: liberalizzazione delle disposizioni sulla costituzione e il capitale, miglioramento del governo d'impresa (anche per le società non quotate), uso dei mezzi elettronici nell'assemblea generale;
3. Miglior coordinamento tra il diritto della società anonima e il nuovo diritto contabile, segnatamente per quanto riguarda le azioni proprie e l'uso di valute estere nella contabilità e la presentazione dei conti;
4. Altri argomenti che saranno trattati a causa di interventi parlamentari, e dibattiti politici o pubblici: linee direttrici per le retribuzioni molto alte, la rappresentanza equilibrata di donne e uomini (quota di genere) nel consiglio d'amministrazione delle società quotate in borsa, soluzione proposta per il problema del volume elevato delle azioni non registrate e misure di procedura civile per l'applicazioni di procedimenti giudiziari in base al diritto della società anonima.
Il Protocollo n. 15 prevede cinque modifiche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) tese a garantire e migliorare il funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU): (1) il principio di sussidiarietà è menzionato espressamente alla fine del preambolo; (2) i candidati alla funzione di giudice della Corte devono avere meno di 65 anni; in compenso è soppresso il limite d'età di 70 anni per l'esercizio della funzione; (3) il diritto di opposizione che le parti possono esercitare quando una camera propone un trasferimento di competenza alla sezione allargata è soppresso; (4) il termine per adire la Corte è ridotto a quattro mesi; (5) infine, la Corte può dichiarare irricevibile un ricorso in assenza di pregiudizio significativo anche se la causa non è stata esaminata da un tribunale nazionale.
L'attuazione della legislazione «Swissness» prevede la revisione, rispettivamente l'elaborazione di quattro ordinanze. Lo scopo della nuova regolamentazione è preservare il valore aggiunto della designazione «Svizzera» e della croce Svizzera a lungo termine, precisando i criteri relativi al loro utilizzo. Si tratta delle quattro ordinanze seguenti: 1. Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi: sono in particolare precisati i criteri per determinare la provenienza dei prodotti industriali ed è definita la procedura di cancellazione per mancato uso del marchio;
2. Ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari;
3. Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per prodotti non agricoli;
4. Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici.
https://www.bs.ch/regierungsrat/vernehmlassungen/abgeschlossene-vernehmlassungen-2014-2016#anpassung-des-beschaffungsgesetzes