Concluse
26. agosto 2022 - 7. ottobre 2022

22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici

La modifica di legge in questione ha l’obiettivo di completare l’articolo 37 LAMal con un nuovo capoverso 1bis che, in caso di offerta sanitaria insufficiente, consentirebbe ai Cantoni di autorizzare a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) i fornitori di prestazioni che non hanno svolto i tre anni di attività richiesti dall’articolo 37 capoverso 1 LAMal. Questa regola derogatoria sarebbe limitata ai seguenti settori delle cure di base ambulatoriali: medici di base, pediatri, psichiatri e psicoterapeuti infantili e dell’adolescenza.