Modifica d’ordinanza (OEAE) riguardante il fermo e il sostegno finanziario corrisposto dalla Confederazione ai centri di partenza cantonali
Il 16 dicembre 2022 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Per l’applicazione sono necessarie disposizioni esecutive nell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE). In caso di fermo in un centro di partenza cantonale deve poter essere corrisposto un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi al giorno. Occorre inoltre stabilire quando si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera.