Concluse
15. giugno 2012 - 8. ottobre 2012

Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali

Revisione parziale della legge sull'assistenza in materia penale e accoglimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa del 17 marzo 1978 alle Convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale senza riserva in materia fiscale. <br> <br> Da un lato, la riserva sancita dall'AIMP (Assistenza in materia penale) di non prestare assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali, non verrà più applicata ai Paesi con i quali la Svizzera ha sottoscritto una Convenzione di doppia imposizione (CDI) conforme al modello di Convenzione dell'OCSE. La riserva fiscale decade per tutti gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, ossia per l'assunzione di prove, l'estradizione di persone, l'assunzione del perseguimento penale in via sostitutiva e l'esecuzione di decisioni penali.<br> Dall'altro, accogliendo i due Protocolli addizionali del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e alla Convenzione europea di estradizione, la Svizzera s'impegna a fornire assistenza giudiziaria senza riserva in materia fiscale. Così facendo viene adottata una normativa omogenea nei confronti di un numero considerevole di Paesi partner con i quali condividiamo valori e principi legali comuni.