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Accogliendo il postulato «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive» del Consigliere nazionale Karl Vogler, nell'autunno del 2013 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia nazionale atta a contenere la diffusione di specie esotiche invasive. Il progetto di strategia illustra misure che consentono di cogliere tale obiettivo in modo efficiente ed efficace. Nel quadro di questi lavori sono inoltre state verificate le basi legali vigenti e chiarite le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni.
La Strategia Castoro Svizzera à un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM e disciplina la gestione del castoro. La Strategia viene aggiornata tenendo conto delle esperienze acquisite negli ultimi dieci anni e deve essere adeguato alle esigenze attuali. Diverse questioni giuridiche in relazione alle misure di prevenzione, ai danni causati dal castoro e all gestione degli habitat plasmati dai castori sono determinate.
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2011 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) obbligano i detentori di centrali idroelettriche a ridurre gli effetti negativi sui corsi d'acqua attuando misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, della riattivazione del bilancio in materiale solido di fondo e della libera migrazione dei pesci. Per le centrali idroelettriche esistenti, il finanziamento delle misure di risanamento è stato disciplinato nella legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0) e nell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn, RS 730.01). Secondo l'appendice 1.7 numero 3.3 OEn sull'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche il DATEC ha l'obbligo di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
In paralello un aiuto all'esecuzione è stato sviluppato, precisando le modalità per quanto riguarda il finanziamento delle misure. In paralello un aiuto all'esecuzione è stato sviluppato, precisando le modalità per quanto riguarda il finanziamento delle misure. di disciplinare le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio. La presente ordinanza attua tale obbligo.
L'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) disciplina la gestione dei rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Nel caso in cui lo smaltimento degli altri rifiuti soggetti a controllo richiedesse una serie di misure organizzative, per la loro consegna è necessario presentare documenti di accompagnamento. I rifiuti interessati sono designati nell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti. Nel movimento transfrontaliero di rifiuti vanno estese le possibilità di un'esecuzione elettronica degli obblighi di notifica.
Viene proposta una disposizione costituzionale per ampliare le possibilità delle tasse di incentivazione nel settore del clima e dell'energia iscrivendo nella Costituzione il passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione. Il passaggio al sistema d'incentivazione, che funziona principalmente tramite le tasse e gli incentivi correlati, consente di raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici in modo più efficiente e conveniente rispetto alle misure di promozione e regolamentazione.
Con questo progetto si mira a reprimere il fenomeno dell'abbandono di piccole quantità di rifiuti al di fuori delle istallazioni previste a tale scopo (littering). Esso introduce una norma penale che sanziona questa infrazione con una multa uniforme in tutta la Svizzera.
La Svizzera ha ratificato l'11 luglio 2014 il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convezione sulla diversità biologica. L'ordinanza di Nagoya concretizza le disposizioni corrispondenti nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) entrata in vigore il 12 ottobre 2014 contemporaneamente al Protocollo di Nagoya. L'ordinanza facilita l'applicazione dell'obbligo di diligenza e di notifica in caso di utilizzazione delle risorse genetiche provenienti da altre Parti contraenti e include disposizioni sull'accesso alle risorse genetiche in Svizzera.
Nella seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio si tratta di migliorare la protezione delle superfici coltive, di armonizzare quanto prima le infrastrutture energetiche e di traffico con lo sviluppo del territorio e di promuovere la pianificazione territoriale transfrontaliera.
La revisione verte sulle modalità di gestione (governance) del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Si tratta, in particolare, di eliminare gli intrecci esistenti, a livello di personale, tra l'autorità di sorveglianza e gli organi dei Fondi, di intensificare la sorveglianza sui Fondi e di procedere ad alcuni altri adeguamenti di natura organizzativa. Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, deve ora poter modificare il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza.
Il 21 marzo 2014, il Parlamento federale ha approvato la modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc) concernente il finanziamento del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione delle acque di scarico volto a proteggere le risorse di acqua potabile e la flora e la fauna.
La modifica della LPAc comporta un adeguamento dell'OPAc al fine di disciplinare il finanziamento speciale (riscossione della tassa, concessione di indennità), i criteri del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione come pure, con riguardo ai più recenti dati scientifici, le basi per una valutazione omogenea della qualità dell'acqua sotto il profilo delle sostanze organiche in tracce che devono essere eliminate.
Si coglie inoltre l'opportunità della revisione per effettuare diverse altre modifiche.
Testo: l'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.01) deve essere adeguata alle esigenze attuali in materia di gestione del lupo.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza sull'energia vengono effettuati diversi adeguamenti della normativa, sia in considerazione delle esperienze maturate sinora, sia come conseguenza di precedenti adeguamenti dell'OeN e della legislazione sul CO 2.Gli ambiti interessati sono i seguenti: Rimborso del supplemento di rete, procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul C2O e il bonus di cogenerazione, costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici, esigenze per I'efficienza energetica e Ia commercializzazione di trasformatori di potenza. Nel contempo devono anche essere aggiunte due fattispecie aIl'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (CE-En), per colmare due lacune nel testo attualmente in vigore.
Il 27 settembre 2013, il Parlamento federale ha approvato l'adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus. Per gli impianti menzionati nell'allegato I, la convenzione stabilisce che la domanda di autorizzazione contempli una descrizione degli impatti rilevanti sull'ambiente e delle misure volte a prevenirli o attenuarli. Secondo il diritto svizzero tali disposizioni equivalgono a un esame dell'impatto sull'ambiente. Di conseguenza occorre ampliare e adeguare l'elenco degli impianti soggetti all'EIA nell'allegato dell'OEIA.
La presente revisione dell'ORNI deve attuare le più recenti decisioni del Tribunale federale concernenti i requisiti in caso di modifica rilevante di linee ad alta tensione e linee di contatto vecchie. La revisione costituisce l'occasione di integrare ulteriori precisazioni e complementi. Il più importante riguarda l'osservazione e l'informazione ambientali. Una nuova disposizione dell'ordinanza (art. 19b) mira a garantire a lungo termine il proseguimento della valutazione dei rischi e consentirà la creazione e la gestione di una rilevazione rappresentativa delle immissioni di RNI.
La revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici consente alla Svizzera, analogamente a quanto avviene nell'Unione europea, di introdurre dal 1° giugno 2015 il nuovo sistema di classificazione dei prodotti chimici sviluppato nell'ambito delle Nazioni Unite. Tale sistema armonizza la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi. L'OPIR deve essere modificata in quanto il suo campo d'applicazione dipende da tale classificazione. Questa revisione necessaria consente al contempo di ottimizzare alcuni punti: ridurre il numero di aziende soggette all'OPIR, permettere all'ordinanza di concentrarsi maggiormente sugli impianti a rischio di incidenti rilevanti, rafforzare l'approccio sistematico per le misure di sicurezza e fornire indicazioni più chiare sui controlli ufficiali e l'informazione al pubblico. La documentazione è disponibile sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente fino al 31 dicembre 2014.
La legge sulla protezione dell'ambiente stabilisce che nel quadro della prevenzione occorre limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Per analogia, i valori limite d'emissione sanciti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) si basano sullo stato della tecnica. In seguito al progresso tecnico, i valori limite di certi tipi di impianti sono obsoleti. Con la presente modifica dell'OIAt si mira ad adeguare i valori limite relativi ai motori a combustione stazionari, alle turbine a gas nonché ad alcune categorie di impianti industriali. Inoltre, sono previste piccole modifiche delle prescrizioni relative ad alcuni combustibili, a impianti a combustione e alla sorveglianza del mercato. L'implementazione delle nuove disposizioni porterà alla riduzione dell'inquinamento atmosferico da ossidi d'azoto, polveri fini e altre sostanze nocive.
Il motivo principale alla base della quarta revisione dell'ORRPChim è l'evoluzione a livello europeo. Per prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di sicurezza per l'uomo e l'ambiente che in Europa, l'ORRPChim deve essere opportunamente adeguata. Indipendentemente dall'evoluzione a livello europeo, la necessità di adeguamento nasce anche dalle esperienze maturate in ambito esecutivo e dalle reazioni dell'industria a determinate disposizioni dell'ORRPChim.
L'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) regola lo smaltimento dei rifiuti. Al fine di soddisfare le esigenze di una moderna politica dei rifiuti, che sia al passo con le trasformazioni sociali, economiche e tecniche, l'OTR è sottoposta ad una revisione totale.
L'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori è oggetto di una revisione parziale. Da un lato per stabilire regole volte a disciplinare la gestione dei cormorani (prevenzione e rilevamento dei danni, regolazione delle colonie) e dall'altro per precisare le condizioni e l'obbligo di autorizzazione per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Sono inoltre state considerate le proposte di modifica delle schede inoltrate dai Cantoni (descrizione della riserva, scopo della protezione, perimetro e disposizioni particolari).
Le presenti modifiche a livello di ordinanza garantiranno l'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici in vista del terzo periodo programmatico. Si tratta principalmente di armonizzare le regolamentazioni nel settore ambientale e di precisare la terminologia o chiarire alcuni problemi d'interpretazione.
La presente revisione dell'OSiti prevede di portare da 5 mg/kg a 2 mg/kg il valore di risanamento per il mercurio in orti e giardini privati secondo l'allegato 3 numero 2.