Ordinanza sul finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
La nuova ordinanza contiene le disposizioni esecutive relative all’articolo 17 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024. L’articolo 17 LMeCA e la presente ordinanza costituiscono le basi legali che permettono di promuovere progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico attraverso un finanziamento iniziale concesso una tantum. L’ordinanza disciplina le condizioni alle quali può essere concesso un tale aiuto finanziario, la procedura e il versamento dell’aiuto finanziario nonché la rendicontazione e il controllo.