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Il 16 marzo 2012 il Parlamento ha adottato una modifica della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), elaborata nel quadro dell'iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Il termine di referendum, fissato al 5 luglio 2012, è trascorso infruttuosamente.
Gli adeguamenti legislativi sono stati concepiti soprattutto con l'intento di rendere più flessibile l'obbligo di rimboschimento compensativo, così da rispecchiare maggiormente le condizioni reali. In determinati casi si potrà pertanto derogare al principio del compenso in natura nella medesima regione. In aggiunta, ai Cantoni viene data la possibilità di definire un margine statico anche al di fuori delle zone edificabili nelle aree in cui intendono impedire l'avanzamento della foresta. Le modifiche apportate a livello di legge rendono ora necessario una revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01). Occorre in particolare precisare alcuni concetti giuridici indeterminati e chiarire alcune questioni di ordine procedurale.
A seguito della decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale concernente l'OCOV, che prevede una possibilità di esenzione a tempo indeterminato secondo l'articolo 9 della tassa d'incentivazione sui COV, l'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza viene adeguata.
Der im Jahr 2007 vom Grossen Rat bewilligte Kredit für die dritte Etappe des Naturschutzprogramms Wald läuft per Ende 2013 aus. Das Programm war auch in der dritten Etappe erfolgreich. Die formulierten Leistungsziele wurden mehrheitlich erreicht. Die positiven Wirkungen des Programms auf die Artenvielfalt lassen sich belegen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern bei der Sicherung und Pflege der Naturwerte ist einer der Schlüsselfaktoren dieses Erfolgs. Darauf soll auch zukünftig gebaut werden. In der vierten und letzten Etappe des Naturschutzprogramms Wald 2014-2019 sollen die 1996 festgelegten Ziele für Naturwaldreservate, Altholzinseln, Spezialreservate, strukturreiche Waldränder und Eichenwaldreservate abschliessend umgesetzt werden. Ab 2020 wird der Fokus praktisch nur noch beim Unterhalt dieses wertvollen Netzes von Naturvorranggebieten im Wald liegen. Dem Grossen Rat wird der Zwischenbericht 2013 zur dritten Etappe des Naturschutzprogramms Wald unterbreitet und die Bewilligung eines Grosskredits von netto 9,7 Millionen Franken für die Etappe 2014-2019 beantragt. Gemäss § 66 der Kantonsverfassung ist zu Vorlagen, die einer obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung unterliegen, eine Anhörung durchzuführen.
Il Protocollo di Nagoya disciplina l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Access and Benefit-Sharing, ABS). I presenti documenti mirano a creare i presupposti per la ratifica del Protocollo di Nagoya. Per la sua attuazione sono necessari adeguamenti puntuali nella Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
La presente modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico attua le richieste dell'iniziativa parlamentare von Siebenthal «La combustione del legno non trattato ha conseguenze positive sull'ambiente» (10.500). L'iniziativa chiede l'adeguamento delle condizioni quadro giuridiche in modo da consentire di bruciare legno non trattato senza restrizioni. Per garantire tale modifica viene adeguata e ampliata la definizione di combustibile nell'OIAt: il legno trattato meccanicamente, non inquinato con sostanze estranee, viene equiparato alla legna allo stato naturale. Ciò a prescindere che si tratti di legno inutilizzato, usato o vecchio. La valorizzazione termica di questa legna non deve quindi più essere appannaggio degli impianti a combustione per scarti di legnami e per legno vecchio o degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, ma anche dei piccoli impianti da combustione.
Il presente progetto mira a istituire la necessaria base legale per una tassa sulle acque di scarico a livello svizzero, così da finanziare le misure da attuare presso gli IDA volte a eliminare le sostanze organiche in tracce.
Le modifiche riguardano la ripresa delle prescrizioni esecutive dell'UE concernenti il vino biologico.
Il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha approvato la base giuridica della politica climatica svizzera per il periodo 2013-2020. Il testo rivisto della legge sul CO2 stabilisce gli obiettivi e le misure fino al 2020. L'ordinanza d'applicazione emanata dal Consiglio federale ne concretizza i singoli strumenti.
Secondo il progetto preliminare, l'arginatura o la correzione di un corso d'acqua dovrebbero essere autorizzate qualora si rivelino necessarie all'allestimento di una discarica destinata ad accogliere materiali di scavo non inquinati e realizzabile unicamente sul sito stabilito.
Attualmente, la Svizzera e l'Unione europea (UE) stanno negoziando un'integrazione dei loro sistemi di scambio delle quote di emissioni (ETS). I negoziati riguardano anche le misure volte a limitare le emissioni di CO2 nell'ambito dei trasporti aerei. L'Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili prevede l'acquisizione preliminare dei dati degli operatori aereo.
Le modifiche concernono principalmente delle attualizzazioni conformemente all'attuale legislazione bio dell'UE
I gasdotti ad alta pressione e gli oleodotti devono essere inclusi nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Per prevenire un aumento dei rischi nelle vicinanze di impianti che potrebbero causare gravi danni occorre inoltre migliorare il coordinamento fra la pianificazione territoriale e la prevenzione degli incidenti rilevanti. Entrambe queste misure consentono di aumentare la sicurezza della popolazione e dell'ambiente in una Svizzera, dove la densità d'insediamento è sempre più elevata.
L'iniziativa propone di modificare la legge federale sulle foreste allo scopo di disciplinare la costruzione di edifici e impianti forestali che comprendono, in particolare, depositi coperti di legna da ardere. Tali costruzioni sono autorizzate se servono alla gestione locale della foresta, se ne è dimostrato il fabbisogno, se la collocazione nel bosco è adatta e se le dimensioni sono adeguate alle condizioni locali. Infine, non vi si devono opporre interessi pubblici preponderanti.
Modifica a partire dal 1° gennaio 2013 della norma relativa all'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni (art. 9 OCOV). Prevede una serie di piccoli adattamenti utili alla semplificazione dei processi amministrativi e all'istituzione della prassi esecutiva a livello di ordinanza. Inoltre aggiorna gli elenchi delle sostanze e dei prodotti soggetti alla tassa (liste positive). In tal ambito, propone che lo stirene venga stralciato dall'elenco positivo delle sostanze.
Il presente progetto della Strategia Biodiversità Svizzera è il risultato dell'attuazione del mandato parlamentare assegnato nell'aqmbito del programma di legislatura 2007-2011 e della decisione del 1° luglio 2009 del Consiglio federale, che esige l'elaborazione di una strategia svizzera in materia di biodiversità. Il progetto annovera dieci obiettivi strategici, di cui gli attori interessati a livello nazionale devono tenere conto da qui al 2020 al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità.
Con la progressione della gestione dei siti contaminati, i casi di siti che devono essere sorvegliati è aumentata e, il ché ha mostrato qualche difficoltà nell'esecuzione. Questa situazione ha reso necessaria una modifica dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti) nell'ambito della sorveglianza.
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera va dotato di maggiore autonomia per poter assolvere i suoi compiti in modo più efficiente. A tale scopo, il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione totale della relativa legge federale sulla meteorologia e climatologia.
Alcuni oggetti nei Cantoni del Vallese e di Vaud con zone edificabili determinati prima dell'inserimento nell'inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale e per i quali i Cantoni hanno proposto delle superfici di compensazione in quantità e qualità equivalenti devono ora essere stralciati dall'allegato OPPS e sostituiti con nuovi oggetti PPS adeguati nel quadro della presente revisione parziale dell'OPPS. In tal modo si garantisce che non vi saranno perdite né in relazione alla superficie complessiva né alla qualità dell'inventario dei prati e pascoli secchi. Superficie concertata: Cantone di Vallese: 4.12 ha, Cantone di Vaud: 10.47 ha.
Nuovo calcolo delle partecipazioni cantonali 2012-15
L'ordinanza federale sulla caccia deve essere adeguata alle esigenze attuali. A tale scopo, la Confederazione si propone di rafforzare la protezione degli animali selvatici mediante l'introduzione di zone di tranquillità per la fauna selvatica e di consentire ai Cantoni, in caso di conflitti considerevoli, una gestione pragmatica delle specie protette, in particolare dei grandi predatori.