11.466 Iv. pa. Scadenza per il risanamento dei siti inquinati (Recordon)
Il progetto preliminare prevede un maggior sostegno ai Cantoni da parte della Confederazione per il risanamento di siti inquinati. A tal fine è prorogato di cinque anni il termine determinante per la concessione di contributi federali ai Cantoni destinati a risanare i siti inquinati. La Confederazione può concedere ai Cantoni un indennizzo del 30 per cento dei costi occasionati dall'esame, dalla sorveglianza e dal risanamento di siti in cui sono stati depositati rifiuti tra il 1° febbraio 1996 e il 31 gennaio 2001; i siti per i quali è stato rispettato il termine vigente del 1° febbraio 1996 potranno continuare a beneficiare di un indennizzo da parte della Confederazione pari al 40 per cento dei costi.