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Il rapporto in questione costituirà il documento fondamentale per la politica di sicurezza svizzera dei prossimi anni. Sotto il profilo dei contenuti, domina la continuità con la politica di sicurezza attuale. Vi sono singole correzioni di rotta, ma nessun cambiamento di rotta vero e proprio. La politica di sicurezza viene definita in maniera sensibilmente più ampia e integrale (considerando i contributi cantonali e comunali alla sicurezza), ma l'attuale strategia fondamentale viene mantenuta: si mira a un'interazione efficace dei mezzi della politica di sicurezza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e anche a una collaborazione internazionale. Nel rapporto, i cambiamenti essenziali riguardano l'assetto della collaborazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e lo strumento «esercito».
Devono essere rivedute le disposizioni concernenti la compensazione previdenziale nel Codice civile (art. 122-124 CC), nella Legge sul libero passaggio (LFLP) e nella Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Lo scopo è quello di raggiungere una protezione migliore dei coniugi che divorziano solo dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza.
La Convenzione sancisce disposizioni più vincolanti nell'ambito della protezione delle vittime e dei testimoni, rispetto a quanto statuito dal Protocollo dell'ONU per prevenire e reprimere la tratta di persone. Inoltre essa prevede anche un meccanismo di monitoraggio indipendente. L'ordinamento giuridico svizzero è ampiamente conforme al contenuto della Convenzione. Vi è necessità di legiferare unicamente per quanto riguarda la protezione extraprocedurale dei testimoni esposti a gravi minacce perché coinvolti in procedimenti. Con l'avamprogetto di legge s'intende colmare tale lacuna, creare le strutture e formulare le basi legali per realizzare programmi di protezione dei testimoni.
La nuova normativa intende disciplinare esaustivamente i diritti e i compiti di base della polizia a livello federale. Nella nuova legge sono state raggruppate, laddove esistono, le disposizioni vigenti per ovviare alla frammentazione dal punto di vista della sistematica del diritto in materia di polizia della Confederazione. Quando necessario, tali norme sono state completate, aggiornate e precisate. In determinati settori specifici sono state create nuove norme che rispettano tuttavia i limiti delle competenze federali. Per tale motivo le disposizioni delle leggi speciali concernenti la cooperazione di polizia e l'assistenza informativa di polizia, ora riunite, sono precedute da una parte generale che disciplina i principi di tale cooperazione.
I depositi bancari devono essere meglio protetti attraverso un nuovo sistema di garanzia a due fasi finanziato dalle banche. Diversi elementi dell'attuale soluzione transitoria, applicabile fino a fine 2010, saranno inoltre trasposti nel diritto permanente.
L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari attualmente in vigore è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 91/414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, il 24 settembre 2009 il Consiglio UE ha varato una versione totalmente modificata. L'obbiettivo della revisione consiste ad adattare l'ordinanza alle disposizioni del nuovo regolamento dell'UE.
L'Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso d'aumento della radioattività (OROIR, SR 520.17) viene ampliata ad altri settori e rinominata “Ordinanza sugli interventi NBCN•. La nuova ordinanza disciplina l'organizzazione degli interventi federali in casi NBC e di catastrofi naturali di portata nazionale. Per organizzare detti interventi è previsto l'impiego di un organo federale di condotta per eventi NBCN (OFC NBCN).
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
Il codice di diritto processuale civile svizzero (CPP), il codice di diritto processuale penale (CPP) è una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano comunicare atti scritti ai tribunali o alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato di tali comunicazioni. Inoltre, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti (art. 400 cpv. 2 CPC). Può tuttavia delegare tale compito all'Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC).
Adeguamento alla direttiva 2007/23/CE del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici e alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Entrambe le ordinanze non sono più attuali e vanno abrogate senza essere sostituite.
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
Delega del controllo degli attestati per la carne bovina di alta qualità all'Amministrazione federale delle dogane.
Le condizioni per la custodia al domicilio dell'arma di servizio, per la cessione in proprietà e per la consegna in prestito dell'arma nel quadro del tiro fuori del servizio e ai giovani tiratori devono essere ottimizzate. Questa revisione concerne l'Ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari, l'Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari e l'Ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio.
Queste ordinanze sono emanate in virtù delle leggi federali approvate dalle Camere federali il 20 marzo 2009 nell'ambito della Revisione della disciplina sui trasporti pubblici (Revisione TP), che concernono in particolare l'equiparazione delle imprese di trasporto e lo sviluppo di riforme precedenti.
La Commissione propone l'introduzione di una nuova fattispecie specifica: la mutilazione di organi genitali femminili. La nuova fattispecie permetterà di risolvere i problemi di delimitazione e di superare le difficoltà probatorie che derivano dalla situazione giuridica attuale, che non prevede norme applicabili in modo unitario a ogni forma di mutilazione di organi genitali. L'introduzione della nuova disposizione dimostrerà inoltre chiaramente la volontà di proscrivere queste gravi violazioni dei diritti umani. Oltre a ciò, la mutilazione di organi genitali femminili commessa all'estero potrà essere sanzionata in Svizzera, anche se tale reato non è punibile nello Stato in cui è stato perpetrato.
L'ordinanza del 27 giugno 2001 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna attualmente in vigore dev'essere adeguata alla modifica della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) già approvata dal Parlamento. L'entrata in vigore della modifica della LMSI e della modifica della OMSI è prevista per il 1° gennaio 2010.
Revisione degli articoli 82 e 83 OCG ; aliquota della tassa per le case da gioco con concessione A.
Il 25 febbraio 2009 il Consiglio federale ha deciso, fatta salva l'approvazione del Parlamento, di mettere a disposizione dell'operazione militare internazionale NAVFOR/Atalanta dell'Unione europea dei militari svizzeri per la protezione di navi del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e di navi mercantili svizzere. Contemporaneamente, ha deciso di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) che creerà la base legale affinché in futuro la Svizzera possa partecipare con mezzi militari a operazioni di polizia internazionali quando sono direttamente o indirettamente minacciati importanti interessi svizzeri.
Negli ultimi tre anni sono sorti nuovi problemi nel settore della procedura d'asilo. Tali problemi vanno ricondotti segnatamente al numero di domande d'asilo crescente. La revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri proposta persegue procedure più celeri ed efficienti. Essa è inoltre tesa a combattere sistematicamente gli abusi.
In virtù della modifica della legge federale sugli stranieri, il permesso di domicilio, di durata indeterminata e non vincolato a condizioni, può essere rilasciato in maniera generale solo in caso di integrazione riuscita. In presenza di reati gravi è inoltre prevista la revoca sistematica dei permessi del diritto in materia di stranieri.