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La revisione verte sulle modalità di gestione (governance) del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. Si tratta, in particolare, di eliminare gli intrecci esistenti, a livello di personale, tra l'autorità di sorveglianza e gli organi dei Fondi, di intensificare la sorveglianza sui Fondi e di procedere ad alcuni altri adeguamenti di natura organizzativa. Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, deve ora poter modificare il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza.
Il 21 marzo 2014, il Parlamento federale ha approvato la modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc) concernente il finanziamento del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione delle acque di scarico volto a proteggere le risorse di acqua potabile e la flora e la fauna.
La modifica della LPAc comporta un adeguamento dell'OPAc al fine di disciplinare il finanziamento speciale (riscossione della tassa, concessione di indennità), i criteri del potenziamento mirato delle stazioni di depurazione come pure, con riguardo ai più recenti dati scientifici, le basi per una valutazione omogenea della qualità dell'acqua sotto il profilo delle sostanze organiche in tracce che devono essere eliminate.
Si coglie inoltre l'opportunità della revisione per effettuare diverse altre modifiche.
Testo: l'ordinanza federale sulla caccia (OCP; RS 922.01) deve essere adeguata alle esigenze attuali in materia di gestione del lupo.
Nel quadro della prevista modifica dell'ordinanza sull'energia vengono effettuati diversi adeguamenti della normativa, sia in considerazione delle esperienze maturate sinora, sia come conseguenza di precedenti adeguamenti dell'OeN e della legislazione sul CO 2.Gli ambiti interessati sono i seguenti: Rimborso del supplemento di rete, procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche, relazione fra gli attestati ai sensi della legislazione sul C2O e il bonus di cogenerazione, costi computabili in relazione alla garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici, esigenze per I'efficienza energetica e Ia commercializzazione di trasformatori di potenza. Nel contempo devono anche essere aggiunte due fattispecie aIl'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (CE-En), per colmare due lacune nel testo attualmente in vigore.
Il 27 settembre 2013, il Parlamento federale ha approvato l'adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus. Per gli impianti menzionati nell'allegato I, la convenzione stabilisce che la domanda di autorizzazione contempli una descrizione degli impatti rilevanti sull'ambiente e delle misure volte a prevenirli o attenuarli. Secondo il diritto svizzero tali disposizioni equivalgono a un esame dell'impatto sull'ambiente. Di conseguenza occorre ampliare e adeguare l'elenco degli impianti soggetti all'EIA nell'allegato dell'OEIA.
La presente revisione dell'ORNI deve attuare le più recenti decisioni del Tribunale federale concernenti i requisiti in caso di modifica rilevante di linee ad alta tensione e linee di contatto vecchie. La revisione costituisce l'occasione di integrare ulteriori precisazioni e complementi. Il più importante riguarda l'osservazione e l'informazione ambientali. Una nuova disposizione dell'ordinanza (art. 19b) mira a garantire a lungo termine il proseguimento della valutazione dei rischi e consentirà la creazione e la gestione di una rilevazione rappresentativa delle immissioni di RNI.
La revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici consente alla Svizzera, analogamente a quanto avviene nell'Unione europea, di introdurre dal 1° giugno 2015 il nuovo sistema di classificazione dei prodotti chimici sviluppato nell'ambito delle Nazioni Unite. Tale sistema armonizza la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi. L'OPIR deve essere modificata in quanto il suo campo d'applicazione dipende da tale classificazione. Questa revisione necessaria consente al contempo di ottimizzare alcuni punti: ridurre il numero di aziende soggette all'OPIR, permettere all'ordinanza di concentrarsi maggiormente sugli impianti a rischio di incidenti rilevanti, rafforzare l'approccio sistematico per le misure di sicurezza e fornire indicazioni più chiare sui controlli ufficiali e l'informazione al pubblico. La documentazione è disponibile sul sito dell'Ufficio federale dell'ambiente fino al 31 dicembre 2014.
La legge sulla protezione dell'ambiente stabilisce che nel quadro della prevenzione occorre limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Per analogia, i valori limite d'emissione sanciti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) si basano sullo stato della tecnica. In seguito al progresso tecnico, i valori limite di certi tipi di impianti sono obsoleti. Con la presente modifica dell'OIAt si mira ad adeguare i valori limite relativi ai motori a combustione stazionari, alle turbine a gas nonché ad alcune categorie di impianti industriali. Inoltre, sono previste piccole modifiche delle prescrizioni relative ad alcuni combustibili, a impianti a combustione e alla sorveglianza del mercato. L'implementazione delle nuove disposizioni porterà alla riduzione dell'inquinamento atmosferico da ossidi d'azoto, polveri fini e altre sostanze nocive.
Il motivo principale alla base della quarta revisione dell'ORRPChim è l'evoluzione a livello europeo. Per prevenire ostacoli al commercio e garantire in Svizzera lo stesso livello di sicurezza per l'uomo e l'ambiente che in Europa, l'ORRPChim deve essere opportunamente adeguata. Indipendentemente dall'evoluzione a livello europeo, la necessità di adeguamento nasce anche dalle esperienze maturate in ambito esecutivo e dalle reazioni dell'industria a determinate disposizioni dell'ORRPChim.
L'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) regola lo smaltimento dei rifiuti. Al fine di soddisfare le esigenze di una moderna politica dei rifiuti, che sia al passo con le trasformazioni sociali, economiche e tecniche, l'OTR è sottoposta ad una revisione totale.
L'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori è oggetto di una revisione parziale. Da un lato per stabilire regole volte a disciplinare la gestione dei cormorani (prevenzione e rilevamento dei danni, regolazione delle colonie) e dall'altro per precisare le condizioni e l'obbligo di autorizzazione per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori. Sono inoltre state considerate le proposte di modifica delle schede inoltrate dai Cantoni (descrizione della riserva, scopo della protezione, perimetro e disposizioni particolari).
Le presenti modifiche a livello di ordinanza garantiranno l'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici in vista del terzo periodo programmatico. Si tratta principalmente di armonizzare le regolamentazioni nel settore ambientale e di precisare la terminologia o chiarire alcuni problemi d'interpretazione.
La presente revisione dell'OSiti prevede di portare da 5 mg/kg a 2 mg/kg il valore di risanamento per il mercurio in orti e giardini privati secondo l'allegato 3 numero 2.
Con la revisione si vuole creare le condizioni quadro legali per il libero accesso ai dati meteorologici (principio degli Open Government Data).
In seguito a una nuova valutazione dell'indennizzo sulla base del primo anno di esecuzione della nuova soluzione in materia di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV e del rilevamento dell'onere dell'esecuzione a carico dei Cantoni per l'OCOV, l'ordinanza viene adeguata.
Le strategie Lupo Svizzera e Lince Svizzera sono due aiuti all'esecuzione dell'UFAM. A seguito di un mandato del Parlamento e delle esperienze acquisite negli ultimi anni, sono attualmente oggetto di revisione. La revisione prevede la possibilità di regolare le popolazioni di grandi predatori in Svizzera. In futuro sarà infatti possibile procedere a una regolazione, a condizione che le popolazioni siano garantite da una riproduzione regolare confermata da un monitoraggio e che vengano adottate le misure di protezione delle greggi.
Der Regierungsrat hat, basierend auf §13 des Umweltschutzgesetzes, der eine Zielvorgabe zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs 10% enthält, die bisherige Basler Verkehrspolitik überprüft. Mit dem Entwurf eines verkehrspolitischen Leitbildes und des zugehörigen Massnahmenplans stellt der Regierungsrat die Weichen für die künftige Ausrichtung der Verkehrsplanung im Kanton.
Adeguamento di ordinanze in base alle nuove disposizioni legali e al fine dell'applicazione della politica agricola 2014-2017 (OPD, ordinanza DOP/IGP, ordinanza sull'agricoltura biologica, OIAgr e OSL).
Il 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha formulato delle raccomandazioni al Consiglio federale per migliorare l'efficacia, giudicata insufficiente, dell'IFP vigente. Con decisione del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha adottato in ampia misura le raccomandazioni e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di attuarle. Le descrizioni rielaborate e dettagliate degli oggetti dell'inventario IFP costituiscono parte integrante del presente avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza riguardante l'IFP (OIFP). Esse contengono in particolare le ragioni dell'importanza nazionale e gli obiettivi di protezione specifici a ogni oggetto.