Modifica della Costituzione federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (divieto di attività, di contatto e di accesso e allontanamento)
Dando seguito alla mozione Carlo Sommaruga (08.3373, Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati), s'intende ampliare l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP e art. 50 CPM), integrandola con ulteriori divieti (anche nel DPM). Per applicare i divieti d'attività, si ricorrerà a un estratto più particolareggiato del casellario giudiziale per privati. Affinché la Confederazione possa emanare una normativa completa, occorre una nuova disposizione costituzionale.