In attesa dei pareri
1. novembre 2023 - 16. febbraio 2024

Modifica dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Ai sensi dell’art. 48a cpv. 2 LTC, si prevede di migliorare la fornitura di servizi di telefonia mobile in caso di interruzioni dell’approvvigionamento elettrico. A tal fine, da un lato si definisce quali servizi possono essere limitati dai concessionari di telefonia mobile in caso di tali interruzioni. Dall’altro, si deve stabilire a quali condizioni e in quale misura i servizi dovranno essere mantenuti in futuro in caso di mancanza di energia e di interruzioni di corrente.
Fonte
fedlex.admin.ch

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