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L'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (ARG) è un'assicurazione di trasporto sussidiaria, messa a disposizione della Confederazione per garantire i trasporti di esigenza vitale nonché la salvaguardia dei mezzi di trasporto (in particolare navi d'alto mare) in situazione di crisi nei casi in cui il mercato delle assicurazioni private non conceda una copertura o non ne conceda una ragionevole a causa dell'elevato rischio per mezzi di trasporto, beni e servizi. Poiché nel frattempo il mercato delle assicurazioni offre una soluzione per gran parte dei rischi più diffusi e la necessità di volume di trasporto battente bandiera svizzera per l'approvvigionamento economico si è notevolmente ridotta, l'ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra va abrogata.
La revisione totale della legge sulle dogane (LD) si fonda essenzialmente sulla trasformazione digitale dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) (programma DaziT) e sui relativi adeguamenti in relazione con l'ulteriore sviluppo dell'AFD verso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Da un lato, è necessario creare disposizioni procedurali e di protezione dei dati neutrali dal punto di vista tecnologico, che prevedono una gestione digitale integrale di tutte le procedure dell'UDSC nonché una verifica del rispetto dei disposti di natura non doganale il più automatizzata possibile. Dall'altro lato, vanno eliminate le disposizioni che ostacolano un'organizzazione agile. Infine, devono essere modernizzate le basi giuridiche per l'analisi dei rischi, il controllo e il perseguimento penale.
Con la mozione Feller (15.3531) il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di adottare le misure necessarie affinché i proprietari di immobili occupati illegalmente da squatter possano esercitare il diritto di ripresa di cui all'articolo 926 del Codice civile (CC) a condizioni meno rigide, in particolare riguardo ai termini da rispettare. L'attuazione rende necessaria una modifica parziale del CC e del CPC.
Im Strassenverkehr gehört die Sanktionierung von geringfügigen Übertretungen nach dem Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) bzw. dessen Ausführungserlassen mittels Ordnungsbussen seit langem zum Rechtsalltag. Das diesbezügliche Ordnungsbussenverfahren war bislang im Ordnungsbussengesetz des Bundes vom 24. Juni 1970 geregelt. In Umsetzung der Motion 10.3747 verabschiedete das Bundesparlament am 18. März 2016 das totalrevidierte Ordnungsbussengesetz (OBG, SR 314.1). Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass neben der bereits im Jahre 2013 eingeführten Busse für Canabiskonsum nach dem Betäubungsmittelgesetz vom 3. Oktober 1951 (BetmG, SR 812.121) auch bestimmte geringfügige Widerhandlungen gegen 16 weitere Bundesgesetze mit Ordnungsbussen an- stelle einer Sanktionierung im ordentlichen Übertretungsstrafverfahren nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) geahndet werden können. Die einzelnen Ordnungsbussentatbestände und die jeweilige Bussenhöhe werden in der ebenfalls totalrevidierten Ordnungsbussenverordnung vom 16. Januar 2019 (OBV, SR 314.11) erfasst. Das neue Ordnungsbussensystem des Bundes ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.
Con la modifica proposta della legge federale sulla navigazione aerea è intesa una attuazione dei requisiti normativi dell'Unione Europea (controlli alcolici per i membri dell'equipaggio di volo senza causa) nonché ulteriori requisiti di revisione (diritti di notifica medica semplificata), derivanti dai risultati dello schianto di un aereo Germanwings nel 2015.
Per ridurre il potenziale di pericolo del traffico pesante, la proposta di modifica della legge sulla circolazione stradale (LCStr) introduce sulle strade di transito nella regione alpina standard minimi in relazione all'equipaggiamento con sistemi di assistenza atti a ridurre gli incidenti. Il Consiglio federale dovrà poter fissare un termine più lungo per determinati trasporti non transfrontalieri.
Die Übernahme der Richtlinie (EU) 2016/680 und die Annahme des Änderungsprotokolls zur Konvention SEV 223 durch die Schweiz sind auch für die Kantone bindend. Diese müssen ihre kantonalen Gesetzgebungen insoweit anpassen, als sie die Anforderungen dieser Instrumente nicht erfüllen.
Dal 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato diverse ordinanze per far fronte alla crisi causata dal coronavirus. Queste ordinanze sono costituzionalmente limitate nel tempo. Secondo l'articolo 7d capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) decadono se entro sei mesi dalla loro entrata in vigore il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un corrispondente progetto di base legale. La legge COVID-19 è volta a istituire la base legale per permettere al Consiglio federale di portare avanti le misure che sono già state adottate nel quadro delle ordinanze di necessità fondate direttamente sulla Costituzione e che continuano a essere necessarie per far fronte all'epidemia di coronavirus.
Con l'associazione a Schengen, nel 2008, si è radicalmente modificato il regime dei controlli sulle persone alle frontiere nazionali della Svizzera: mentre tali controlli non sono praticamente più ammessi alle frontiere interne, quelli alle frontiere esterne sono stati rafforzati. Il Consiglio federale ha varato un pertinente piano d'azione «Gestione integrata delle frontiere» dotato di diverse misure, la grande maggioranza delle quali sono già state attuate e sono ormai operative, mentre alcune richiedono una trasposizione legislativa. Questa trasposizione è oggetto del presente progetto. Il testo della LStrI è inoltre adeguato in via squisitamente formale (non materiale) alla terminologia del Codice frontiere Schengen (CFS).
Da qualche tempo gli specialisti chiedono inoltre che la disposizione penale accessoria della LStrI riguardante il traffico di migranti (art. 116 LStrI) venga maggiormente adeguata alle esigenze pratiche e che sia vagliato un innalzamento della pena massima. Il progetto attua peraltro la mozione 17.3857 Abate «Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera».
Il progetto attua gli obblighi derivanti dalla firma dell'accordo di Prüm, del protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC. Questi accordi approfondiscono la cooperazione internazionale di polizia. L'accordo di Prüm facilita il confronto dei profili DNA, delle impronte digitali e dei dati relativi ai veicoli e ai proprietari con i paesi dell'UE. L'accordo PCSC prevede un confronto semplificato dei profili DNA e delle impronte digitali con gli Stati Uniti. Il protocollo Eurodac contiene il confronto delle impronte digitali delle autorità di contrasto con i dati contenuti nella banca dati europea sull'asilo Eurodac. L'attuazione di questi accordi a livello federale richiederà adeguamenti della Legge sui profili del DNA, del Codice penale svizzero (CP), della Legge sull'asilo (LAsi) e della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).