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Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali e Revisione dell'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità e Revisione dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc): protezione dei corsi d'acqua seminaturali. In base alle esperienze maturate finora, la RIC viene adeguata agli attuali sviluppi economici, politici e tecnici. Vengono inoltre precisate l'assegnazione di contributi globali ai Cantoni nei settori dell'informazione, della consulenza, della formazione e del perfezionamento professionale nonché le disposizioni concernenti le gare pubbliche. Vista la vicinanza tematica, nel contempo viene sottoposta a revisione anche l'ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità. Su richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), poniamo in consultazione anche le proposte per una più efficace protezione dei corsi d'acqua seminaturali.
Mediante una modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali e della legge sulla protezione dell'ambiente si intende prendere in debita considerazione e, per quanto possibile, prevenire le conseguenze negative indirette derivanti dalla produzione di biocarburanti. Il progetto prevede di estendere i criteri per l'agevolazione fiscale per i biocarburanti. Inoltre, il Consiglio federale sarà tenuto, in caso di necessità, a introdurre un obbligo di omologazione per biocarburanti e biocombustibili.
l paesaggio riveste un ruolo sempre più importante in quanto parte dell'ambiente, spazio vitale e risorsa economica per il turismo. La Convenzione europea sul paesaggio è il primo strumento di diritto internazionale finalizzato a una gestione accurata del paesaggio. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla ratifica della Convenzione europea sul paesaggio.
L'iniziativa propone di modificare la legge federale sulle foreste allo scopo di prevenire nelle regioni con un aumento della superficie forestale conflitti con aree agricole privilegiate, con zone dall'elevato valore ecologico o paesaggistico e con la protezione contro le piene. Tale risultato deve essere ottenuto disciplinando in maniera più flessibile l'obbligo di rimboschimento compensativo nelle regioni in cui la superficie boschiva aumenta e rinunciando parzialmente alla definizione dinamica di foresta. La superficie boschiva totale non deve tuttavia essere ridotta e il principio del divieto di dissodamento dev'essere mantenuto.
L'ordinanza sull'impiego confinato del 25 agosto 1999 attualmente in vigore deve essere adeguata alla legge sull'ingegneria genetica e all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, anch'essa già revisionata. Inoltre si vuole tenere conte delle esperienze fatte nell'esecuzione così come dei passi avanti fatti dalla scienza e dalla tecnologia.
Il parlamento ha deciso nel dicembre 2009 di modificare diverse leggi federali quale controprogetto indiretto all'iniziativa parlamentare “Acqua viva•. Le ordinanze devono quindi anche essere adeguate. A) Iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (07.492): modifica delle ordinanze sulla protezione delle acque, sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sull'energia e sulla pesca. B) Infiltrazione delle acque di scarico - modifica dell'ordinanza sulla protezione delle acque. C)Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale.
Il 18 giugno 2010, l'Assemblea federale ha approvato la modifica della legge sul CO2 sancendo per legge l'obbligo delle centrali termiche a combustibili fossili di compensare le loro emissioni di CO2. Il presente atto normativo di esecuzione concretizza tali disposizioni.
La modifica del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione sull'ambiente (LPAmb) precisa in che misura le organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere possono svolgere attività economiche. Il DATEC ha quindi esaminato l'elenco di tali organizzazioni per accertare se le loro attività economiche sono compatibili con la nuova disposizione. Inoltre ha valutato se le stesse soddisfano le rimanenti disposizioni del diritto di ricorso.
Gli emendamenti precisano alcune disposizioni e aggiornano l'appendice I, che elenca le attività soggette alla Convenzione, allo scopo di migliorarne l'applicazione.
Introducendo nell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) delle esigenze relative all'immissione nelle acque di sostanze organiche selezionate presenti in tracce nelle acque di scarico comunali, la presente modifica riduce l'immissione di sostanze organiche in tracce nelle acque.
Per la valutazione del rumore delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione militari sono stati definiti dei valori limite d'esposizione al rumore in un nuovo allegato dell'OIF. Inoltre il termine di risanamento per gli aerodromi militari è stato prolungato di 10 anni fino al 31 luglio 2020, e sono proposti altri piccoli cambiamenti d'ordine formale e complementi dell'OIF e dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI).
La Svizzera è chiamata ad aderire alla Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). Ciò implica piccole modifiche alla legge sulla protezione dell'ambiente. I Cantoni dovrebbero inoltre garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Introduzione delle prescrizioni sui gas di scarico degli apparecchi di lavoro con motore a benzina con una potenza ≤ 19 kW (motoseghe, tosaerba ecc.). In futuro, in Svizzera saranno venduti solo apparecchi di lavoro che soddisfano i requisiti della direttiva 2002/88/CE per i motori a combustione interna ≤ 19 kW destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Le misure decise dalla POP COP4 su nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.
Il 12 giugno 2009, il Parlamento ha approvato una revisione parziale della legge sul CO2 e ha deciso di destinare una parte dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili al finanziamento di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 nel settore degli edifici. A partire dal 2010 sarà disponibile a tal fine un importo annuo massimo di 200 milioni di franchi. Con la modifica dell'ordinanza sul CO2 si vuole rendere concreta la decisione del Parlamento.
L'attuale etichettaEnergia per le automobili nuove sarà sostituita con una etichetta ambientale a partire dal agosto 2010. Le informazioni sono completate da indicazioni sull'impatto ambientale dei veicoli.
Nel Messaggio concernente la modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) quale misura di accompagnamento all'abrogazione della Lex Koller , e nel Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!» , il Consiglio federale attirava l'attenzione sulla necessità di introdurre nella pianificazione direttrice, in maniera coordinata a livello intercomunale, una serie di misure volte a disciplinare l'evoluzione sul mercato delle abitazioni secondarie. La guida alla pianificazione illustra come, attraverso la pianificazione direttrice cantonale, sia possibile creare delle basi atte a disciplinare l'evoluzione delle abitazioni secondarie.
In virtù della mozione CAPTE-CN (07.3004), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) propone una revisione della legge sul CO2 per stabilire obiettivi vincolanti in materia di valori di emissioni di CO2 delle nuove automobili immatricolate in Svizzera. Il progetto si orienta agli obiettivi definiti dall'Unione europea.
Lo scopo della revisione della legge sul CO2 è quello di sviluppare ulteriormente la politica climatica per il periodo successivo al 2012. Al riguardo, il Consiglio federale propone due varianti: - la variante obiettivi «climatici vincolanti». pone l'accento sulle misure di riduzione nazionali e si allinea agli obiettivi climatici dell'Unione europea; - la variante «passi vincolanti verso la neutralità climatica» pone l'accento sulle misure di riduzione delle emissioni all'estero e prevede la compensazione integrale delle emissioni svizzere con l'acquisizione di certificati all'estero al più presto a partire dal 2030. Il Consiglio federale contrappone la revisione della legge sul CO2 come progetto indiretto all'iniziativa popolare «per un clima sano».
A seguito della prima modifica dell'ORRPChim decisa dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006, nel diritto svizzero sono state integrate, sostanzialmente immutate, le modifiche del diritto CE decise nella UE fino al giugno 2006. Nel frattempo, la CE ha deciso altre otto modifiche di direttive non ancora considerate nell'ORRPChim in vigore. Si tratta della riformulazione della direttiva CE 2006/66/CE relativa alle pile, di quattro decisioni relative alla direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, una decisione per la modifica della direttiva sui veicoli 2000/53/CE e di due direttive sulla modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano sulfonati e strumenti di misurazione contenenti mercurio). Inoltre, nel regolamento (CE) numero 1494/2007 si stabiliscono i requisiti di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Infine, sono scaduti i periodi di transizione per il lindano prescritti nel regolamento (CE) relativo agli inquinanti organici persistenti. Per prevenire l'insorgere sia di divergenze fra il diritto svizzero e quello in vigore nell'UE sia di ostacoli al commercio è pertanto necessario adeguare l'ORRPChim alle nuove disposizioni della CE. La seconda revisione dell'ORRPChim offre inoltre l'opportunità di introdurre nuove prescrizioni con cui gestire i prodotti contenenti catrame. Per il tenore di catrame ovvero di PAH dell'asfalto di demolizione che può essere permesso per la lavorazione a caldo vengono proposte due varianti. Desideriamo sapere dagli interessati a quale normativa si dovrebbe dare la preferenza.