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Ordinanza dell'UFV concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale): Lo scopo dell'ordinanza è di specificare le disposizioni formulate in termini generici dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'ambito della detenzione di animali da laboratorio e della sperimentazione animale.
Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA): L'ordinanza disciplina il funzionamento del sistema d'informazione elettronico per l'autorizzazione e la sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio. Questo sistema consente di rendere migliore e più efficiente la procedura di autorizzazione e di sorvegliare in modo più agevole gli esperimenti sugli animali e i centri di detenzione di animali da laboratorio.
La Svizzera deve recepire due sviluppi dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione sui visti. Si tratta del regolamento CE n. 767/2008 e della decisione GAI 2008/633. Il recepimento di questi due atti europei necessita adeguamenti della legge federale sugli stranieri (LStr).
L'inventario contiene i beni culturali d'importanza nazionale che, secondo le disposizioni convenzionali e legali sulla protezione dei beni culturali, devono essere protetti con assoluta priorità Basi legali: internazionali (SR 0.520.3 / 0.520.33), nazionali (SR 520.3 / 520.31). Versione ulteriore dell'inventario: 1988, 1995.
La legge federale sul controllo della sicurezza mira a uniformare l'organizzazione e la procedura di esame e di controllo della sicurezza tecnica di impianti, veicoli, apparecchi, sistemi di sicurezza e componenti.
La legge sul promovimento dello sport risalente al 1972 non risponde più ai requisiti di una moderna legislazione. Il mondo dello sport dal tempo dell'entrata in vigore della legge ha subito profondi mutamenti e si vede oggi confrontato con evoluzioni e sfide di diversa natura, che in parte richiedono nuovi strumenti d'intervento per garantire un'azione efficace da parte dello stato. Il progetto di legge riprende molti aspetti rivelatisi utili dell'attuale sostegno statale allo sport. Una revisione totale è tuttavia inevitabile alla luce dei principi generali di tecnica legislativa. La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
La legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport riguarda le banche dati esistenti presso l'Ufficio federale dello sport.
L'ordinanza sul registro è un'ordinanza di esecuzione della legge sulle professioni mediche che disciplina i contenuti accessibili al pubblico di tale registro nonché i diritti e i doveri dei partner responsabili per le informazioni che alimentano la banca dati.
Con l'introduzione del nuovo numero d'assicurato saranno modificate anche determinate procedure esecutive dell'AVS. L'attuazione del nuovo disciplinamento comporta però modifiche soprattutto per i terzi utenti. In futuro, servizi e istituzioni saranno autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS soltanto se potranno far valere una precisa base legale. Inoltre dovranno annunciarsi all'Ufficio centrale di compensazione AVS e prevedere provvedimenti soggetti a requisiti minimi di qualità per garantire che sia utilizzato il numero corretto e prevenire abusi.
Istituzione dell'obbligo di partecipare a istruzioni all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di partecipare a impieghi all'estero per il personale militare. Limitazione all'essenziale della procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio. Rielaborazione delle disposizioni inerenti al diritto in materia di protezione dei dati e creazione di nuove basi legali formali nel settore della protezione dei dati. Creazione di basi legali per le attività commerciali delle unità amministrative del DDPS.
Sotto la guida dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e con il coinvolgimento attivo dei cancellieri di Stato e dei responsabili del Governo elettronico di Confederazione, Cantoni e Comuni sono nate la Strategia di e-government Svizzera e una convenzione quadro di diritto pubblico sulla collaborazione in materia di Governo elettronico. L'obiettivo della Strategia di e-government Svizzera è di impostare l'attività amministrativa in tutto il Paese in modo che sia il più possibile vicina al cittadino, efficiente ed economica grazie all'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essa deve essere decentrata, ma comunque coordinata e sotto la vigilanza di un organismo di controllo e di una segreteria definiti da Confederazione e Cantoni in una convenzione quadro sulla collaborazione in materia di Governo elettronico.
La nuova legge ha lo scopo di creare una base legale unitaria per la misurazione nazionale, la misurazione ufficiale e tutte le altre informazioni sui beni fondiari rilevate sulla base di differenti atti legislativi federali. Essa garantirà segnatamente, che, in maniera duratura e aggiornata, nella qualità richiesta e a costi adeguati, siano messi a disposizione delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dell'economia, della società e della ricerca, ai fini di un ampio impiego, geodati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera.
La revisione della legge sul diritto d'autore si propone in primo luogo di favorire la creatività e migliorare il quadro legislativo relativo al commercio elettronico di opere letterarie e artistiche.
L'obiettivo di questa disposizione è di disciplinare in maniera vincolante l'armonizzazione dei registri degli abitanti nei Cantoni e nei Comuni in modo da poterli utilizzare interamente, unitamente ai grandi registri federali di persone, in occasione di future rilevazioni statistiche demografiche.
Le modifiche riguardano l'uso mirato di mezzi elettronici in grado di rendere più agevole l'esercizio dei diritti politici, la distribuzione anticipata del materiale elettorale e di voto e il corrispondente obbligo della Cancelleria federale di mettere a disposizione tale materiale su Internet. La facoltà dei partiti di farsi registrare e le corrispondenti agevolazioni sono suscettibili di sgravare non solo i partiti ma anche i governi cantonali.
Il Consiglio federale presenta in un rapporto dettagliato il mandato d'informazione del censimento. Indica quali sono gli obiettivi, l'utilità, i contenuti e la necessità del censimento della popolazione. Il rapporto tratta delle funzioni del censimento per i poteri pubblici, l'economia, la scienza e la statistica. In esso vengono valutate le caratteristiche finora rilevate e la loro utilizzazione sotto il profilo dei costi e benefici. Sulla base di questa analisi vengono formulati i principi contenutistici e metodologici del censimento della popolazione del 2000 per poi stabilire il catalogo dei dati da rilevare.
L'obiettivo è di conferire all'attività archivistica una base legale stabile che meglio risponda alle esigenze odierne (in particolare per quanto concerne la protezione dei dati) e renda possibile una certa armonizzazione con le disposizioni vigenti in altri Stati.
Questa revisione deve contribuire a migliorare la competitività e l'attrattiva, a livello internationle, della piazza economica svizzera, a garantire a più lungo termine la corpertura dei bisogni di base e a permettere il raccordo alla rete globale d'informazione.