Concluse
1. dicembre 2009 - 15. marzo 2010

05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale

La Commissione propone di modificare l'articolo 141bis del Codice penale (CP) affinché non sia più la volontà dell'autore del reato ad essere costitutiva del reato, bensì l'assenza di un suo diritto sui valori patrimoniali nel momento in cui ne viene in possesso. La Commissione intende in tal modo porre rimedio alla situazione attuale che reputa insoddisfacente. Secondo il diritto vigente, infatti, è punibile chiunque abbia utilizzato, senza averne il diritto, valori patrimoniali di cui è venuto in possesso indipendentemente dalla sua volontà, dunque senza intervento da parte sua, sovente in seguito a un errore di versamento (art. 141bis CP). Stando alla giurisprudenza, non è per contro punibile chi provoca un errore di versamento con l'inganno, sempre che non abbia agito con astuzia e che non sussistano di conseguenza gli elementi costitutivi della truffa (art. 146 CP). Una minoranza vuole l'abrogazione del vigente articolo 141bis CP.