Iv.pa. 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione
Il complemento dell'articolo 67 Cost. proposto conferirà alla Confederazione la competenza di stabilire principi sull'incoraggiamento e la protezione dei fanciulli e dei giovani, nonché sulla loro partecipazione alla vita politica e sociale. Nella Costituzione federale sarà inoltre sancito l'obiettivo di una politica attiva dell'infanzia e della gioventù.