Ordinanze relative al Codice di procedura penale (le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati)
L'ordinanza sull'investimento si fonda sull'articolo 266 capoverso 6 del Codice di procedura penale (CPP), secondo cui il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. Visto che l'articolo 266 CPP contempla già istruzioni sul modo di procedere delle autorità penali in riferimento a oggetti e valori patrimoniali sequestrati e dato che determinati aspetti derivano dalla natura stessa del sequestro, la necessità di legiferare nel quadro di un'ordinanza è minima. L'ordinanza relativa alla modifica delle ordinanze in vista dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale intende adeguare le basi giuridiche e determinati aspetti redazionali delle ordinanze esistenti al CPP.