Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale
Con la modifica costituzionale s'intende tener conto del malumore di alcuni Cantoni dinanzi alle condizioni troppo restrittive impartite dal Tribunale federale in materia di procedura elettorale cantonale. L'articolo 39 Cost. deve essere modificato affinché sia consentito ai Cantoni definire in modo autonomo la procedura per l'elezione delle loro autorità. È inoltre chiarito che il Tribunale federale non può più impartire direttive in merito alle dimensioni delle circoscrizioni elettorali.