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400 km di collegamenti stradali verranno integrati nella rete delle strade nazionali. Per la Confederazione ne risulteranno costi supplementari pari a ca. 305 milioni di franchi all'anno. Per coprire tali costi, si prevede di aumentare il prezzo del contrassegno autostradale a 100 franchi l'anno e di introdurre un contrassegno della durata di due mesi, che costerà 40 franchi.
Il finanziamento dell'esercizio, della manutenzione e dell'ampliamento della rete ferroviaria è disciplinato in modo da essere assicurato da un nuovo fondo per l'infrastruttura ferroviaria; inoltre, è proposta un'ulteriore fase di ampliamento fino al 2025 nell'ambito di un programma di sviluppo strategico dell'infrastruttura ferroviaria (STEP).
Il 1° ottobre 2010 il Parlamento federale ha deciso - modificando in tal senso la legge sulla circolazione stradale - di abolire l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i ciclisti (contrassegni per velocipedi) e di adeguare di conseguenza la copertura dei danni assicurata dal Fondo nazionale di garanzia. L'indagine conoscitiva verte essenzialmente sulle modifiche necessarie a livello di ordinanza per consentire concretamente l'abolizione del contrassegno per velocipedi.
La modifica prevede l'adeguamento delle basi di calcolo per i prezzi delle tracce. Il nuovo sistema di definizione dei prezzi incentiva in misura maggiore uno sfruttamento migliore delle capacità dell'infrastruttura e un suo utilizzo rispettoso dell'ambiente.
L'ordinanza del 13 dicembre 1962 sulle norme della circolazione e l'ordinanza del 5 settembre 1959 sulla segnaletica stradale dovranno essere sostitute da due nuove ordinanze, segnatamente l'ordinanza sull'uso della strada (OUStr) e l'ordinanza sulla competenza dell'autorità in materia di segnalazione stradale (OASStr).
La revisione mira a semplificare e accelerare l'attuale procedura di ordinazione delle carte. La richiesta online e la centralizzazione della procedura di ordinazione consentono di raggiungere questo obiettivo.
Le vigenti disposizioni sugli atterraggi esterni, presenti solo in modo marginale in diversi atti normativi, vengono adeguate alle esigenze attuali e riunite in un'unica ordinanza.
E previsto l'aggiornamento e la precisazione di diversi aspetti dell'OARF (p.es. chiusura di una tratta, ordine di priorità, calcolo del contribuito di copertura, procedura d'offerta in caso di ordinazione dello stesso tracciato da parte di più di un impresa).
Nelle zone ambientali, attraverso le quali ci si prefigge di ridurre l'inquinamento ambientale causato dalla circolazione stradale, possono circolare solo veicoli a basso tasso di emissioni. Le basi legali necessarie a questo scopo sono messe a disposizione dei Cantoni attraverso una modifica dell'ordinanza sulla segnaletica stradale e la nuova ordinanza sul contrassegno ambientale.
La presente ordinanza disciplina le condizioni necessarie per l'impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
La revisione parziale della legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) verrà probabilmente adottata durante la sessione autunnale delle Camere federali. Tale revisione implica nel contempo la modifica di una serie di ordinanze esecutive i cui testi rivisti, ora disponibili sotto forma di progetto, entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova LNA.
La presente indagine conoscitiva concerne le modifiche dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). La revisione del diritto internazionale comporta pure una modifica della legislazione nazionale, segnatamente dell'Appendice 1 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Sono inoltre sottoposti all'indagine conoscitiva due accordi multilaterali (M 208 e M 216).
La messa in atto di un finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo (modifica dell'articolo 86 Cost.) avverrà nel quadro della revisione parziale della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2). Si tratterà, nella fattispecie, di illustrare in quale modo i proventi a destinazione vincolata della tassa sul cherosene dovranno essere distribuiti tra i settori protezione dell'ambiente, misure di sicurezza contro atti illeciti a danno dell'aviazione e promozione di un livello elevato di sicurezza tecnica.
Obiettivi della revisione: Inquadrare l'ordinanza sulle funi nella sistematica della LIFT e ell'OITF. Armonizzare le prescrizioni cantonali e federali. Laddove possibile, adeguare le disposizioni alle nuove regole della Tecnica. Migliorare la verificabilità delle azioni rilevanti per la sicurezza.
Nell'avamprogetto di modifica della legge federale sulla circolazione stradale, elaborato in adempimento dell'iniziativa parlamentare 08.520 (Abolizione dei contrassegni per velocipedi), la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati propone di abolire l'obbligo dell'assicurazione per i velocipedi, previsto dalla legge federale sulla circolazione stradale, e di adeguare in compenso l'obbligo di copertura del Fondo nazionale di garanzia.
Rapporto strategico sull'evoluzione futuro delle reti infrastrutturali nazionali nei settori del trasporto, dell'energia e della telecommunicazione fino al 2030, facendo parte del pacchetto di crescita 2008-2011.
L'attuale ordinanza va rielaborata in base alla prima revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e alle direttive europee adottate nell'ambito delle tariffe per i servizi di navigazione aerea (regolamento CE N.1794/2006). Le modifiche riguardano aspetti di rilievo concernenti il finanziamento dei servizi di navigazione aerea relativi alle rotte, ai decolli e agli atterraggi in Svizzera.
Elemento importante della politica svizzera dei trasporti, la riforma delle ferrovie è un processo che mira ad adeguare i trasporti pubblici, in particolare quelli ferroviari, alle esigenze attuali. Il progetto posto in consultazione, denominato "Seconda fase della Riforma delle ferrovie 2", consente di proseguire sulla strada tracciata. Il progetto concerne i seguenti aspetti: garanzia dell'accesso alla rete senza discriminazioni e dell'interoperabilità della rete ferroviaria europea mediante il recepimento del primo e secondo pacchetto ferroviario della CE e delle direttive sull'interoperabilità; introduzione di una base giuridica per l'organizzazione di bandi pubblici nel settore degli autobus; regolamentazione del finanziamento dei servizi di difesa.
L'accordo prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni in materia di sicurezza, nel traffico delle merci tra la Svizzera e l'UE non sarà necessaria alcuna predichiarazione. Nel contempo, le nuove misure in materia di sicurezza verrano tuttativa applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i paesi non aderenti all' UE (predichiarazione e analisi dei rischi).
L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero.
A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.
De profondes modifications de la loi sur les chemins de fer pour le 1.1.2010 entraînent des modifications d'ordonnance à l'échelon du Conseil fédéral et, partant, la promulgation de la nouvelle ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF). Cette ordonnance contient entre autres les prescriptions relatives à l'établissement et au retrait des permis de conduire, les mesures en cas d'inaptitude au service ainsi qu'à la banque de données, qui figuraient jusqu'ici dans l'ordonnance du DETEC (OCVM). Le permis de conduire établi par l'autorité contient les données de base personnelles, et de l'attestation ad hoc établie par l'entreprise ferroviaire, sur laquelle figurent les compétences de conduite effectives telles que les réseaux infrastructurels et les connaissances des véhicules moteurs. Le permis est établi par l'OFT et est désormais valable 10 ans. Depuis que les prescriptions d'exploitation ont été intégrées dans l'examen de l'OCVM, il est possible d'établir les permis de conduire des conducteurs de tramways, chose qui restait à faire depuis le 1.1.2006. Désormais, pour des raisons d'égalité de traitement, l'obligation d'obtenir le permis s'applique également aux chemins de fer à conditions d'exploitation simplifiées.